Sentenza 13 luglio 1999
Massime • 1
In tema di oltraggio a pubblico ufficiale, a seguito dell' "abolitio criminis" di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, il fatto, originariamente qualificato come oltraggio a norma dell'art. 341 cod. pen., può eventualmente essere nuovamente qualificato come ingiuria o minaccia, a norma degli artt. 594 e 612 cod. pen. In tale ipotesi, tuttavia, in mancanza di querela, non può essere fatta applicazione dell'art. 19 della predetta legge, che prevede una sorta di riapertura dei termini per la sua proposizione, con interpello della persona offesa, poiché tale disposizione si riferisce esclusivamente ai reati, come il furto semplice, originariamente perseguibili di ufficio e divenuti perseguibili a querela in forza della stessa legge, e non, quindi, al reato di oltraggio, che è stato invece abrogato. Ne consegue che, nel giudizio di cassazione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. (Conf. Cass., sez. VI, sent. n. 1347, u.p. 23 settembre 1999, dep. 7 ottobre 1999, Guida, non massimata; Conf. Cass., sez. VI, sent. n. 2949, u.p. 29 marzo 1999, dep. 26 ottobre 1999, Loria, in corso di massimazione; Vedi Cass., sez. VI, sent. n. 518, c.c. 28 gennaio 2000, dep. 10 febbraio 2000, Marini, in corso di massimazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/1999, n. 11518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11518 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 13/7/1999
1. Dott. LUCIANO DERIU Consigliere rel. SENTENZA
2. " ANTONINO ASSENNATO " N. 1317
3. " EUGENIO RI " REGISTRO GENERALE
4. " FR CO " N. 19849/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da EL EL IN, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 5.2.1999 della Corte d'apello di FIRENZE;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. ANTONIO GERMANO ABBATE che ha concluso per annullamento senza rinvio in ordine al reato di cui al capo A) perché il fatto non è più preveduto come reato;
rigetto nel resto.
OSSERVA
Con sentenza in data 5.2.99 la Corte d'appello di Firenze - in riforma della decisione 25.6.96 del Pretore di Lucca - rideterminava in giorni sedici di reclusione la pena inflitta a EL EL IN per il reato di cui agli artt. 81 - 341 commi primo e ultimo CPP (perché con minaccia offendeva l'onore e il prestigio dei vicesovrintendenti Angiulli M. Luisa e ER Fabio e degli agenti Simoni Alessandro e UT Alessandro della Questura di Lucca in presenza degli stessi a causa e nell'esercizio delle funzioni, dicendo loro: "Fatevi i cazzi vostri", "non mi rompete i coglioni" e "stronzi, non mi mettete le mani addosso. Siete dei prepotenti perché avete la divisa. Perché non venite senza la divisa... se avete il coraggio... e allora vediamo come si mette" - Acc. in Lucca il 23.2.1995) e in L. 100.000 di ammenda la pena inflitta alla donna per il reato di cui all'art. 651 CP (perché, richiesta da ufficiali e agenti della Questura di Lucca nell'esercizio delle loro funzioni, rifiutava di dare indicazioni sulla propria identità personale - Acc. in Lucca il 23.2.95), confermando il beneficio della sospensione condizionale di entrambe le sanzioni.
In motivazione, la Corte territoriale poneva in particolare evidenza:
come la sussistenza di entrambi i reati risultasse evidente dalla istruttoria dibattimentale espletata;
come non fossero credibili le versioni difensive addotte dall'imputata e dai figli di costei;
come fossero da escludere l'invocata "provocazione" e l'esimente di cui all'art. 4 DLL n. 288/44.
