Sentenza 20 gennaio 2006
Massime • 1
È illegittima la concessione di un permesso premio di cinque ore per consentire a un cittadino extracomunitario di telefonare alla propria famiglia da una cabina telefonica pubblica in quanto contrastante con la disciplina prevista dall'art. 39 del d.P.R. n. 230 del 2000 (regolamento penitenziario) in materia di corrispondenza telefonica, che prevede l'autorizzazione del direttore, l'indicazione della persona che si vuole contattare, una durata massima di dieci minuti e una preventiva verifica dei motivi che possono giustificare tali contatti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2006, n. 5669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5669 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 20/01/2006
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - N. 201
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 025255/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
nei confronti di:
1) AS VE IE, N. IL 03/07/1975;
avverso ORDINANZA del 10/05/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
letta le conclusioni del P.G., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 10.5.2005 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo presentato dal Procuratore della Repubblica contro il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Firenze che aveva concesso al condannato RZ VE IE, cittadino polacco detenuto presso il carcere di Prato, un permesso premio di cinque ore, al fine di consentirgli di telefonare dall'interno dell'istituto a mezzo di scheda telefonica all'estero. Il Tribunale di Sorveglianza ha rilevato che, pur essendo condivisibili le argomentazioni prospettate dal Pubblico Ministero a sostegno del reclamo, poiché la corrispondenza telefonica era disciplinata dal D.P.R. n. 230 del 2000, art. 39, che prevedeva la autorizzazione del direttore nonché la indicazione della persona che si voleva contattare, in modo da consentire i doverosi controlli, peraltro la oggettiva difficoltà riscontrata nel rendere in concreto operante il disposto del detto D.P.R., art. 39, rischiava di determinare per i cittadini extracomunitari la impossibilità di coltivare i rapporti con i parenti.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze lamentando violazione di legge per avere il provvedimento impugnato disatteso il D.P.R. n. 230 del 2000, art. 39, consentendo ad un detenuto, solo perché extracomunitario, di avvalersi di una procedura non prevista dalle legge, nonché contraddittorietà della motivazione per avere il Tribunale respinto il reclamo del Pubblico Ministero subito dopo averne riconosciuto la fondatezza.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è in effetti fondato poiché il provvedimento impugnato incorre in violazione di legge laddove autorizza il detenuto alla corrispondenza telefonica con modalità diverse ed in violazione del D.P.R. n. 230 del 2000, art. 39, che, proprio per i pericoli per l'ordine pubblico e per la sicurezza interna dell'istituto penitenziario connessi alla totale libertà della corrispondenza telefonica dei detenuti, ha previsto che tali colloqui non possano essere superiori ad uno alla settimana, della durata massima di dieci minuti per ciascuno, previa individuazione delle persone con cui viene stabilito il colloquio che devono essere parenti o anche estranei ma previa verifica dei ragionevoli motivi che possono giustificare tali contatti.
Il provvedimento impugnato, prevedendo invece un permesso di cinque ore al RZ per telefonare da una cabina pubblica, consentirebbe allo stesso di telefonare quando crede, per un tempo di gran lunga superiore a quello consentito agli altri detenuti, senza alcun controllo, così creando una inaccettabile discriminazione fra i detenuti in relazione alla nazionalità.
Il provvedimento impugnato ed il precedente decreto del Magistrato di Sorveglianza devono essere pertanto annullati senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata nonché il decreto emesso dal magistrato di Sorveglianza di Firenze in data 19/03/2004. Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2006