Sentenza 4 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2002, n. 3065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3065 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU3065/02 IN NOME DEL POPOLO TALL NO Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE uДожом, diresha onum quod a Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CORONA Presidente Dott. Rafaele R.G.N. 4726/00 - Cron..7169 VELLA Rel. Consigliere Dott. Antonio Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep. 822 Dott. NC PA FIORE Consigliere Ud. 20/11/01 MAZZACANE ConsigliereDott. Vincenzo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GG TO, quale erede per delazione legittimo della madre FESTA MARCHIONA, riservatario domiciliato in ROMA VIA SANTO TELESFORO elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 10, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO LODATO, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio difeso dall'avvocato TEOBALDO MILLEMACI, giusta delega dal Sig.IL SOLE 24 ORE per diritti €1.55 in atti;
4 MAR. 2002 ricorrente IL CANCELLIERE -
contro
ROMEO GIUSEPPA FU ANTONIO, CUZARI VIRGILIO, €155 L3000 CANCELLERIA elettivamente domiciliati in ROMA VIA TEULADA 52, 2001 presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VALENSISE, 1548 difesi dall'avvocato FULVIO MANCINI, anche per procure DG711794 -1- ww. w - spciale del Notaio Vincenzo Grasso di MESSINA, la prima in data 28/9/01, n.rep.35640; the seconda in data 14/11/01, n.rep.36201, depositata in udienza;
controricorrenti - nonchè
contro
GG ES, GG LO;
intimati avverso la sentenza n. 8/99 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, depositata il 23/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato Fulvio MANCINI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha 1 l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 19 febbraio 1982 CH ES convenne, davanti al Tribunale di Messina, EL De TO, moglie di suo fratello RC, deceduto, senza la= sciare figli, il 1°novembre dell'anno precedente, per l'accertamento del diritto di essa istante a una quota dell'eredità del germano, previa dichiarazione d'inefficacia del contratto di compravendita del 15 marzo 1973 -con cui quest'ultimo aveva fittizia= mente trasferito la nuda proprietà di tutti i propri beni alla consorte e conservato su di essi il diritto di usufrutto- perché dissimulava una donazione stipulata in assenza di testimoni. е т La convenuta, costituitasi in giudizio, contestò la pretesa, assumendo che, qualunque с fosse stata la sorte del contratto di compravendita, l'attrice non poteva vantare alcun diritto sull'eredità, in quanto il fratello defunto aveva nominato la moglie propria ere= de universale con testamento pubblico del 23 marzo 1973. Il Tribunale rigettò la domanda, con sentenza dell'11 aprile 1984, che fu confermata, con pronuncia del 19 settembre 1987, dalla Corte d'appello di Messina, la quale riten- ne che l'attrice, che aveva proposto il gravame,a seguito della pubblicazione del testa- mento del germano, non aveva più interesse alle statuizioni formanti oggetto della domanda contenuta nella citazione introduttiva del giudizio, pur avendo manifestato l'intenzione di impugnare il negozio "mortis causa" per incapacità del suo autore,per- ché l'interesse deve essere concreto e attuale e non ipotetico e condizionato all'eserci= zio futuro di un'azione giudiziaria. • La ES propose ricorso per cassazione, che questa Corte accolse, con sentenza n. SAZ Z N I E O n.2017 del 1993, avendo ritenuto che, "per la sussistenza der e ad agire , è suf= ficiente una situazione d'incertezza in ordine a un diritto soggettivo che l'esperimento " dell'azione giudiziaria tende a eliminare,e che, nel caso in esame, l'incertezza era rav= visabile nel pregiudizio subito dall'attrice,per effetto dell'atto asseritamente simulato, che le impediva di far valere, nell'ambito della successione del fratello, qualsiasi dirit- to ereditario che traeva origine dal rapporto di parentela". E per il concreto esercizio di tale diritto, prodromico era l'annullamento del pregresso atto di compravendita dei beni del de