Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2002, n. 6887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6887 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
AULA "A" 511/2002 REPUBBLIC ITALIANA ggetto ITALIANOEL POPOLO ITALIAN IN NOM VORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N.23298/99 Dott. OV MAZZARELLA Rel. Consigliere R.G.N. 02286/00 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Dott. Grazia CATALDI Consigliere Cron. 19460 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 12.03.2002 da SC AL 'CAPORALE' SC GI 'CAPORALE' SC TE 'CAPPON' rapp.to e difeso dagli avv.ti Veri Tolomei, del Foro di Padova, e Giancarlo Amici, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Zandonai, n. 41, giusta procura speciale in calce al ricorso, -ricorrente -
contro
CA US rapp.to e difeso dagli avv.ti Sandro Ferrieri, del Foro di Venezia, e prof. Amos Andreoni, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Bergamo, n. 03, giusta procura speciale a margine del controricorso, h 1160 1
- controricorrente -
e
contro
IR ON UL & C. B. A. C. S.N.C. DI in persona del legale rapp.te p. t., sig. IU RA, rapp.to e difeso dagli avv. Vincenzo Pelaggi e DO NC, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Ugo De Carolis, n. 101, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
e sul ricorso proposto da B. A. C. S.N.C. DI IRON UL & C. in persona del legale rapp.te p. t., sig. IU RA, rapp.to e difeso dagli avv. Vincenzo Pelaggi e DO NC, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Ugo De Carolis, n. 101, giusta procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale, - ricorrente incidentale -
contro
CA US rapp.to e difeso dagli avv.ti Sandro Ferrieri, del Foro di Venezia, e prof. Amos Andreoni, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Bergamo, n. 03, giusta procura speciale a margine del controricorso al ricorso incidentale, - controricorrente avverso il ricorso incidentale - e
contro
SC AL 'CAPORALE' SC GI 'CAPORALE' SC TE 'CAPPON' - intimati avverso il ricorso incidentale - per l'annullamento della sentenza non definitiva del Tribunale di Venezia n. 00128/1999 del 07/29.10.1999, R.G. n. 00044/99. 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 marzo 2002 dal Relatore Cons. dott. OV Mazzarella, Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Carlo Destro, che ha concluso per la estinzione del giudizio per rinunzia. Svolgimento del processo Con la sentenza non definitiva di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Venezia, in parziale riforma delle sentenze del Pretore di Venezia nn. 0294/98 e 0610/98 rispettivamente del 19 marzo-3 giugno 1998 e 16-24 luglio 1998, che aveva a sua volta parzialmente accolta la domanda proposta da EP PA
contro
OL DO 'OR e C. s.n.c. con soci OL DO 'OR, OL OV 'OR e OL AL 'OR e la s.n.c. "BAC" di RA IU e C. (in appresso Bac) (già s.d.f. tra i predetti OL e poi Bar Torrefazione Caffè B.A.C. di OL DO 'OR e C. s.n.c. con soci OL DO OR, OL OV 'OR e OL AL 'OR, quest'ultima non più socia, per donazione agli altri due, della propria quota, dal 29 dicembre 1990), alle dipendenze dei quali aveva lavorato in qualità di apprendista banconiere e, dopo circa quattro anni, in qualità di banconiere e cassiere, diretta al conseguimento di differenze retributive dal 1981 al luglio 1986 per superiore inquadramento (5° livello ccnl per dipendenti pubblici esercizi, in relazione a quello riconosciutogli di 6° livello), lavoro straordinario, festività non godute, ex festività e differenza trattamento di fine rapporto, il tutto per complessive lire richieste 63.393.996, così provvedeva: dichiara la contumacia di OL DO 'OR, OL OV 'OR e OL AL 'OR, rigetta l'appello incidentale, e dichiara che l'appellante ha osservato per tutto il corso del rapporto di lavoro un orario di ore 46,5 settimanali, fatta eccezione per i mesi di luglio ed agosto;
spese al definitivo. Osservava il Tribunale: essendo stato notificato l'atto di appello incidentale esclusivamente allo PA EP, ed "accertata la ritualità della notificazione dell'appello principale", gli altri appellati OL, nei cui confronti la notificazione dell'appello incidentale era stata richiesta dopo la scadenza del decimo giorno anteriore alla data di fissazione dell'udienza, e comunque non eseguita per trasferimento del 3 procuratore domiciliatario, dovevano considerarsi contumaci, atteso che non sussisteva interesse dell'appellante incidentale a veder esteso l'eventuale accoglimento del gravame nei confronti degli obbligati in solido, che avevano prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado;
