Cass. civ., sez. I, sentenza 10/08/2001, n. 11064
CASS
Sentenza 10 agosto 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

A seguito della dichiarazione di incostituzionalità (sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 1990) dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della stessa legge, il soggetto espropriato può agire in via autonoma per il conseguimento della indennità di espropriazione - con un'azione da proporsi dinanzi alla corte d'appello, competente in unico grado, nel termine (ordinario) di prescrizione decennale - indipendentemente dalla determinazione amministrativa della medesima indennità e o dal compimento degli adempimenti pubblicitari previsti dagli artt. 15 e 19 legge citata.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/08/2001, n. 11064
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11064
    Data del deposito : 10 agosto 2001

    Testo completo