CASS
Sentenza 6 luglio 2023
Sentenza 6 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2023, n. 19220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19220 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2023 |
Testo completo
S E N T E N Z A sul ricorso n. 22481/22 proposto da: -) AR s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Giandomenico Barcellona in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro -) Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati Fabio Ferrara e Carmen Di LO in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrente -
per la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione 19 maggio 2022 n. 16139; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte ricorrente, l'Avvocato Giandomenico Barcellona. FATTI DI CAUSA 1. La società AR s.r.l., vantando crediti nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale “Roma D” (che in seguito muterà denominazione in Oggetto: revocazione Civile Sent. Sez. 3 Num. 19220 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 06/07/2023 2 di 7 Azienda Sanitaria Locale “Roma 3”; d’ora innanzi “la ASL”) a titolo di rimborso dell'erogazione di prestazioni di medicina nucleare, chiese ed ottenne dal Tribunale di Roma due decreti ingiuntivi nei confronti della ASL: -) uno avente ad oggetto i crediti per prestazioni erogate nei mesi di luglio, agosto, e settembre del 2006; -) l’altro avente ad oggetto i crediti per prestazioni erogate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2006. La ASL propose opposizione ad ambo i decreti. 2. L’opposizione avverso il decreto ingiuntivo avente ad oggetto i crediti per le prestazioni erogate ad ottobre-dicembre 2006 fu rigettata dal Tribunale di Roma con sentenza 27.4.2011 n. 8463. In tale sentenza il Tribunale affermò che: -) la ASL “non aveva contestato” l’esecuzione delle prestazioni;
-) la ASL aveva eccepito “l’esaurimento del budget assegnato per l’anno 2006”, eccezione ritenuta dal Tribunale non giustificata “avendo la Regione avviato la procedura per il pagamento dei saldi 2006 spettanti alle strutture accreditate”. Tale sentenza passò in giudicato. 3. L’opposizione avverso il decreto ingiuntivo avente ad oggetto i crediti per le prestazioni erogate a luglio-settembre 2006, invece, fu accolta dal Tribunale di Roma con sentenza 16.7.2014 n. 15563. Il Tribunale ritenne che le prestazioni delle quali la AR chiedeva il rimborso erano state erogate in eccedenza rispetto al budget di spesa autorizzato dai competenti organi regionali per l’anno 2006. Tale sentenza fu appellata dalla AR. 4. Con sentenza 17.7.2020 n. 3554 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. La Corte d’appello, per quanto qui rileva, ritenne che: -) la ASL, proponendo l’opposizione a decreto ingiuntivo, aveva eccepito che le prestazioni fatturate dalla AR nel trimestre luglio- 3 di 7 settembre 2006 erano state rese in eccedenza rispetto al budget regionale;
-) la AR, costituendosi nel giudizio di opposizione, aveva “genericamente contestato” tale eccezione;
-) le ulteriori contestazioni sollevate dalla AR circa la “correttezza contabile” dei conteggi compiuti dalla ASL erano state ritenute tardive dal Tribunale, con statuizione non impugnata;
-) la sentenza del Tribunale di Roma 8463/11 (con cui la pretesa della AR era stata accolta relativamente ai rimborsi richiesti per il periodo ottobre-dicembre 2006), non aveva efficacia di giudicato: sia perché aveva ad oggetto prestazioni rese in un diverso periodo di tempo, sia perché in quel giudizio “non risulta che la ASL abbia sollevato la questione della non debenza delle somme per il superamento del budget”. 5. La sentenza d’appello fu impugnata per cassazione dalla AR, con ricorso fondato su un motivo, inteso a prospettare la violazione da parte della Corte d’appello dell’art. 2909 c.c.. Nell’atto d’appello la AR dedusse che la sentenza 8463/11 del Tribunale di Roma, riconoscendo il diritto della AR al rimborso per le prestazioni rese nel trimestre ottobre-dicembre 2006, imponeva ex se di ritenere esistente il diritto al rimborso anche per le prestazioni rese nel periodo luglio-settembre, in quanto l’accertamento contenuto nella sentenza pronunciata per prima costituiva la “premessa logica” della decisione da adottare con la sentenza pronunciata per seconda. Chiese pertanto dichiararsi “l’efficacia preclusiva del giudicato contenuto nella sentenza n. 8463/11 rispetto alla domanda azionata nel presente giudizio”, aggiungendo che tale efficacia di giudicato riguardava “la questione della esigibilità in relazione alla eccedenza rispetto al budget fissato per l’anno 2006”. 