pacifica l'alternanza in turni gionalieri tra lo PA e OR OL e pacifico l'orario di inizio dei turni, rispettivamente 06,00 e 14,00, dalla testimonianza del OR, avvalorata dalle testimonianze di avventori dell'esercizio e dalle dichiarazioni degli stessi convenuti OL, queste ultime anche in stridente contraddizioni con la prima linea difensiva, si desumeva con certezza che l'iniziale assunto della chiusura pomeridiana tra le ore 12,00 e le ore 15,00 in realtà non si era mai verificata, e che l'orario di cessazione serale dell'attività interveniva, anche oltre la chiusura al pubblico per le pulizie, verso le ore 20,30-20,45; donde il lavoro in turni alternati dalle 06,00 alle 14,00 e dalle 14,00 alle 21,30; qualche elemento di contrasto su tali punti provenivano da testi chiaramente partigiani (fino ad affermare in difesa dei convenuti quanto da questi ultimi finanche ammesso) e da elementi di contorno (vedi necessità giornaliera di riapprovvigionamento del frigorifero); tutto quanto non era riferibile ai mesi di luglio e agosto, alternatamente lavorati per il godimento delle ferie dallo PA e dal OR, nel corso dei quali già il Pretore aveva riconosciuto un orario giornaliero ben maggiore. Ricorrono per cassazione OL DO 'OR, OL OV 'OR e OL AL PO affidandosi a due motivi di censura. PA EP si è costituito con controricorso. La B.A.C. s.n.c. di LA IU & C. si è costituita con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi di censura. PA EP si è costituito con controricorso avverso il ricorso incidentale. OL DO 'OR, OL OV OR e OL AL 'PO non si sono costruiti avverso il ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, essendo essi proposti avverso la medesima sentenza. Q 4 Con il primo motivo di ricorso OL DO 'OR, OL OV 'OR e OL AL 'PO denunciano violazione degli artt. 330, comma 1, 291 e 435 c.p.c., errata dichiarazione di contumacia di OL DO OR, OL OV OR e OL AL 'PO, omesso rilievo della inesistenza e/o nullità della notificazione dell'appello principale, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.: la notifica dell'appello principale era stata effettuata ai ricorrenti in titolazione presso lo studio del procuratore costituito in primo grado con consegna “a mani di ER IA, addetto/a allo studio-ufficio" sito nel domicilio eletto di S. Croce di Venezia;
il detto procuratore domiciliatario, tuttavia, aveva regolarmente comunicato, come da documentazione agli atti, il trasferimento del proprio studio in S. Croce 458/A di Venezia e in Padova, via Tommaseo e successivamente anche quello da S. Croce 458/A in Venezia Mestre, via Slongo, n. 7/4, sicché dall'01 febbraio 1999 il medesimo procuratore non aveva più il domicilio in via S. Croce 458/A; non essendo neanche indicata la relazione tra la detta ER IA e il procuratore domiciliatario, la notifica era giuridicamente inesistente, e il ricorso in appello improcedibile. Con il secondo motivo di ricorso OL DO 'OR, OL OV "OR e OL AL PO denunciano violazione dell'art. 116 c.p.c., il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il teste OR, sul quale aveva fatto affidamento la sentenza impugnata, se non proprio incapace a testimoniare, doveva ritenersi quanto meno inattendibile, o quanto meno non più attendibile di altri, perché, quale lavoratore promotore di identica, ma separata, causa ancora pendente con il medesimo datore di lavoro, aveva comunque "un interesse idoneo ad imfluire sulla veridicità dellla testimonianza, che attiene unicamente alla veridicità della stessa", e quale compagno di lavoro da lunga data dello PA si era anche interessato, insieme allo stesso, dell'assunzione in proprio dell'esercizio, non andata a buon fine, ed al cui seguito erano state proposte le vertenze;
