Sentenza 28 marzo 2003
Massime • 1
A norma dell'art. 284, comma 5 bis, cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 5 della legge 26 marzo 2001 n. 128) è fatto divieto di concessione degli arresti domiciliari al soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata, nel quinquennio antecedente, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., per il reato di evasione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2003, n. 21928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21928 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SANSONE Luigi Presidente
Dott. AGRÒ Antonio Stefano Consigliere
Dott. ROTUNDO Vincenzo Consigliere
Dott. DI CASOLA Carlo Consigliere
Dott. ROSSI Agnello Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER AC, n. a Barga il 13/7/1979;
avverso l'ordinanza in data 4/9/2002 del Tribunale di Firenze;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Carmine Di Zenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
ER AC ricorre ex art. 311 c.p.p., avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze del 4/9/2002 che ha rigettato l'appello nei confronti della ordinanza del Tribunale di Lucca in composizione monocratica che ha sostitutio la misura dell'obbligo di presentazione periodica alla P.G. originariamente disposta nei confronti del AC con la misura della custodia cautelare in carcere.
Nel ricorso si lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale sul rilievo che il giudice dell'appello cautelare - pur avendo riscontrato la disponibilità della madre dell'imputato ad accogliere il medesimo presso la propria abitazione in stato di arresti domiciliari - ha mantenuto la misura della custodia in carcere e non ha concesso gli arresti domiciliari richiamando "il dettato dell'art. 284 c.p.p., così come di recente novellato, che vieta di disporre questa misura quando l'indagato, nel quinquennio, abbia già subito una condanna per evasione" e sostenendo poi che "il AC tale condanna ha sul certificato penale per un fatto di un solo anno fa".
Al riguardo il ricorrente osserva che la "condanna" per evasione cui fa riferimento l'ordinanza impugnata è quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Lucca il 6/6/2001. Secondo il ricorrente il Tribunale di Firenze ha sbagliato nel ritenere che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di evasione sia ostativa alla concessione degli arresti domiciliari sia perché una tale sentenza non può essere considerata di condanna alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione sia perché il testo dell'art. 284, comma 5 bis - come sostituito dall'art. 5 della legge 26 marzo 2001, n. 128 - ha profondamente innovato la precedente disciplina (dettata dalla legge n. 341 del 2000) che limitava l'applicabilità degli arresti domiciliari nei confronti di "chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 c.p.". DIRITTO
1. Il ricorso del AC si fonda sull'argomento che il Tribunale di Firenze ha sbagliato nel ritenere che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di evasione sia ostativa alla concessione degli arresti domiciliari perché il testo dell'art. 284, comma 5 bis - come sostituito dall'art. 5 della legge 26 marzo 2001, n. 128 - ha profondamente innovato la precedente disciplina (dettata dalla legge n. 341 del 2000) che limitava l'applicabilità degli arresti domiciliari nei confronti di "chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 c.p.".
2. Il ricorso è infondato e va respinto.
Come è noto l'art. 16, comma 4, del D.L. 24 novembre 2000 n. 341, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 2001, n. 4, aveva aggiunto all'art. 284 del codice di procedura penale un nuovo comma - il 5 bis - che precludeva la concessione degli arresti domiciliari a chi avesse posto in essere "una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale" nei cinque anni antecedenti il fatto per cui si stava procedendo.
Successivamente il legislatore - con l'art. 5 della legge 26 marzo 2001, n. 128 - è reintervenuto sul punto, dettando un nuovo testo dell'art. 284, comma 5 bis del codice di procedura che inibisce la concessione degli arresti domiciliari solo "a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti il fatto per cui si procede".
Ora non v'è dubbio che la nuova formulazione dell'art. 284, comma 5 bis del codice di procedura abbia significativamente ristretto l'area del divieto di concessione degli arresti domiciliari, ancorando tale preclusione al dato certo ed obiettivo di una "condanna" per il reato di evasione intervenuta nel quinquennio antecedente il fatto per cui si procede.
Anche dopo tale modificazione legislativa resta fermo però il divieto di concessione degli arresti domiciliari, al soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata, nel quinquennio antecedente, una sentenza di "applicazione della pena su richiesta", ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per il reato di evasione. A tale conclusione si giunge sulla base di un dato letterale e di una dato sistematico.
Da un lato, infatti, l'art. 445, 1 comma, c.p.p. stabilisce che la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. "è equiparata ad una pronuncia di condanna" salvo diverse disposizioni di legge che espressamente escludano tale equiparazione. Così che in presenza di una sentenza di applicazione di pena su richiesta per il reato di evasione (dalla legge equiparata ad una sentenza di condanna) deve considerarsi pienamente integrata la condizione legislativa che sta alla base del divieto di concessione degli arresti domiciliari. Dall'altro lato, il nuovo testo dell'art. 284, comma 5 bis, del codice di procedura ha inteso disancorare la preclusione legale degli arresti domiciliari da generiche valutazioni prognostiche che potevano essere rese necessarie dal testo previgente ed ha optato per un regime di certezza che è pienamente assicurato oltre che dalla sentenza di condanna per il reato di evasione anche da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per lo stesso reato.
Il ricorso va pertanto dichiarato infondato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, 1 ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2003.
Depositato in cancelleria il 17 maggio 2003 .