Sentenza 10 agosto 2001
Massime • 1
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità (sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 1990) dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della stessa legge, il soggetto espropriato può agire in via autonoma per il conseguimento della indennità di espropriazione - con un'azione da proporsi dinanzi alla corte d'appello, competente in unico grado, nel termine (ordinario) di prescrizione decennale - indipendentemente dalla determinazione amministrativa della medesima indennità e o dal compimento degli adempimenti pubblicitari previsti dagli artt. 15 e 19 legge citata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/08/2001, n. 11064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11064 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Salvatore SALVAGO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA EDILIZIA COCAFERS COSTRUZIONI CASE a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VLE GORIZIA 25/C, presso l'avvocato RADIUS R., rappresentata e difesa dall'avvocato BRAVETTI CARLO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ME CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOLARE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ROMANELLI ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PILIA ADRIANO, giusta procura in calce al controricorso;
giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3021/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 17/10/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il resistente, l'Avvocato Guido Romanelli, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano,con sentenza dell'1 giugno 1995,rigettò l'opposizione della cooperativa r.l. Cocafers contro il decreto ingiuntivo con cui il Presidente dello stesso Tribunale le aveva intimato il pagamento della somma di £.192.480.150,dovuta a titolo di conguaglio al Consorzio Intercomunale milanese per l'edilizia economica e popolare (ME),con cui era intervenuto in data 18 gennaio 1983 contratto di cessione di un'area residenziale sita in territorio di Settimo Milanese, ai sensi dell'art.35 della legge 865 del 1971,per il corrispettivo a titolo provvisorio di
£.96.375.000:nella convenzione si prevedeva infatti, che tale prezzo sarebbe stato "conguagliato dal ME o dalla cooperativa o suoi aventi causa all'atto della definitiva liquidazione dell'indennità di esproprio, calcolata ai sensi del titolo II della legge 22 ottobre 1971 n.865 e successive modifiche ed integrazioni"; ed il
Consorzio con atto del 24 febbraio 1987 aveva acquistato la proprietà dell'area ad un prezzo che aveva comportato il maggior esborso richiesto con l'ingiunzione a causa delle note declaratorie di incostituzionalità dell'art.16 della stessa legge 865/71 e della legge 385/1980. L'impugnazione della cooperativa è stata respinta dalla Corte di appello di Milano, la quale con sentenza del 17 ottobre 1997,ha osservato, per quel che qui ancora interessa: a) che in base alla convenzione del 1983,il prezzo della cessione si sarebbe dovuto determinare in via definitiva con la liquidazione dell'indennità di espropriazione, calcolata ai sensi del titolo II della legge 865 del 1971; b)che la successiva inapplicabilità di alcune norme di quel titolo, dichiarate incostituzionali, non aveva privato di senso ne' reso meno determinata la clausola sul prezzo (e con essa risolto l'intero contratto),perché la citata pattuizione andava interpretata alla luce della norma cui si richiamava, alla stregua della quale "il prezzo di cessione delle aree è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse" (oltre che a quello delle opere di urbanizzazione),in modo da evitare che il cedente, comune o consorzio, non fosse rimborsato dal cessionario (o suoi aventi causa) per i (legittimi) esborsi effettuati onde acquisire l'area;
c)che il senso della clausola del resto era reso esplicito dal richiamo alle "successive modificazioni e integrazioni" della legge, poi, in effetti avvenute, sicché il ME si era obbligato in sostanza, ad acquisire definitivamente l'area ad un costo determinato in ossequio alle norme "vigenti" in tema di espropriazione;
d)che venuto meno il riferimento costituito dal titolo II della legge 865/1971,legittimamente il ME aveva pattuito con la proprietaria US PI d'DD la cessione del terreno, applicando la normativa all'epoca in vigore -la disposizione dell'art.39 della legge 2359 del 1865- che consentiva l'acquisto con il limite del valore venale del bene;
e lo aveva puntualmente osservato pagando per il terreno un prezzo pari a circa la metà del suo valore venale, come accertato dalla consulenza di ufficio, le cui conclusioni andavano condivise.