cuius. La CH riassunse il processo, davanti alla Corte d'appello di Reggio Calabria, quale giudice di rinvio, nei confronti sia della De TO, sia dell'avvocato di questa ultima, Virgilio Cuzari, di cui chiese la condanna alla restituzione delle somme di de- naro corrispostegli come distrattario nelle precedenti fasi del giudizio. A seguito della morte della De TO, fu dichiarata l'interruzione del processo, che venne poi riassunto nei confronti della sua sua erede PP RO e dell'avvocato Cuzari. Con sentenza del 23 gennaio 1999 la Corte d'appello di Reggio Calabria ha conferma- to la decisione del Tribunale di Messina, avendo ritenuto che, in conseguenza del pas- saggio in giudicato della pronuncia, in data 18 agosto 1987 (prodotta in copia confor= me dagli appellati) della Corte d'appello di Messina, di rigetto della domanda propo= sta dalla ES per l'annullamento, per incapacità, del testamento del fratello RC, era venuto meno l'interesse della medesima alla successione di quest'ultimo. Infatti, l'eventuale annullamento del contratto di compravendita non avrebbe avuto alcuna pratica utilità per la ES, a causa della definitiva perdita del diritto alla successione legittima. La stessa Corte ha poi escluso che potessero sussistere dubbi circa il passaggio in giu- dicato di detta pronuncia, essendo stata pubblicata il 18 agosto 1997 e notificata alla controparte l'undici novembre successivo. Né poteva indurre a conclusione diversa la ⚫ produzione di copia del ricorso per cassazione contro tale sentenza, perché si trattava di una produzione irrituale, successiva alla precisazione delle conclusioni e al deposi- to della comparsa conclusionale, e perché, comunque, la notificazione del ricorso era stata eseguita alla fine del mese di ottobre dell'anno 1998, quando era scaduto il ter- mine annuale per la sua proposizione. Infine, inammissibile era la domanda proposta dalla ES nei confronti dell'avvocato Cuzari, perché questi non poteva essere considerato parte del giudizio di rinvio, non avendo partecipato al precedente procedimento di legittimità. Ricorre per cassazione, con tre motivi, TO RI, il quale afferma di essere figlio ed erede di CH ES, come risultante da una dichiarazione del 23 otto= bre 1998, resa al notaio dott. Bruni di Messina. La RO e l'avvocato Cuzari resistono con controricorso. Non si sono costituiti NC e PA RI, indicati dal ricorrente come suoi coeredi. MOTIVI DELLA DECISIONE 11 RI, ai fini dell'ammissibilità del ricorso da lui proposto, avrebbe dovuto pro= ੪੦੦ vare la morte della dante causa e la propria qualità di erede, costituendo questi pre- supposti necessari per la legittimazione, come successore universale, alla prosecuzione del processo, ai sensi dell'art. 110 del codice di procedura civile. Ma dell'esistenza di questi presupposti, contestata dai controricorrenti e la cui mancanza si sarebbe, co= munque, potuta rilevare anche d'ufficio, riguardando essi la costituzione regolare del contraddittorio, non si è data dimostrazione, essendo a tale scopo inidonea la copia conforme all'originale, acquisita al processo, dell'accettazione col beneficio d'inventa- ⚫rio, dell'eredità della CH ES, perché il ricorrente, per provare la morte di ° quest'ultima e la propria qualità ereditaria, avrebbe dovuto produrre in giudizio gli atti dello stato civile, attestanti il decesso della dante causa e il suo rapporto di parentela con la medesima, a norma dell'art.565 del codice civile (sent.nn.2506 del 1973, 4414 del 1994, 1484 del 1995). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art.385 del codice di procedura civile, a rimborsare ai controricorrenti le AGENZIA DELLE ENTRATS ROMA 2 spese di questo giudizio. Q E1200%erie 4 39935 149.77 P. T M 2577 la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, a favo- 016367 re dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 3.169.100V spese (€ 154937) .di cui tre milioni di onorari d'avvocato. Roma 20 novembre 2001. 20,66 Il presidente. Il consigliere estensore. 149.77 (dott.R.Corona) (dott.A. Yella) A лепти LLS 04 MAR 2007 CA SITATO IL CANCELLIERE G IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri