Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/2003, n. 7818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7818 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
0781 8/03 1 IN NOME DE POPOLOTTALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Reintegrazione uel possesso. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio VELLA Presidente R.G.N. 5573/00 - Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Cron..12171 Rep. 2045 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere - Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud.16/01/03 - Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA s u " sul ricorso proposto da: A DONOLO INES, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORESTANO 21, presso 10 studio dell'avvocato MARIO PONTESILLI, che la difende unitamente all'avvocato SEBASTIANO COMIS, giusta delega in atti;
ricorrente contro domiciliata in ROMAelettivamente PASQUON CESARINA, presso lo studio dell'avvocatoVIA F ORESTANO 21, FABIO PONTESILLI, difesa dall'avvocato GIANCARLO ZANNIER, giusta delega in atti;
- controricorrente 2003 la sentenza n. 248/99 del Tribunale di 70 avverso -1- PORDENONE, depositata il 09/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/03 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito 1'Avvocato ZANNIER Giancarlo, difensore della A resistente che ha chiesto rigetto del ricorso. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l' accoglimento del dei con assorbimento ° motivo 1 successivi. у н о -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 2 maggio 1992 IN NO esponeva al Pretore di Spilimbergo di essere nel possesso da oltre vent'anni dell'immobile, costituito da officina e casa di abitazione sito in località Istrago di Spilimbergo, possesso ricevuto dal defunto marito MB GR. Lamentava la ricorrente che, intorno all'aprile del 1992, IN PA, tramite il figlio, aveva fatto apporre dei lucchetti alla porta esterna della casa, con l'intento di toglierle il possesso. Chiedeva, quindi, all'adito Pretore che venisse а disposta la reintegrazione ex art. 1168 cc. н Si costituiva la PA chiedendo il rigetto della о domanda. Sentiti i testi indicati dalle parti e rigettata l'istanza cautelare, con sentenza del 15.12.94 il Pretore, in accoglimento del ricorso, ordinava alla PA di reintegrare la NO nel possesso dell'immobile mediante consegna immediata di tutte le chiavi dei lucchetti fatti apporre sul cancello esterno e sul portone d'ingresso e condannava la convenuta alle spese processuali. Proposto gravame dalla soccombente, la quale assumeva l'inesistenza dell' "animus spoliandi" 3 adducendo altresì che l'azione di reintegrazione era stata proposta oltre l'anno dal sofferto spoglio, da ritenersi non clandestino, con sentenza del 9 marzo 1999 il Tribunale di Pordenone, in riforma della gravata pronunzia, rigettava il ricorso di reintegra nel possesso avanzato dalla NO, compensando interamente tra le parti le spese del doppio grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione IN NO sulla base di tre motivi, illustrati da memória. - Resiste con controricorso IN PA. ах MOTIVI DELLA DECISIONE н prawny Va preliminarmente disattesa l'eccezione, proposta dalla PA nel controricorso, di inammissibilità del ricorso per mancanza di una valida procura al difensore che l'ha sottoscritta. Il mandato "ad litem" apposto a margine di tale atto è del seguente tenore: "Delego a rappresentarmi e a difendermi nel giudizio di cui al presente atto, anche in sede di impugnazione e di esecuzione gli avv.ti Sebastiano Comis e Mario Pontesilli di Roma presso il cui studio eleggo domicilio, e conferisco loro anche disgiuntamente facoltà di aglitransigere e conciliare la lite, rinunciare 4 atti del giudizio e di farsi sostituire da altri avvocati o procuratori". Ebbene, poiché le espressioni usate nella dicitura stampigliata sopra riportata, pur non espressamente riferentisi ad un ricorso per cassazione, non escludono tuttavia univocamente la volontà della parte di proporre un ricorso di tal genere, la procura in questione deve ritenersi, nel dubbio, speciale e non generica, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico (art. 1367 cc) di cui è espressione s l'art. 159 cpc, con riguardo agli atti processuali u A (v. tra le tante Cass. n. 2842/97 e n.2676/98). Ciò posto, con i tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta all'art.connessione, si denunzia in riferimento ' 360 n.ri 3 e 5 cpc,violazione degli artt. 1158,1163 e 1165 cc, nonché omessa, insufficiente ed illogica motivazione su punti decisivi della controversia. Contesta la