Per la cassazione della sentenza la cooperativa Cocafers ha proposto ricorso per 4 motivi;
cui ha resistito il Consorzio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 1055 del 4 ottobre 2000,hanno respinto il primo e parte del secondo motivo del ricorso con cui si contestava la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia, che hanno dichiarato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il terzo motivo del ricorso che va esaminato con precedenza per evidenti ragioni di logica giuridica, la cooperativa Cocafers, denunciando violazione dell'art. 1338 cod.civ. censura la sentenza impugnata per non aver considerato che la richiesta di pagamento di somme ulteriori le era stata notificata quasi tre anni dopo l'atto del 24 febbraio 1987 con cui il Consorzio aveva acquisito le aree:
senza dunque, darle notizia, come imposto dalla norma, ne' della parziale causa di invalidità di questa convenzione di cui era altresì parte la proprietaria del terreno da acquisire, ne' del diverso e più gravoso criterio di valutazione delle aree espropriande, perciò incorrendo nell'obbligo del risarcimento del danno arrecato dall'omessa comunicazione.
Con il quarto e conseguenziale motivo, deducendo violazione dell'art. 1418 cod.civ. e dell'art.354 cod.proc.civ. si duole, altresì, che la Corte territoriale malgrado la propria domanda di declaratoria di nullità del contratto stipulato dal ME con la proprietaria delle aree da acquisire abbia omesso di integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultima.
Il terzo motivo è inammissibile.
I motivi del ricorso per Cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, non potendo prospettarsi per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuove contestazioni non trattate nella precedente fase di merito e non rilevabili d'ufficio (Cass.12 giugno 1999 n. 5809 1 9 maggio 199 n. 4852); ed è ivi consentito dedurre nuove tesi giuridiche e nuovi profili di difesa soltanto quando essi si fondino sugli stessi elementi di fatto già dedotti davanti al giudice di merito e per essi quindi non sia necessario un nuovo accertamento. Per cui resta preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione difensiva, pongono a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nel giudizio di merito e prospettino, comunque, questioni fondate su elementi di fatto nuovi e diversi da quelli dedotti nelle precedenti fasi processuali: e ciò anche nel caso in cui le questioni proposte con il ricorso non integrino delle eccezioni in senso proprio e consistano invece in mere contestazioni difensive del convenuto, involgenti comunque accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito perché non richiestone (Cass.21 novembre 1995 n. 12020;
10 maggio 1995 n. 5106; 30 marzo 1995 n.3810).
Ora la questione della conoscenza da parte del consorzio delle cause di invalidità della convenzione per l'acquisizione delle aree espropriande e comunque del diverso criterio di valutazione delle stesse, nonché del pregiudizio provocato alla controparte in seguito all'omessa comunicazione della relative notizie non è stata prospettata ai giudici di appello, malgrado la cooperativa abbia cercato nella memoria di ravvisarne traccia nel contesto ora dell'una ora dell'altra delle espressioni utilizzate nelle proprie difese e rivolte, invece, a contestare soltanto il diritto del Consorzio al preteso conguaglio per cui era stata ottenuta l'ingiunzione. E, d'altra parte la questione non era neppure prospettabile in tale sede perché nell'atto di opposizione la ricorrente aveva, invece, escluso siffatto diritto del consorzio e sostenuto di essere tenuta al solo rimborso dell'indennità liquidata in base ai criteri di cui alla legge 865/71;sicché il divieto dello ius novorum posto dall'art.345 cod.proc.civ. le precludeva di mutare tale originaria causa petendi nel procedimento di appello, ed a maggior ragione di chiedere anche la declaratoria di nullità di una convenzione diversa dal contratto di cessione del 1983 che ha costituito il solo oggetto sia del ricorso per decreto ingiuntivo, che del giudizio di opposizione.
