CASS
Sentenza 30 maggio 2023
Sentenza 30 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2023, n. 23582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23582 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IA CE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/09/2022 del Tribunale di Catanzare;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 2 agosto 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di CE IA in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, commi da 1 a 6, cod. pen. (capo 1), per avere fatto parte dell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata 'ndrangheta, articolata in più fazioni Penale Sent. Sez. 6 Num. 23582 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 04/05/2023 organicamente confederate e riconducibili al capo CE Patitucci;
in particolare, per avere fatto parte del gruppo 'Presta', quale referente per la zona di San Lorenzo del Vallo e Spezzano Albanese, occupandosi della gestione del traffico di sostanze stupefacenti, mettendosi a disposizione per eseguire altre azioni delittuose, versando ai clan i proventi delle attività illecita svolte in quella zona e svolgendo il compito di informare i vertici del clan di ogni anomalia registrata in quella zona. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso lo lantorno, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 416-bis cod. pen., per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento genetico della misura, benché dalle carte del procedimento emergano elementi di prova a carico solo con riferimento all'attività di spaccio degli stupefacenti, senza alcun riferimento a reati-fine connessi all'associazione di stampo mafioso oggetto diaddebito: non potendo essere valorizzate le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia BE Presta, che ha riferito esclusivamente notizie de relato;
contraddittoriamente indicando lo IA come responsabile di una 'piazza di spaccio' e poi come mero spacciatore;
senza mettere in luce altri elementi sintomatici di un suo consapevole, stabile e fattivo apporto al sodalizio 'ndranghetistico in parola. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273, 192 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. (secondo e terzo punto dell'atto di impugnazione), per avere il Tribunale di Catanzaro omesso di effettuare una attenta verifica della attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia BE Presta, autore di indicazioni generiche rimaste priva di riscontro estrinseco individualizzante. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Collegio del riesame confermato l'ordinanza impugnata con riferimento alle esigenze cautelari, usando mere formule di stile, utilizzando la tecnica del 'copia e incolla', senza tenere conto anche nel recente passato lo IA ha beneficiato in altri procedimenti della misura degli arresti domiciliari, dimostrando di rispettare le prescrizioni imposte. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- 2 duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di CE IA vada accolto. 2. I primi due motivi del ricorso (comprensivi dei primi tre punti dell'atto di impugnazione), strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente, sono fondati. La motivazione della ordinanza impugnata appare molto confusa ed incompleta nel descrivere gli elementi fattuali da cui poter evincere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente in relazione al delitto associativo contestali. In un contesto indiziario sufficientemente chiaro nel delineare l'esistenza storica - per essere stata accertata in diversi procedimenti giudiziari - di un sodalizio criminale unitario operante nella provincia di Cosenza, i dati di conoscenza a carico d(r.
1-IA risultano molto sfumati e di portata non meglio definita: avendo il Tribunale del riesame affermato in maniera assertiva che il prevenuto era uno dei componenti del gruppo capeggiato da CE Presta, costituente una delle fazioni della più ampia organizzazione diretta da CE Patitucci. Tuttavia, gli unici elementi indiziari a carico dello IA risultano essere, al riguardo, quelli desumibili dalle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia BE Presta, che aveva ammesso di aver fatto parte di quel clan 'ndranghetistico e di aver saputo dal fratello che al gruppo era stato affiliato anche lo IA, 'battezzato' con la dote di 'seconda', affidatario per il compimento di varie azioni delittuose nell'interesse dell'organizzazione criminale. Indicazioni provenienti da un soggetto che il Tribunale ha sì convincentennente spiegato essere risultato soggettivamente attendibile, ma che, con riferimento alla posizione del IA, oltre ad essere risultate de relato e molto generiche - dunque, qualificate da una minore capacità dimostrativa - non risultano corroborate da alcun concreto riscontro individualizzante estrinseco capace di rafforzare la valenza di quella propalazione. Il Collegio del riesame ha, invero, richiamato il contenuto di una serie di conversazioni intercettate dagli inquirenti idonee a confermare che l'odierno ricorrente si occupava del traffico di sostanze stupefacenti, pure in forma organizzata: IA che, in uno dei passaggi della motivazione del 3 provvedimento impugnato, è stato menzionato come "capo di una delle piazze di spaccio" gestite dal gruppo dei Presta, senza però alcun ulteriore dato fattuale significativo, anche sotto l'aspetto cronologico, di un suo effettivo contributo all'associazione di stampo mafioso, in epoca successiva alla sua asserita affiliazione, diverso dall'attività svolta nell'ambito del diverso sodalizio che si occupava del traffico di droghe. Difetta, dunque, la precisa individuazione di elementi fattuali a carico dell'odierno ricorrente capaci di offrire una prova indiziaria altamente qualificata circa l'esistenza di una sua condotta di partecipazione alla considerata associazione di tipo mafioso, intesa - seguendo l'insegnamento in materia offerto da questa Corte di cassazione - come stabile inserimento nella struttura organizzativa di quel sodalizio idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare l'adesione al perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Iftv. 281889). Ciò tenuto conto che l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in cui si inseriscono l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali (in questo senso, ex multis, Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469). Tanto vale tanto più ove si consideri che l'addebito del capo 1) è stato formulato in termini isolati, senza la contestazione allo IA di imputazioni provvisorie di condotte - diversa dallo spaccio degli stupefacenti - riferibili alla operatività del gruppo criminale mafioso. Bisogna, dunque, riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito non abbiano dato logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare con riferimento allo specifico reato associativo come addebitato al prevenuto. 3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro che nel nuovo giudizio dovrà porre rimedio, alla luce degli enunciati principi di diritto, alle considerate lacune motivazionali. Nell'accoglimento degli indicati primi motivi resta assorbito l'esame dell'ultimo motivo, poiché all'esito del nuovo giudizio dli merito dovrà essere riformulata la verifica dell'esistenza delle esigenze di cautela e la descrizione delle ragioni della scelta della misura cautelare da applicare. 4 Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 04/05/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 2 agosto 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di CE IA in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, commi da 1 a 6, cod. pen. (capo 1), per avere fatto parte dell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata 'ndrangheta, articolata in più fazioni Penale Sent. Sez. 6 Num. 23582 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 04/05/2023 organicamente confederate e riconducibili al capo CE Patitucci;
in particolare, per avere fatto parte del gruppo 'Presta', quale referente per la zona di San Lorenzo del Vallo e Spezzano Albanese, occupandosi della gestione del traffico di sostanze stupefacenti, mettendosi a disposizione per eseguire altre azioni delittuose, versando ai clan i proventi delle attività illecita svolte in quella zona e svolgendo il compito di informare i vertici del clan di ogni anomalia registrata in quella zona. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso lo lantorno, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 416-bis cod. pen., per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento genetico della misura, benché dalle carte del procedimento emergano elementi di prova a carico solo con riferimento all'attività di spaccio degli stupefacenti, senza alcun riferimento a reati-fine connessi all'associazione di stampo mafioso oggetto diaddebito: non potendo essere valorizzate le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia BE Presta, che ha riferito esclusivamente notizie de relato;
contraddittoriamente indicando lo IA come responsabile di una 'piazza di spaccio' e poi come mero spacciatore;
senza mettere in luce altri elementi sintomatici di un suo consapevole, stabile e fattivo apporto al sodalizio 'ndranghetistico in parola. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273, 192 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. (secondo e terzo punto dell'atto di impugnazione), per avere il Tribunale di Catanzaro omesso di effettuare una attenta verifica della attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia BE Presta, autore di indicazioni generiche rimaste priva di riscontro estrinseco individualizzante. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Collegio del riesame confermato l'ordinanza impugnata con riferimento alle esigenze cautelari, usando mere formule di stile, utilizzando la tecnica del 'copia e incolla', senza tenere conto anche nel recente passato lo IA ha beneficiato in altri procedimenti della misura degli arresti domiciliari, dimostrando di rispettare le prescrizioni imposte. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- 2 duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di CE IA vada accolto. 2. I primi due motivi del ricorso (comprensivi dei primi tre punti dell'atto di impugnazione), strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente, sono fondati. La motivazione della ordinanza impugnata appare molto confusa ed incompleta nel descrivere gli elementi fattuali da cui poter evincere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente in relazione al delitto associativo contestali. In un contesto indiziario sufficientemente chiaro nel delineare l'esistenza storica - per essere stata accertata in diversi procedimenti giudiziari - di un sodalizio criminale unitario operante nella provincia di Cosenza, i dati di conoscenza a carico d(r.
