Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2002, n. 8775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8775 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
ITALIANA I 9 L 8 L e 6 EPUBBLICA O l . B a n E N e p , E 1 N a 8 O m I 9 p e Z 1 CORTE SUPREM08775 /02 t a - A s 1 i m R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO s 1 e T t - S l s I i 4 a s G 2 E e . R h c Oggetto i A f i 3 D d 2 E o . T m T N E R S A E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1409/00 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron. 24035 Dott. Walter CELENTANO - Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Rep. Ud. 20/02/02 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NUOVI SPAZI Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE S DELLE PROVINCIE 21, presso l'avvocato LAVINIA LETIZIA TARTAGLIONE, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente -W
contro
COMUNE DI ROMA;
intimato - avversO la sentenza n. 8412/98 del Pretore di ROMA, 2002 depositata il 23/12/98; 456 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Tartaglione, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La srl Nuovi Spazi, con ricorso del 12/3/97, si op- poneva alla sanzione amministrativa per L. 100.000, comminata dal Comune di Roma a fronte di atti di pub- blicità abusiva. Sosteneva di essere stata costretta a tale attività dalla disorganizzazione del servizio co- munale apposito. Chiedeva che la sanzione fosse annullata ovvero che alle attività predette fosse applicato il beneficio del cumulo di cui all'art. 8 della legge 689 del 1981. Re- sisteva il Comune. Il Pretore respingeva la opposizione. Il primo giu- dice rileva tra l'altro l'inapplicabilità dell'art. 8 della legge n. 689 del 1981 stante la mancanza della unicità dell'atto in violazione di più norme, essendo invece ravvisabile la pluralità di atti di violazione della stessa norma. Ricorre per cassazione con due motivi la Nuovi Spa- 2 zi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo di ricorso la Nuovi Spazi lamenta la violazione dell'art. 24 del dl n. 507 del 1993 e dell'art. 5 del dl n. 203 del 1998. Sostiene che erroneamente il pretore ha ritenuto inapplicabile la normativa predetta alla materia delle affissioni pub- blicitarie. 2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt 471,472,473 del dl del 18 dicem- bre 1997. Sostiene che il Pretore è pervenuto alla con- testata decisione affermando erroneamente la estraneità delle sanzioni per le affissioni pubblicitarie alla ma- teria tributaria. 3) Osserva il collegio che il ricorso, che contiene motivi relativi alla sola mancata applicazione del be- neficio del cumulo formale di cui all'art. 8 della leg- ge n. 681 del 1981, pur derivanti nella prospettazione del ricorrente dall'esame delle norme citate in epigra- fe, trascura di notare che la sentenza impugnata, prima di argomentare nel modo considerato dalle due doglian- ze, rileva che nella specie non si è verificata la ipo- tesi della unica attività о della unica omissione in violazione di più norme, ma quella diversa della plura- lità di condotte identiche in violazione delle stesse 3 proibizioni. Orbene, chiarisce la sentenza impugnata che la norma suddetta non è applicabile alle vicende di cumulo materiale, e tale argomentazione, che da sola è in grado di sostenere la statuizione impugnata, non stata oggetto di doglianza. La statuizione stessa dun- que è divenuta cosa giudicata. Il ricorso che affronta altre rationes decidendi, omette di considerare il pre- supposto in base al quale il cumulo formale comunque derivante, è stato escluso e deve essere dichiarato pertanto inammissibile. Non deve darsi pronuncia sulle spese dal momento che in questa fase l'intimato comune non ha svolto attività.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 20 febbraio 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Giuseppe Maria, Berruti Antonio Saggio pautui hit DEPOSITATA IN CANCELLERIA I 002 9 L L IL CANCELLIERE 8 O 6 e B l Maria Di Nuzzo . Ronie Di a E Oggi, N n E e CANCELLARE , p N 1 O 8 I a Maria Di Nazzo 9 Z m 1 A вь биого e - t R 1 s T i 1 S s - I l 4 G a E 2 R . e h L A c i D 3 f i E 2 d T . o N T m E R S 4 E A