Consegue che i relativi temi di indagine non possono essere posti per la prima volta in questa sede di legittimità perché non solo provocherebbero una radicale modificazione dei termini della controversia, ma richiederebbero accertamenti e giudizi devoluti esclusivamente al giudice di merito, coinvolgendo, altresì soggetti del tutto estranei all'originario rapporto obbligatorio controverso tra le parti;
e che la relativa declaratoria di inammissibilità comporta l'assorbimento del quarto motivo, concernente appunto la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di detti soggetti.
Va a questo punto esaminato il secondo motivo del ricorso con riferimento al profilo, non più involgente la giurisdizione, con cui la cooperativa deducendo violazione degli art.1362,1322 e 1339 cod.civ., nonché degli artt. 12, 16 e 19 della legge
865/1971,censura la sentenza impugnata per avere considerato legittimo il comportamento della ME che aveva determinato direttamente il prezzo del suolo mediante un accordo privatistico stipulato con soggetto privato, malgrado detto consorzio non avrebbe potuto decidere unilateralmente di sottrarsi al procedimento di legge, ma avrebbe dovuto provocare l'intervento della Commissione provinciale espropri e corrispondere l'indennizzo in misura non superiore al 50% dell'indennità provvisoria già determinata. Il motivo è del tutto infondato.
L'art.35 della legge 865 del 1971,dopo avere stabilito (2°comma) che le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 167 del 1962, "sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi", dispone nel
4°comma che su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superfice per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali", e aggiunge, quindi, (11°comma) che le stesse aree in una certa quota sono cedute in proprietà a cooperative edilizie ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge, semprecché i soci abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari. Ed il comma successivo stabilisce che "il prezzo di cessione delle aree è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile".
Da queste disposizioni deriva che il previsto contratto di cessione dell'area tra comune (o consorzio) e cooperativa, rientri o meno nell'ambito dei contratti ad oggetto pubblico, rimane disciplinato dalla normativa di diritto comune, come qualsiasi altro atto negoziale a struttura bilaterale, tranne che nella determinazione del prezzo, per il quale la norma indica specifici criteri da cui le parti non possono discostarsi: in quanto il legisatore ha voluto escludere, da un lato, la possibilità che il comune (o consorzio) cedente non fosse ristorato dal cessionario (o dai suoi aventi causa) dei (legittimi) esborsi fatti per acquisire l'area, perciò disponendo che il prezzo deve comunque corrispondere al costo di acquisizione delle aree stesse (pag.7 della sentenza). E, per converso, che detti esborsi potessero essere rimessi alla mera discrezionalità del cedente e divenire, quindi, arbitrari, prevedendo a tal fine, come ipotesi tipica l'espropriazione delle aree in questione: e, quindi, che il loro prezzo di acquisto (e, poi, di cessione) debba comunque corrispondere al giusto indennizzo stabilito dalla legge 865/1971 (in cui la norma è inserita) a favore dei proprietari di esse in conseguenza dell'ablazione. Ora, la Corte di appello ha accertato che le parti hanno stipulato il contratto di cessione 18 gennaio 1983 proprio in aderenza a queste disposizioni in quanto a proposito del prezzo delle aree che il Consorzio avrebbe dovuto acquisire dalla proprietaria US PI d'DD hanno stabilito un corrispettivo provvisorio di £.96.375.000 con l'espressa pattuizione che quello definitivo sarebbe stato determinato e conguagliato "all'atto della definitiva liquidazione dell'indennità di esproprio, calcolata ai sensi del titolo II della legge 22-10-1971 n.865 e successive modifiche ed integrazioni"
(pag.2 del ricorso). Sicché da tale specifica clausola contrattuale - ed ancor prima dal disposto del 12°comma del citato art.35 - non derivava affatto l'obbligo della ME di provvedere all'acquisizione delle aree di cui alla cessione attraverso una singolare attività, in parte contrattuale e nel contempo procedimentale, perché comportante l'applicazione della procedura ablativa di cui alla legge 865 del 1971 ed in particolar modo l'onere dell'espropriante di richiedere la stima definitiva dell'area alla speciale Commissione di cui all'art.16 della legge:
anzitutto, perché tale tertium genus di atti è sconosciuto al vigente ordinamento il quale, come hanno già rilevato le Sezioni Unite, consente alla P.A. di operare o nelle forme di diritto pubblico, mediante atti amministrativi (come avviene appunto nel procedimento di espropriazione per p.u.);ovvero in quelle del diritto comune, mediante attività contrattuale, nella quale rientra secondo la più qualificata dottrina e la giurisprudenza anche la categoria dei contratti ad oggetto pubblico, invocata dalla cooperativa.
Va aggiunto che la stima dell'indennità definitiva da parte della Commissione provinciale espropri, dopo le sentenze 67 e 470 del 1990 della Corte Costituzionale più non costituisce condizione per la determinazione (ed il pagamento) della giusta indennità di espropriazione dovuta ex art.42 Costit. all'espropriato, ne' assume alcun effetto vincolante neppure nel procedimento ablativo, ove assolve alla più modesta funzione di segnare il decorso del termine di decadenza fissato per la proposizione dell'opposizione giudiziale (Cass. 9652/1994; 4573/1992; 927/1992). Ed infine l'intervento di detta Commissione, enfattizzato dalla cooperativa, non assume alcun rilievo ne' nell'ottica della cessione del 1983,nè tanto meno in quella della normativa del menzionato art.35,perché del tutto inconferente rispetto alla comune finalità perseguita da entrambe che è quella di obbligare il cedente ad acquisire le aree in questione per un corrispettivo comunque non superiore all'importo "dell'indennità di esproprio, calcolata ai sensi del titolo II della legge 22-10-1971 n.865 e successive modifiche ed integrazioni"; e che dunque può essere conseguita non soltanto con il procedimento ablativo portato a compimento mediante emissione del decreto di esproprio, ma anche tramite cessione dell'immobile di cui all'art.12 della legge 865/71,interna a detto procedimento, e perfino attraverso normale contratto di vendita ad esso alternativo. Per cui la ricorrente non aveva alcun diritto di pretendere dal cedente l'utilizzazione dell'uno piuttosto che dell'altro mezzo per procedere all'acquisizione e neppure che fosse prescelto ed osservato il procedimento di espropriazione tipico sotto il profilo di un suo possibile intervento nella fase dell'opposizione giudiziale, non consentita dall'art.19 della stessa legge a soggetti diversi dall'espropriante e dall'espropriato (Cass. 4076/1989; 3548/1988),ma solo quello di corrispondere per l'acquisto dell'area, lo stesso importo dell'indennità -effettiva o virtuale- determinata con il criterio di calcolo di cui si è detto. In applicazione di questi principi la sentenza impugnata non ha ritenuto affatto che il ME avesse la facoltà discrezionale di sostituire ad esso, un prezzo di acquisizione determinato liberamente o d'accordo con la venditrice e svincolato da qualsiasi limite di legge, ma ha verificato proprio se lo stesso corrispondesse all'indennità di esproprio dovuta alla Casa PI d'DD ai sensi del titolo II della legge 865/1971 "e successive modifiche ed integrazioni"; ed è pervenuta ad un risultato favorevole all'assunto del Consorzio avendo accertato che il prezzo definitivo versato da detto ente fosse pari addirittura a circa la metà dell'indennità di espropriazione determinata secondo il criterio previsto dalla clausola contrattuale (e dal ricordato art.35):e che dunque il ME, avendo osservato l'obbligo contrattuale, avesse diritto a pretendere il conguaglio previsto dallo stesso contratto di cessione.
Anche in questa fase di legittimità la cooperativa ha contestato siffatte conclusioni, deducendo per un verso che la cessione volontaria avrebbe potuto essere conclusa ai sensi del menzionato art.12 sulla base dell'indennità provvisoria;
e per altro verso che l'area trovavasi in zona periferica e certamente agricola;
laddove il c.t. l'aveva valutata sul presupposto che avesse destinazione edificabile.