1-IA risultano molto sfumati e di portata non meglio definita: avendo il Tribunale del riesame affermato in maniera assertiva che il prevenuto era uno dei componenti del gruppo capeggiato da CE Presta, costituente una delle fazioni della più ampia organizzazione diretta da CE Patitucci. Tuttavia, gli unici elementi indiziari a carico dello IA risultano essere, al riguardo, quelli desumibili dalle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia BE Presta, che aveva ammesso di aver fatto parte di quel clan 'ndranghetistico e di aver saputo dal fratello che al gruppo era stato affiliato anche lo IA, 'battezzato' con la dote di 'seconda', affidatario per il compimento di varie azioni delittuose nell'interesse dell'organizzazione criminale. Indicazioni provenienti da un soggetto che il Tribunale ha sì convincentennente spiegato essere risultato soggettivamente attendibile, ma che, con riferimento alla posizione del IA, oltre ad essere risultate de relato e molto generiche - dunque, qualificate da una minore capacità dimostrativa - non risultano corroborate da alcun concreto riscontro individualizzante estrinseco capace di rafforzare la valenza di quella propalazione. Il Collegio del riesame ha, invero, richiamato il contenuto di una serie di conversazioni intercettate dagli inquirenti idonee a confermare che l'odierno ricorrente si occupava del traffico di sostanze stupefacenti, pure in forma organizzata: IA che, in uno dei passaggi della motivazione del 3 provvedimento impugnato, è stato menzionato come "capo di una delle piazze di spaccio" gestite dal gruppo dei Presta, senza però alcun ulteriore dato fattuale significativo, anche sotto l'aspetto cronologico, di un suo effettivo contributo all'associazione di stampo mafioso, in epoca successiva alla sua asserita affiliazione, diverso dall'attività svolta nell'ambito del diverso sodalizio che si occupava del traffico di droghe. Difetta, dunque, la precisa individuazione di elementi fattuali a carico dell'odierno ricorrente capaci di offrire una prova indiziaria altamente qualificata circa l'esistenza di una sua condotta di partecipazione alla considerata associazione di tipo mafioso, intesa - seguendo l'insegnamento in materia offerto da questa Corte di cassazione - come stabile inserimento nella struttura organizzativa di quel sodalizio idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare l'adesione al perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Iftv. 281889). Ciò tenuto conto che l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in cui si inseriscono l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali (in questo senso, ex multis, Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469). Tanto vale tanto più ove si consideri che l'addebito del capo 1) è stato formulato in termini isolati, senza la contestazione allo IA di imputazioni provvisorie di condotte - diversa dallo spaccio degli stupefacenti - riferibili alla operatività del gruppo criminale mafioso. Bisogna, dunque, riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito non abbiano dato logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare con riferimento allo specifico reato associativo come addebitato al prevenuto. 3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro che nel nuovo giudizio dovrà porre rimedio, alla luce degli enunciati principi di diritto, alle considerate lacune motivazionali. Nell'accoglimento degli indicati primi motivi resta assorbito l'esame dell'ultimo motivo, poiché all'esito del nuovo giudizio dli merito dovrà essere riformulata la verifica dell'esistenza delle esigenze di cautela e la descrizione delle ragioni della scelta della misura cautelare da applicare. 4 Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 04/05/2023