Sentenza 21 marzo 2001
Massime • 1
Il mancato rispetto del termine di sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato, entro il quale il pubblico ministero deve chiedere al giudice per le indagini preliminari il decreto penale di condanna, legittima il non accoglimento della richiesta del P.M. e la restituzione degli atti allo stesso, pur avendo il termine di cui all'art. 459 cod. proc. pen. natura ordinatoria e non producendo vizi sul decreto penale eventualmente emesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2001, n. 16446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16446 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DAVIDE AVITABILE - Presidente - del 21/03/2001
1. Dott. PIERLUIGI ONORATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - N. 1145
3. Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 46600/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi avverso l'ordinanza del 5/10/2000 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi, nel procedimento nei confronti di LA RO, nato a [...] il [...].
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
lette le conclusioni del P.G., con cui chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
la Corte rileva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi rigettava la richiesta del P.M. di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di LA RO, in quanto avanzata oltre il termine di sei mesi dall'iscrizione del procedimento nel Registro Notizie di reato, in violazione dell'art.459 c.p.p.. Contro tale provvedimento ricorre per cassazione il P.M., eccependone l'abnormità, giacché si determinerebbe una "inammissibile regressione del procedimento dalla fase processuale (ormai iniziata con la richiesta di decreto) a quella delle indagini preliminari non prevista dalla legge".
Il ricorso è inammissibile in quanto il provvedimento impugnato non può considerarsi abnorme.
Atto abnorme - come questa Corte ha costantemente affermato (ex plurimis: Sez. 3^., 21 febbraio 1997, n. 757, PM/Piccoli) - è, invero, non solo quello non rispondente ad - alcuno schema processuale, ma altresì quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, aldilà di ogni ragionevole limite e non può essere rimosso dalla realtà giuridica senza la denuncia della sua abnormità.
Per quanto concerne specificamente il rigetto della richiesta del P.M. di emissione di decreto penale, è stato affermato da questa Corte Suprema (Sez. 3^, 6 giugno 1996, n. 2002, PM/Frillacchi), che "il provvedimento con il quale il giudice respinge la richiesta di decreto penale, con motivazioni di opportunità che invadono la competenza istituzionale della pubblica accusa, deve considerarsi abnorme in quanto esula dal sistema processuale vigente e stravolge la ripartizione fondamentale delle funzioni tra i soggetti del processo". Con altre decisioni (tra cui recentemente: Sez. 3^, 29 ottobre 1998, n. 2775, PM/Arma ed altri), è stato però affermato che "il provvedimento di restituzione degli atti al P.M. da parte di G.I.P., ai sensi dell'art. 459, comma 3, c.p.p., è da considerarsi inoppugnabile, non essendo previsto contro di esso alcun mezzo di impugnazione;
ne' può considerarsi abnorme e quindi ricorribile in cassazione per tale motivo, in quanto per la configurabilità di un provvedimento abnorme è necessario che lo stesso violi macroscopicamente fondamentali principi di diritto processuale e si ponga al di fuori dello stesso ordinamento processuale". Ricordati tali principi, rileva il Collegio che l'art. 459, comma 3, c.p.p., nel consentire al giudice di non accogliere la richiesta del
P.M. e di restituirgli gli atti, non delimita in alcun modo detto potere discrezionale, che quindi deve riconoscersi in tutta la sua ampiezza, purché l'utilizzo di esso sia adeguatamente e logicamente motivato e soprattutto non sfoci in arbitrio.
Pertanto, anche se generalmente il G.I.P. esercita il menzionato potere perché non ritiene congrua la pena proposta (per eccesso o difetto) rispetto al reato, oppure perché non condivide la qualificazione giuridica del fatto, o non reputa opportuno il giudizio monitorio nel caso specifico, ciò non toglie che pure altre considerazioni, meno ricorrenti, possono indurlo a non accogliere la proposta del P.M.. Tra queste, quindi, anche quella del mancato rispetto, da parte del P.M., del termine semestrale stabilito dall'art. 459, comma 1, c.p.p., che, pur avendo valore ordinatorio e non viziando il decreto penale eventualmente emesso (Cass. SS.UU. 24 marzo 1992, Glarey), tuttavia costituisce una prescrizione normativa di cui si può pretendere il rispetto (Cass. Sez. 3^, 9 dicembre 1999, n. 3933, PM/Mattera). Del resto, prevedendo la stessa legge la restituzione degli atti al P.M. in caso di mancato accoglimento della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, non è ravvisabile alcuna non consentita regressione del procedimento. Quindi, non potendosi nel caso di specie qualificare come abnorme il provvedimento discrezionale del G.I.P., il ricorso deve ritenersi inammissibile, in applicazione dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2001