Proponeva ricorso per Cassazione la EL EL, deducendo nell'ordine:
1) "Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (nella specie art. 4 DLL 14.9.44 n. 288) ex art. 606 c. 1 lett. B) CPP": l'esimente avrebbe dovuto essere riconosciuta, quantomeno sotto il profilo della putatività, con conseguente assoluzione di essa imputata con formula piena;
2) "Manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato ex art. 606 c. 1 lett. E) CPP": avrebbe dovuto quantomeno applicarsi la disposizione di cui all'art. 59 c. 4 CP, con conseguente assoluzione con formula piena;
3) "Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (nella specie art. 651 CP) ex art. 606 c. 1 lett. B) CPP": essa imputata, lungi dal rifiutarsi di declinare le proprie generalità, avrebbe opposto rifiuto alla sola richiesta di mostrare i propri documenti di identità, rifiuto peraltro motivato dal fatto che in quel momento non li aveva con sè; la norma di cui all'art.651 CP sarebbe stata, dunque, erroneamente interpretata.
MOTIVI ELLA DECISIONE
In data odierna è entrata in vigore la Legge 25.6.99 n. 205, il cui articolo 18 c. 1 prevede espressamente l'abrogazione di diverse disposizioni del Codice Penale, fra le quali l'art. 341 CP, non vale a escludere che nella condotta posta in essere dalla EL EL nella vicenda per cui è processo - e segnatamente nelle espressioni da lei rivolte ai sovrintendenti e agli agenti della Polizia di Stato - siano comunque ravvisabili gli estremi di reati di ingiuria (art.594 CP) e di minaccia (art. 612 CP), entrambi perseguibili solo a querela della persona offesa.
Conseguentemente, previa modifica nel senso appena indicato del capo di imputazione sub A, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio in ordine ai detti reati di ingiuria e minaccia, perché l'azione penale è improcedibile per mancanza di querela (nessuna istanza di punizione risulta esser mai stata presentata, infatti, da coloro ai quali le espressioni incriminate furono rivolte nel caso di specie) e deve essere eliminata la pena di giorni sedici di reclusione già inflitta per l'ormai abrogato delitto di oltraggio. È appena il caso di aggiungere che nella specie non sono applicabili le "disposizioni transitorie" di cui all'art. 19 della Legge 25.6.99 n. 205, giacché espressamente riferite solo ai "reati perseguibili a querela, ai sensi delle disposizioni della presente legge o dei decreti legislativi da esse previsti", e perciò solo al delitto di furto ex art. 624 CP (come modificato dall'art. 12 della Legge 205/99) e ai "reati perseguibili a querela" di cui agli emanandi decreti legislativi previsti dagli artt. 1,9,10, della Legge 205/99 medesima.
Il ricorso della EL EL deve essere invece rigettato per quanto concerne l'imputazione ascrittale al capo B (art. 651 CP). Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (v. per tutte: Cass. VI, sent. 8624 del 26.9.97, Bernacchia), il reato in questione si perfeziona con il semplice diniego di fornire le richieste indicazioni sulla propria identità personale, a nulla rilevando - quindi - ai fini della sussistenza dell'illecito, che dette indicazioni vengono fornite in un momento successivo. Nel caso di specie, i giudici del merito diedero espressamente atto del fatto che - secondo i testi UT, NG, ER e SI (le cui dichiarazioni vennero ritenute attendibili, al contrario di quelle dell'imputata e del figlio) - la DE EG si rifiutò inizialmente di fornire le proprie generalità.
Devesi pertanto ritenere che, sul punto, la Corte territoriale abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico - giuridici;
e che la ricorrente, per contro, si sia limitata a riproporre in sede di legittimità (pressoché esclusivamente attraverso una non consentita "rilettura" delle risultanze processuali;
v. infatti: Sez. Un., sent. 6402 del 2.7.97, Dessimone e altri;
Sez. Un., sent. 16 del 22.10.96, Di Francesco;
Cass. VI, sent. 10751 del 13.12.96, Zini) questioni e problemi che i giudici del merito avevano già correttamente affrontato e risolto.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente ai reati di ingiuria e minaccia, così modificato il capo di imputazione sub A, perché l'azione penale è improcedibile per mancanza di querela, ed elimina la relativa pena di giorni sedici di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 1999