Sentenza 20 marzo 2003
Massime • 1
In sede di giudizio di legittimità, qualora la Corte di cassazione, rilevata la nullità della notificazione del ricorso, ne abbia disposto la rinnovazione, si rende necessario un nuovo deposito dell'atto in cancelleria nel termine fissato, a pena di improcedibilità, dal primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., con decorrenza dalla data della nuova notificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/03/2003, n. 4073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4073 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. LUCCIOLI M. Gabriella - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V.A. - rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, in persona del Vice Presidente Alberto Sanasi, elettivamente domiciliato in Roma, p.le Clodio, n. 12, presso l'Avvocato Giulio Cesare Marzo, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Vaglio Massa Stampacchia giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CO CE
- intimato -
avverso la sentenza n. 87/1998 del Giudice di Pace di S. Pietro Vernotico, depositata il 14.9.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.11.2002 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione e, in subordine, per l'improcedibilità dello stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 2.4.1998, CO CE convenne in giudizio, davanti al giudice di pace di S. Pietro Vernotico, il consorzio speciale per la bonifica di Arneo per sentirlo condannare al rimborso a suo favore della somma di Lire 75.7 88 ed accessori, previa dichiarazione che dette somme, richieste a titolo di contributo di bonifica per l'anno 1997, non erano dovute in quanto il proprio immobile sito in S. Pancrazio Salentino non aveva ricevuto alcun beneficio diretto ed immediato dall'opera di bonifica. Il convenuto consorzio, costituendosi in giudizio, eccepì preliminarmente l'incompetenza per materia del giudice adito, sostenendo che le cause relative ad imposte e tasse - tra le quali dovevano annoverarsi quelle aventi ad oggetto contributi di bonifica appartengono alla competenza esclusiva ed inderogabile del tribunale, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, c.p.c, sicché, nel caso specifico, doveva ritenersi competente, per materia e territorio (nonché per valore, essendo la causa, vertente sul fondamento della potestà impositiva del consorzio, di valore indeterminabile), il tribunale territorialmente competente (Brindisi). Nel merito, affermava che l'immobile dell'attore è compreso nel territorio di bonifica e ne riceve i diversi benefici, chiedendo di provare tale assunto - pur senza inversione del relativo onere - anche mediante consulenza tecnica d'ufficio. Il giudice di pace, ritenuti superflui i mezzi di prova proposti, sulla precisazione delle rispettive conclusioni delle parti, con sentenza depositata il 14.9.1998, immediatamente esecutiva, rigettò le eccezioni d'incompetenza per materia e per valore formulate dal convenuto consorzio;
dichiarò insussistente, nel caso specifico, il potere impositivo del medesimo ed illegittime le sue richieste;
rigettò la domanda di rimborso di somme, ritenendo non provato il pagamento;
dichiarò compensate per metà le spese di giudizio fra le parti e condannò il convenuto consorzio al pagamento dell'altra metà. Avverso tale sentenza il consorzio speciale per la bonifica di Arneo propone ricorso per Cassazione, articolato in due motivi. Con ordinanza in data 28.3.2002, ritenuta non perfettamente eseguita la notifica del ricorso, per mancata consegna del piego postale al procuratore domiciliatario dell'intimato, questa corte ne ha disposto il rinnovo nel termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza medesima. Espletato in termini l'incombente, il 5.7.2002, il ricorso nuovamente notificato è stato depositato in cancelleria il 6.8.2002 ed assegnato per decisione all'udienza odierna.
L'intimato CO CE non si è costituito in questo giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, proposto avverso sentenza inappellabile del giudice di pace (articoli 113, secondo comma, e 339, terzo comma, c.p.c.) - ammissibile ai sensi dell'articolo 360, primo comma, c.p.c. (cfr. S.U., n. 716/1999, Cass. nn. 7515/2001, 4326/2000, 2984/1999) - è improcedibile, perché depositato nella cancelleria di questa corte oltre il termine di venti giorni dall'ultima notificazione prescritto, a pena d'improcedibilità, dall'articolo 369, primo comma, c.p.c.. Infatti, la rinnovazione della notifica del ricorso, effettuata in ossequio all'ordinanza del 28.3.2002, comportava un nuovo deposito dell'atto in cancelleria (Cass. nn. 6332/1998, 2951/1974), nel termine fissato dalla norma citata, decorrente dalla nuova notifica, dovendosi considerare inutile l'avvenuto precedente deposito del ricorso non correttamente notificato, giacché il termine per tale adempimento decorre legalmente dalla notifica validamente eseguita. Nella specie, invero, il deposito del ricorso, la cui rinnovata notifica era stata eseguita il 5.7.2002, fu effettualo il 6.8.2002, ben oltre il termine di venti giorni, che scadeva il 25.7.2002, giovedì. Alla dichiarazione d'improcedibilità del ricorso, per la ragione suddetta, non consegue alcun provvedimento sulle spese di giudizio, perché l'intimato CO CE non è costituito.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Dichiara il ricorso improcedibile. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2003