Sentenza 23 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/05/2002, n. 7565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7565 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
E 6 8 N 9 O 1 5 I / . 0167367 Z 4 A / I N A 6 R - R 2 T . 0 7565/ 02 B A S R I . . T P L G . U L { REPUBBLICA ITAL E D B A R I L . E R B A D A T I D T S A I N 1 E E 3 T R S 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N E I . E T A Oggetto N S A E SEZIONE TRIBUTARIA M Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N. 86/00 - Consigliere Cron. 21043 Dott. Enrico PAPA Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep . Rel. Consigliere Dott. ES RUGGIERO Ud. 06/03/02 Dott. Antonino DI BLASI - Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SEN TENZA 67367 N. sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF REGISTRO EBOLI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato 1997 in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
- DI IO RO, IA NN, IA TO, IA CO, IA UC, IA RI, IA OC, elettivamente 2002 domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la 1176 cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difesi -1- dagli avvocati GINO AMATUCCI, TO AMATUCCI VIA PLAVA 32 BATTIPAGLIA (SA) (avviso postale), giusta procura a margine;
controricorrente avverso la sentenza n. 128/99 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 13/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/02 dal Consigliere Dott. ES RUGGIERO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo motivo. -2- 8645 RG N 86 00 Svolgimento del processo Con atto per Notar Barela del 5-1-94, registrato ad Eboli il 21-11-94 al n.2883 Di UC OS, per una quota pari a 12/18, ed i germani NO NA, AN, MO, IA, AR e CO, per quote pari a 6/18, vendevano a LE ES, NS e UI un appezzamento di terreno, sito nel territorio del Comune di Pontecagnano Faiano, della superficie di Ha 3.25.31, ricadente nel P.R.G., parte in zona ad uso pubblico, parte in strada di P.R.G. e parte in zona di rispetto stradale, e dichiaravano il valore finale ai fini dell'imposta di registro al 5-11-94, per l'intero, £. 200.000.000, ed il valore finale ai fini dell'INVIM, per 9/18, al 31-12-92, £. 100.000.000, essendo la restante quota di 9/18 di provenienza dalla successione in morte di NO LE apertasi il 10-2-93. L'Ufficio del Registro di Eboli con avviso di accertamento n.941V002883, notificato il il 17-9-96, rettificava il valore finale, per l'intero, al 5-11-94, elevandolo a £.650.700.000, pari a £.20.000 al mq.; rettificava il valore finale ai fini INVIM, per la quota di 9/18, in £. 260.280.000, pari a £.15.000 al mq.. Avverso detto avviso di accertamento venivano proposti distinti ricorsi dai venditori e dagli acquirenti. I ricorrenti chiedevano affermarsi la congruità del valore finale dichiarato per £.200.000.000, in quanto risultato congruo alla data del 10-2-93 perché l'Ufficio del Registro di S. Angelo dei Lombardi aveva valutato per £. 100.000.000 la quota di pertinenza del de cuius;
chiedevano, inoltre, che, essendo decaduto per decorso del quinquiennio il vincolo urbanistico previsto dal P.R.G. approvato il 7-1-88, il quale prevedeva la destinazione in parte ad uso pubblico ed in parte a strada, andava applicata la valutazione parametrale del terreno.Si costituiva l'Ufficio del Registro in data 8-1-97, deducendo che erano stati gli stessi contribuenti a dichiarare e comprovare con certificazione comunale la destinazione urbanistica del terreno, per cui chiedeva confermarsi la pretesa erariale. La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno emetteva due sentenze. La Sez. 12 con la sentenza n. 130 del 10-3-97 rigettava il ricorso dei venditori. La Sez. 14 con la sentenza n.68 del 18- 3-97, relativamente alla parte acquirente, determinava il valore finale al 5-11-94 in £.325.000.000, pari a £.10.000.000 al mq.. La sentenza n.68/97 veniva accettata dall'Ufficio. Avverso la sentenza n. 130/97 proponevano appello Di UC OS e NO CO, IA, AN, MO, NA e AR, i quali deducevano le medesime questioni proposte con ricorso ed, inoltre, chiedevano l'adeguamento al giudicato della sentenza n. 130/97, quanto al valore finale riconosciuto per £. 