6. Con ordinanza 19.5.2022 n. 16139 questa Corte rigettò il ricorso. La motivazione della suddetta ordinanza si fonda sui seguenti passaggi: a) la sentenza di cui la AR invocava l’effetto di giudicato “non era stata allegata”; 4 di 7 b) in ogni caso il testo di quella sentenza, per come trascritto nel ricorso e nel controricorso, impediva di attribuirle efficacia di giudicato;
c) infatti nel processo sub iudice il thema decidendum consisteva nello stabilire se la AR avesse o no superato il budget regionale per l’anno 2006, mentre la sentenza già passata in giudicato tra le stesse parti aveva soltanto “reputato irrilevante il superamento di quel budget”, ma non aveva affatto accertato che il superamento non avvenne. 7. Di tale ordinanza la AR ha chiesto la revocazione ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. con ricorso illustrato da memoria. La ASL ha resistito con controricorso. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso per revocazione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L'unico motivo di ricorso contiene due censure. 1.1. Con una prima censura (pp.
6-15 del ricorso per revocazione) la società AR sostiene che questa Corte con l’ordinanza 16139/22, invece di decidere sulla questione ad essa sottoposta dalla AR, avrebbe deciso su una questione del tutto diversa, a causa della “errata percezione dell'oggetto del contendere”. L'illustrazione di tale censura può essere così riassunta: -) la AR aveva impugnato per Cassazione la sentenza d'appello, assumendo essersi formato il giudicato esterno sull'affermazione di diritto secondo cui “il superamento del budget per l’anno 2006 non costituiva fatto impeditivo al pagamento dei rimborsi da parte della ASL”; -) la Corte di Cassazione ha invece ritenuto che la AR, nell'impugnare la sentenza d'appello, aveva dedotto essersi formato il giudicato esterno sull'affermazione in facto secondo cui il budget per l'anno 2006 non era stato superato. 1.2. Con una seconda censura (pp. 15-16 del ricorso per revocazione) la AR sostiene che erroneamente l'ordinanza revocanda ha ritenuto non allegata agli atti di causa la sentenza 8463/11, di cui la ricorrente invocava l'effetto di giudicato esterno. 5 di 7 Deduce la società ricorrente che quella sentenza era stata invece allegata al ricorso per cassazione sub “I”, e che l'allegazione risultava dall'indice del fascicolo di parte. 2. Va esaminata per prima la seconda censura, in quanto pregiudiziale ai sensi dell’art. 276, secondo comma, c.p.c.. Essa è inammissibile per difetto di decisività. L’ordinanza di questa Corte 16139/22 rigettò il ricorso ordinario per cassazione in base ad una doppia ratio decidendi: a) la ricorrente non aveva allegato agli atti la sentenza di cui invocava l’effetto di giudicato;
b) il giudicato esterno in ogni caso non sussisteva, perché la sentenza 8463/11, stando al passo trascritto dalla AR nel proprio ricorso non aveva affatto stabilito che le prestazioni erogate dalla AR fossero complessivamente inferiori al budget stabilito dalla Regione per l’anno 2006; aveva soltanto rilevato che il superamento del budget era reso irrilevante dalla condotta della Regione, che aveva deciso di pagare ugualmente le prestazioni extra budget (così l’ordinanza 16139/22, p. 2, sesto capoverso). 