Sentenza 4 giugno 2009
Massime • 1
Non ricorre l'attenuante comune dell'elisione o attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato nell'ipotesi in cui l'imputato consegni la sostanza stupefacente, illecitamente detenuta, nel corso della perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria, perchè manca il carattere della spontaneità della consegna e perché questa fa cessare l'attività criminosa e quindi non incide sulle conseguenze del reato, che sono un "posterius" del medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2009, n. 26160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26160 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 04/06/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1151
Dott. MATERA Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 12953/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO US, nato a [...] il [...];
contro la sentenza del 21 novembre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Sostituto Procuratore generale, Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Latina in sede di giudizio abbreviato in punto di responsabilità di NO US in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, ma ha ridotto la pena inflitta dal primo giudice.
L'imputato, per mezzo dei suoi difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza per avere ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato, laddove gli elementi indiziali non potevano consentire l'affermazione della consapevolezza circa la natura del contenuto del pacco affidatogli. Con un altro motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. Infine, rileva l'omessa motivazione in relazione a due questioni dedotte con l'atto di appello e relative alla applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante comune di cui all'art. 62 c.p., n.
6. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la mancanza del dolo nel reato contestato, in quanto assume che non avrebbe avuto la consapevolezza che nel pacco trasportato vi sarebbe stata sostanza stupefacente. Sulla questione le due sentenze di merito hanno offerto una motivazione logica e coerente, spiegando le ragioni per le quali hanno ritenuto che l'imputato si trovasse in rapporti contigui con ambienti criminali dediti al traffico di stupefacenti e fosse perciò pienamente consapevole di ciò che trasportava. Le censure che vengono mosse nel ricorso non possono trovare spazio in questa sede, trattandosi di valutazioni di merito, fondate sull'apprezzamento di circostanze di fatto, peraltro alternative rispetto a quelle contenute nella gravata sentenza;
infatti, il sindacato di legittimità si limita al riscontro dell'esistenza di una motivazione che rispetti i canoni logici, verificando cioè che sussista una coordinazione logica tra le varie proposizioni della motivazione, senza alcuna possibilità di effettuare una diversa valutazione delle emergenze procedimentali, essendo limitati i vizi denunciabili, quanto alla motivazione, alla mancanza, alla contraddittorietà o alla manifesta illogicità risultante dal testo o da altri atti del processo.
Manifestamente infondato è il secondo motivo, con cui si contesta la sentenza impugnata per non avere motivato sulla sussistenza dell'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2. La contestazione riguardava la detenzione di kg. 15 di sostanza stupefacente e i giudici d'appello hanno ribadito un orientamento consolidato, in base al quale l'aggravante in oggetto ricorre ogni qual volta il quantitativo della sostanza detenuta sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti (Sez. 6^, 10 dicembre 2004, n. 47891, Mauro;
Sez. 6^, 24 febbraio 2005, n. 7254, Cusumano;
Sez. 6^, 23 gennaio 2008, n. 10384, Sartori). Nella specie, si è accertato che dai 15 chilogrammi di hashish erano ricavabili n. 24.320 dosi singole, per cui correttamente, sulla base di una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e che appare assolutamente coerente, è stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante dell'ingente quantità.
Infine, è del tutto infondato anche l'ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta la mancata applicazione delle circostanze generiche con prevalenza sull'aggravante contestata e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 c.p., n. 6, senza alcuna motivazione.
Riguardo al primo punto deve ritenersi che il giudice d'appello correttamente ha confermato il giudizio di equivalenza tra le circostanze, tenuto conto della gravità del fatto contestato. Con riferimento alla mancata motivazione circa il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 c.p., n. 6, si rileva come del tutto generico fosse il motivo d'appello con cui se ne invocava l'applicazione, dal momento che non risultano condotte che avrebbero eliso o attenuato le conseguenze dannose o pericolose del reato, non potendo ricomprendersi nella disposizione in questione l'aver consegnato il pacco contenente lo stupefacente nel corso del controllo al quale l'imputato era stato sottoposto. La giurisprudenza ritiene che non ricorra l'attenuante qualora l'imputato consegni la sostanza stupefacente illecitamente detenuta nel corso della perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria. Infatti, tale consegna non può ritenersi spontanea in quanto è anteriore alla cessazione della permanenza dell'illecita detenzione, determinandosi in tal modo solo la cessazione dell'attività criminosa costitutiva del reato e non l'elisione o l'attenuazione delle conseguenze costituenti un posterius del medesimo (Sez. 6^, 7 aprile 1994, n. 6757, Deidda). L'estraneità della condotta riferita ad un'ipotesi di "ravvedimento operoso", peraltro in assenza di precise indicazioni circa la modalità della condotta giustifica il mancato esame del motivo da parte del giudice d'appello, dovendo ritenersi che l'abbia implicitamente ritenuto manifestamente infondato. In conclusione, all'infondatezza di tutti i motivi consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2009