Sentenza 8 gennaio 2019
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto dall'imputato avverso l'ordinanza con cui la Corte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità di un'istanza di rimessione del processo formulata ex art. 45 cod. proc. pen., atteso che i soggetti legittimati a proporre l'impugnazione straordinaria sono individuati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. nel procuratore generale e nel condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/01/2019, n. 17319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17319 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2019 |
Testo completo
17319-1 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente -UDIENZA CAMERA DI MIRELLA CERVADORODott. CONSIGLIO - Rel. Consigliere - DEL 08/01/2019 Dott. SERGIO BELTRANI - Consigliere - SENTENZA Dott. VITTORIO PAZIENZA - Consigliere -N. Dott. SANDRA RECCHIONE - Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. MARCO MARIA MONACO N. 40434/2018 ha pronunciato la seguente SENTENZA ORDINANZA sul ricorso proposto da: AT IA N. IL 01/02/1942 avverso l'ordinanza n. 22385/2018 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 10/07/2018 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lotte/sentite le conclusioni del PG DUID riterents che è possibile frocedere senteformalite;
Udit i difensor Avv.; も RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO IA AT, in atti generalizzato, ha proposto, con l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. contro l'ordinanza n. 51409 emessa dalla VI Sezione di questa Corte in data 10 luglio 2018, che aveva dichiarato inammissibile una istanza di rimessione. L'art. 625-bis c.p.p. legittima, come parte privata, alla proposizione del ricorso straordinario unicamente il "condannato" (così letteralmente l'art. 625-bis, comma 1, c.p.p.), non tout court l'imputato. Questa Corte (Sez. U, sentenza n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, rv. 269790, N.) ha, in proposito, chiarito che il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono ante iudicatum, facendo, in motivazione, riferimento, a titolo esemplificativo, ai provvedimenti emessi in fase cautelare, alle decisioni in materia di misure di prevenzione, a quelle in materia di rimessione del processo, alle decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, nonché a quelle decisioni nelle quali la pronuncia della Cassazione, pur avendo come presupposto il giudicato, non è destinata ad incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità, come nelle decisioni in materia di indennizzo per ingiusta detenzione o di riabilitazione. L'inammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto proposto dall'imputato avverso l'ordinanza con cui la Corte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità di un'istanza di rimessione del processo formulata ex art. 45 cod. proc. pen. era già stata affermata da Sez. 6, sentenza n. 9015 del 18/02/2010, rv. 246030 (osservando, in motivazione, che i soggetti legittimati a proporre l'impugnazione straordinaria sono individuati dall'art. 625-bis, cod. proc. pen., nel procuratore generale e nel condannato). L'art. 625-bis, comma 4, c.p.p. stabilisce che, nei casi in cui il ricorso straordinario sia proposto fuori dell'ipotesi prevista al comma 1>>, ovvero da soggetto diverso da quelli legittimati, la Corte di cassazione ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità, senza procedere formalmente con rito camerale "partecipato" ex art. 127 c.p.p. (riservato ai soli casi in cui il ricorso straordinario appaia ammissibile, a prescindere dalla sua fondatezza o meno). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile senza formalità di rito, ovvero senza necessità di procedere ad avvisi, non essendo in tali casi richiesta dalla legge la previa instaurazione del contraddittorio. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché apparendo evidente 2 che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della entità di detta colpa - della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, 8 gennaio 2019 Il presidente Il Consigliere estensore Sergio Beltrani Mirella Cervadoro DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 19 APR. 2019 IL I Canectiere CANCELLIERE Claudia Panelli C しい N O 3