ricorrente che le numerose pronuncie rese tra le parti in causa e relative alla simulazione di un contratto di compravendita di un ad escludere nella immobile potessero condurre PA 1' "animus spoliandi" per aver costei ragionevolmente ritenuto in base alle stesse di 5 esser l'unica a vantare un potere di fatto sull'immobile in discorso in via esclusiva e а preferenza di essa ricorrente. Le pronuncie in questione potevano tutt'al più dimostrare che la PA era assistita da un valido avvocato e del resto secondo la giurisprudenza di legittimità l'"animus spoliandi" non era escluso dall'opinione di esercitare un diritto, mentre d'altro canto doveva escludersi la buona fede dell'attuale resistente che non aveva potendolo, se gli eredi DE accertato , pur s rinunciato, dopo 23 anni, al possesso avessero e r dell'immobile. i o Inoltre, ad avviso della NO, la documentazione in atti, non esaminata dal Tribunale, confermava anzi che la PA, lungi dal ritenere abbandonata la casa, era perfettamente a conoscenza che gli eredi GR continuavano a possederla e non intendevano rinunciarvi. Infine, in una situazione in cui gli eredi GR avevano per più di vent'anni difeso in giudizio la proprietà e conservato il possesso degli immobili, non era di certo sufficiente, per ritenere come aveva ritenuto il giudice d'appello che la PA considerasse "res nullius" gli immobili medesimi,la mancanza di conoscenza da parte della predetta dell'esistenza di un contratto di locazione ad essi relativo о la presenza di improbabili nomadi (rimasta allo stato di pura segnalazione). Il ricorso è infondato. Vero è che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (v. tra le tante Cass. n. 8059/95,n.2667/2001),l'"animus spoliandi" non può dirsi escluso dal convincimento dello "spolians” di esercitare un proprio diritto, ma nella fattispecie 'con motivazioneche ne occupa il giudice d'appello congrua, immune da vizi logici e da errori di diritto, e pertanto insindacabile nella attuale sede, ha escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo dello spoglio sulla base delle numerose decisioni "inter partes", conclusesi con la sentenza n. 4556 del 1° luglio 1988, dalle quali risultava che l'asserita spoliattice aveva ragionevolmente ritenuto di operare in modo conforme al proprio diritto, reputando di essere l'unica a vantare un potere di fatto sull'immobile oggetto di causa, in via esclusiva ed а preferenza della attuale ricorrente, che quel manufatto aveva abbandonato dal 1974, nella ignoranza altresì della esistenza di un rapporto di locazione relativo ai locali in 7 discorso e nella convinzione indotta da segnalazione di terzi,"ex adverso" non contestata, che l'immobile medesimo fosse stato invaso da nomadi. Mentre, con riguardo alla dedotta dalla ricorrente omessa motivazione della impugnata pronunzia, per asserito mancato esame della prodotta documentazione (lettera 28.3.89 del difensore della AN con richiesta di rilascio della casa e restituzione degli affitti percepiti dai possessori;
lettera 25 marzo 1991 dell'avv. Comis s u con proposta transattiva;
risposta 11 giugno 1991 A del difensore della PA con controproposta dopo consultazione con la cliente;
citazione del gennaio 1993 con richiesta da parte della stessa PA di pagamento dei canoni di locazione della casa) confermativa che l'attuale resistente, lungi dal abbandonata,era perfettamente a ritenere la casa conoscenza che gli eredi GR continuavano possederla e non intendevano rinunciarvi, non ha la NO precisato , all'occorrenza mediante integrale trascrizione nel ricorso, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività delle risultanze non valutate ricavabili dalla documentazione medesima, l'esatto tenore delle 8 stesse, così violando il c.d. principio di autosufficienza del ricorso per cassazione,secondo I cui il controllo deve esser consentito a questa Suprema Corte sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v., tra le tante, Cass. n. 1161/1995). stregua delle svolte argomentazioni, ilAlla а proposto ricorso va respinto mentre ricorrono дн giusti motivi per compensare interamente tra le е parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio. Roma 16 gennaio 2003.- Auchenisty Mention est. Afful CORTE SUPREMA CASSAZIONE RE C1 IL CAN presso l'Agenzia Frances Catania Si attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2 il 2-×-2003... serie 4 al n. 32915 versate € 160,10 DEPOSITAT CANCELLERIA apposta in calce alla copia autentica Roma 19 MAG. 2003 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) REC1 ☑ IL COLLABORATORE CANCELLERIA Francesc Catonia Roberto Picc 9