le stesse ulteriori prove non erano state correttamente valutate. Va preliminarmente rilevato che il giudizio tra OL DO 'OR, OL OV OR e OL AL 'PO, ricorrenti in questa sede, e PA EP, resistente e costituito, va dichiarato estinto per effetto di intervenuta rinunzia. In J 5 data 08 marzo 2002, infatti, è stato depositato atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto dai detti ricorrenti e dal procuratore speciale in giudizio avv. Vieri Tolomei, regolarmente notificato, e, in pari data, è stato depositato atto di accettazione della rinuncia da parte di PA EP, sottoscritto dall'accettante PA e dai propri procuratori in giudizio avv.ti Saldro Ferrieri e prof. Amos Andreani, anch'esso regolarmente notificato. Attesa la regolarità della rinuncia e la relativa accettazione, non va adottato alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione tra le stesse parti. La rinuncia al ricorso risulta proposta anche nei confronti della B.A.C. s.n.c. di RA IU & C., e la rinuncia non risulta invece accettata da quest'ultima. E tuttavia, essendo in re ipsa la mancanza di interesse alla coltivazione del ricorso principale da parte dei detti ricorrenti in questa sede, lo stesso va rigettato nei confronti di tale ulteriore resistente costituita, con integrale compensazione, stante l'esito del giudizio, delle spese del giudizio di cassazione fra le medesime parti. Il ricorso incidentale proposto dalla B.A.C. s.n.c. di RA IU & C. è affidato a due motivi, l'uno (il primo), per violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere il giudice di appello alcunché motivato in ordine al pur statuito rigetto dell'appello incidentale proposto dalla stessa Bac, l'altro (il secondo), per violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e in particolare della testimonianza OR, alla quale ultima sarebbe stata riconosciuta in sentenza valenza decisiva in quanto proveniente da soggetto “particolarmente qualificato", nonostante le denunziate contrarie circostanze di “colleganza" del teste con lo PA e di consorte in lite, ancorché in diversa ma analoga controversia, con le stesse parti. Il ricorso è infondato e va rigettato. Quanto al primo motivo di ricorso incidentale, a ben vedere, allo stato non è dato rilevare dagli atti di causa alla lettura di questa Corte i motivi della proposizione dell'appello incidentale. In realtà, dalla sentenza, si desume soltanto che è stata proposta la detta impugnazione avverso la sentenza di primo grado, ma nulla si rileva in ordine al suo contenuto, né alcunché in ordine a quest'ultimo è riportato nel ricorso in questa sede, aldilà dell'insufficente richiamo allo “appello incidentale che faceva riferimento e recepiva 6 quanto già dedotto e provato in sede di primo grado". Sicché, non solo non è dato minimamente conoscere i termini della proposta impugnazione avverso la statuizione pretorile, ma non può escludersi che, con la motivazione della sentenza, sul merito della controversia per la definitiva statuizione sul lavoro straordinario prestato dallo PA e posto a fondamento delle pretese azionate, il giudice di appello non abbia finanche completamente soddisfatto il preteso obbligo, la cui violazione viene oggi censurata, e logicamente ed esaurientemente supportato la decisione di rigettare la impugnazione proposta. Quanto al secondo motivo del ricorso incidentale deve rilevarsi che esso è palesemente in contrasto con l'orientamento consolidato di questa Corte circa la inammissibilità in questa sede di ogni censura finalizzata alla mera rilettura degli atti di causa per una conclusione meramente diversa, e solo più appagante per chi la propone, della controversia;
una decisione, cioè, che, senza coinvolgere alcuno dei vizi di cui all'art. 360 c.p.c., sia solo finalizzata ad una diversa interpretazione degli elementi probatori e ad un opposto o comunque contrario convincimento sulla conclusione della controversia. Il ricorso incidentale, pertanto, va rigettato, e le spese dell'intero giudizio, sussistendone i giusti motivi, vanno dichiarate interamente compensate tra le relative parti.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara estinto il giudizio per effetto di intervenuta rinunzia quanto alla controversia tra OL DO 'OR, OL OV OR e OL AL 'PO e PA EP e dichiara non doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione tra le relative parti, rigetta il ricorso principale proposto contro la B.A.C. s.n.c. di LA IU & C. e dichiara compensate tra le relative parti le spese del giudizio di cassazione, rigetta il ricorso incidentale, e dichiara interamente compensate tra le relative parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 12 marzo 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Vincenzo Mileo OVMazzarella OV lijapparella incenzo Miles 7 مره D L L - E E A L 7 G - . 1 G 3 E 1 3 8 N 3 5 AL CANCELLIERE D O I T T E I S S R A O I I L N D T L E . ' R 0 A 1 Depositate in Cancelleria, G R R E T D S I I E O S N , A O P G S , S S A T E A A oggi,.13 MAG. 2002 S E B E A D L S M N P D A I T E O , D O T I O L I IL CANCELLERE