Ma nessuna di queste censure ha consistenza: non la seconda in quanto la stessa ricorrente ha riconosciuto che l'area in esame era inclusa nel P.E.E.P. SI/3 bis;
il quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, rientrando in un disegno normativo volto all'inquadramento in seno ad un più ampio strumento urbanistico delle vicende relative ad aree destinate all'edilizia economica e popolare, non può essere in contrasto con un precedente piano urbanistico generale, di cui costituisce, pur sempre, attuazione nella versione originaria (o in quella modificata dal P.E.E.P. stesso che, del P.R.G., ha effetto di variante). Per cui l'indicazione, contenuta nel P.E.E.P., di un terreno con riferimento alla sua destinazione all'edilizia economica e popolare è, di per sè, elemento giustificativo del carattere edificatorio "ex lege" del bene, sia pur nei limiti consentiti dal P.E.E.P. stesso: così come ha correttamente ritenuto la Corte di appello (Cass.sez.un. 3948/1998; 3060/2001). Una volta, poi, stabilito che l'area avesse natura edificabile, non è più contestabile (nè è più contestato dalla ricorrente) che dopo le sentenze 5/1980 e 223/1983 che hanno dichiarato costituzionalmente illegittimo il criterio di calcolo dell'indennità di esproprio introdotto dall'art.16 della legge 865/1971 per i terreni aventi tale destinazione, e poi reintrodotto sia pure in via temporanea dalla legge 385/1980, ha riacquistato operatività il criterio previsto dall'art.39 della legge fondamentale 2359 del 1865:e ciò non solo per le indennità liquidate in conseguenza dell'acquisizione coattiva delle aree mediante decreto ablativo, che dunque in ogni caso -e pure ove il ME avesse portato a compimento il procedimento espropriativo nei termini dedotti dalla ricorrente- avrebbero dovuto essere corrisposte in base alla regola del valore venale fissata dalla menzionata legge generale del 1865 (Cass. 10271/1992; 2108/1990; 4602/1989). Ma anche per le indennità dovute a seguito di cessione volontaria ex art.12 della legge 865/71,considerato che il sudetto patto non integra mera espressione di autonomia negoziale privata, ma si inserisce in un contratto ad oggetto pubblico, ove il corrispettivo del trasferimento volontario si correla, in modo vincolato, ai parametri legali circa la determinazione dell'indennità espropriativa;
e che dunque ove le parti hanno stipulato la cessione in base a prezzo fissato secondo i criteri sudetti, poi dichiarati incostituzionali, il cedente ha diritto ad ottenere rispetto a quanto incassato a titolo di acconto, la maggiore entità del prezzo definitivo da determinarsi, al tempo della cessione, secondo le regole della legge 2359/1865 (Cass. 4917/1995; 7070/1994; 6960/1992).
Il che del resto è confermato proprio dal contratto di cessione tra le parti, stipulato mentre era in vigore la legge 385 del 1980,in cui venne previsto un corrispettivo provvisorio per l'acquisizione delle aree, da conguagliare all'atto "della definitiva liquidazione dell'indennità" (art.2); che doveva significativamente essere determinata in base alle "successive modificazioni ed integrazioni" dei parametri posti dall'art.16 della legge 865/1971 che già allora l'art.1 della stessa legge 385 aveva dichiarato provvisori "fino all'entrata di apposita legge sostitutiva" e perciò comunque "soggetti a conguaglio secondo quanto stabilito" dalla legge sudetta (2°comma).
Il rigetto del ricorso comporta la condanna della soccombente cooperativa al pagamento delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il terzo motivo, assorbito il quarto;
rigetta il secondo motivo e condanna la cooperativa ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Consorzio CI in complessive £. 6.368.000, di cui £.
6.000.000 per onorario di difesa.
Così deciso in Roma il 12 aprile 2001.
Depositato in cancelleria il 10 agosto 2001.