325.000.000. L'Ufficio chiedeva il rigetto dell'appello. La Commissione Tributaria Regionale di Napoli con la sentenza n. 128 del 14-5-99, in parziale accoglimento del ricorso, determinava il valore finale dell'immobile in £. 250.000.000 ed, ai fini del calcolo dell'INVIM, con riferimento al 31-12-92, riconosceva il valore dichiarato di £.100.000.000; compensava le spese di giudizio. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello Stato-Ufficio del Registro di Eboli, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, deducendo i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. n. 1187/68-art.4 L.n. 10/77- omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - art.360 nn.3 e 5 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 345 c.p.c.- violazione dei principi normativi che regolano le competenze degli Uffici Tributari accertatori- omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa più punti decisivi della controversia- art.360 nn.3, 4 e 5 c.p.c.. Concludeva, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, con vittoria di spese giudiziali. Hanno proposto controricorso detti Jur appellanti, i quali, replicando in ordine ai dedotti motivi, hanno chiesto il rigetto del ricorso, la · conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Motivi della decisione Come si è in narrativa evidenziato, il presente ricorso risulta proposto dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato-Ufficio del Registro di Eboli, ancorché con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato. Orbene, il ricorso deve essere ritenuto inammissibile perché prodotto da organo statuale carente di competenza e di legittimazione in ordine alla relativa proposizione. L'art. 10 D.Lgs. 31-12-92 n.546 (nuovo processo tributario) attribuisce agli organi finanziari periferici, in relazione ai tributi di rispettiva competenza, la facoltà di rappresentare e difendere la Amministrazione dello Stato davanti alle Commissioni Tributarie. Ma tale facoltà si esaurisce con la definizione del giudizio di secondo grado. Ciò discende dalla considerazione che la norma citata – da interpetrare con stretto rigore, attesa la sua natura processuale- non dispone diversamente. Peraltro, sotto il profilo sistematico, va evidenziato che nella disciplina del contenzioso tributario non si rinvegono disposizioni che prevedano deroghe ai principi generali in tema di rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio, così come disciplinati dal R.D. 30-10-33 n.1611 (Cass. Sez. I 17-6- 98 n.6034) : ed, in forza di tali principi, lo Stato, nelle controversie in cui è coinvolto, di massima, deve stare nel processo in persona del Ministro competente. E' orientamento costante di questa Suprema Corte (tra le decisioni più recenti, Cass. Sez. Trib. 29- 1-2001 n. 1217) che gli uffici periferici del Ministero delle Finanze sono privi di soggettività esterna, di legittimazione e di competenza in ordine al giudizio di cassazione, conseguente all'impugnazione in sede di legittimità delle sentenze delle Commissioni Tributarie, spettando la relativa soggettività e legittimazione al Ministero. Nella fattispecie, il ricorso per cassazione veniva proposto dall'Ufficio del Registro di Eboli, che era stato partecipe dei due precedenti gradi del giudizio di merito, e non dal Ministero delle Finanze. Tuttavia, come si è innanzi rilevato, l'ufficio periferico è del tutto carente di lettimazione e di competenza con riferimento al presente procedimento di cassazione, ed alla relativa instaurazione. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile. Sussistono giustificati motivi per pervenire ad un'equa compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di E Cassazione, il 6 marzo 2002. / N 0 ° 0 O I 9 5 A 1 Z Il Relatore . Il Presidente I / A 4 N R / Dott. ES Ruggiero, R Dott. Bruno Saccucci - 6 A T 2 чимо Turun S B T . I . R U G . L B P E L . I A R D R . L B T A E A D D T I E S 1 A T N I 3 E 1 N R IL CANCELLIERE C1 S E . E I S N T A NZ TT E FAT 3" MAG. 2002"CANCELLERIA EPOR D Oggi IL CANCELIVERE C1 NZ IS