Cass. civ., sez. II, sentenza 02/04/2001, n. 4811
CASS
Sentenza 2 aprile 2001

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L'accoglimento in primo grado della domanda di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte su una scrittura privata di compravendita immobiliare comporta che della scrittura risulti implicitamente accertato il carattere di contratto definitivo ad effetti reali, necessariamente incompatibili con la diversa natura di contratto preliminare o di compravendita con effetti meramente obbligatori. Ne consegue che la parte venditrice, ove voglia far valere la diversa natura dell'atto, ha l'onere di proporre in appello specifiche censure in tal senso, in difetto delle quali la questione circa la natura definitiva del contratto resta coperta dal giudicato interno, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

L'operatività del precetto statuito dall'art 18 della legge n. 47 del 1985, che prescrive, a pena di nullità, l'allegazione a tutti gli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali o di scioglimento della comunione relativi a terreni del certificato di destinazione urbanistica non è condizionata dalla natura dello strumento urbanistico vigente nel Comune ove è ubicato il fondo, sia esso un piano regolatore generale o un piano di fabbricazione, stante l'identica finalità di detti strumenti (art 34 legge n. 1150 del 1942), volti a disciplinare lo sviluppo urbanistico del territorio comunale mediante regolamento dell'espansione edilizia, indicazione dei limiti delle zone destinate all'edificazione, dei tipi edilizi, ecc.. Da tale regime consegue il carattere assoluto di tale nullità e, quindi, la rilevabilità d'ufficio e la deducibilità da chiunque vi abbia interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 02/04/2001, n. 4811
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4811
    Data del deposito : 2 aprile 2001

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