2.1. Da ciò consegue che è inutile stabilire se l’ordinanza revocanda sia incorsa in errore percettivo là dove affermò che “non risulta allegata” la sentenza del Tribunale di Roma n. 8463/11. Infatti, anche se quell’errore esistesse davvero, esso sarebbe irrilevante, dal momento che la Corte ha comunque preso in esame il contenuto di quella sentenza per come trascritto dal ricorrente, ed escluso che essa avesse effetti vincolanti scaturenti dal giudicato esterno. Del resto, le poche righe della sentenza 8463/11 del Tribunale di Roma prese in esame dall’ordinanza revocanda, e trascritte nel ricorso originario a p. 9, primo capoverso, nel contesto della sentenza suddetta sono l’unico passo della sentenza suddetta di cui si discute se abbia l’efficacia di giudicato (p. 4, terzo capoverso, della sentenza 8463/11). Non vi è, dunque, alcuno iato tra il testo del documento ritenuto non allegato, e il testo preso in esame al fine di decidere l’impugnazione: il 6 di 7 che rende ovviamente irrilevante qualsiasi eventuale errore percettivo nella individuazione del documento allegato. Questa Corte ha infatti già stabilito che la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, la quale manca se l'impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome rationes decidendi (Sez. 3 - , Sentenza n. 4678 del 14/02/2022, Rv. 664195 - 01). 2.2. Con l’altra censura posta a fondamento del ricorso per revocazione (pp. 6-15) la società AR sostiene, come accennato, che questa Corte con l’ordinanza 16139/22, invece di decidere sulla questione ad essa sottoposta dalla AR, avrebbe deciso su una questione del tutto diversa, a causa della “errata percezione dell'oggetto del contendere”. 2.3. La censura è inammissibile perché prospetta non un errore revocatorio, ma - a tutto concedere - un errore di giudizio. Deve infatti escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo di ricorso sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Sez. U - , Ordinanza n. 31032 del 27/11/2019, Rv. 656234 - 01). Nel caso di specie l’ordinanza 22481/22 ha ovviamente percepito l’esistenza dell’unico motivo di ricorso;
ha percepito che esso poneva una questione di violazione dell’art. 2909 c.c.; ha esaminato gli atti e ritenuto inesistente la violazione del giudicato esterno. Dunque errori percettivi non ve ne furono, e qualsiasi ipotetico malinteso nell’interpretazione degli argomenti spesi dal ricorrente costituirebbe un errore non nella percezione, ma nella valutazione degli atti processuali: un errore dunque non rientrante nella previsione dell’art. 395, n. 4, c.p.c. (in terminis, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5326 del 21/02/2023; Sez. 3 - , Sentenza n. 10040 del 29/03/2022; Sez. U, Ordinanza n. 13181 del 28/05/2013). 7 di 7 3. La complessità della vicenda e la sottigliezza delle questioni oggetto del contendere costituiscono motivi gravi ed eccezionali per la compensazione integrale delle spese.
Per questi motivi
la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
- ricorrente -
contro -) Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati Fabio Ferrara e Carmen Di LO in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrente -
per la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione 19 maggio 2022 n. 16139; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte ricorrente, l'Avvocato Giandomenico Barcellona. FATTI DI CAUSA 1. La società AR s.r.l., vantando crediti nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale “Roma D” (che in seguito muterà denominazione in Oggetto: revocazione Civile Sent. Sez. 3 Num. 19220 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 06/07/2023 2 di 7 Azienda Sanitaria Locale “Roma 3”; d’ora innanzi “la ASL”) a titolo di rimborso dell'erogazione di prestazioni di medicina nucleare, chiese ed ottenne dal Tribunale di Roma due decreti ingiuntivi nei confronti della ASL: -) uno avente ad oggetto i crediti per prestazioni erogate nei mesi di luglio, agosto, e settembre del 2006; -) l’altro avente ad oggetto i crediti per prestazioni erogate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2006. La ASL propose opposizione ad ambo i decreti. 2. L’opposizione avverso il decreto ingiuntivo avente ad oggetto i crediti per le prestazioni erogate ad ottobre-dicembre 2006 fu rigettata dal Tribunale di Roma con sentenza 27.4.2011 n. 8463. In tale sentenza il Tribunale affermò che: -) la ASL “non aveva contestato” l’esecuzione delle prestazioni;
-) la ASL aveva eccepito “l’esaurimento del budget assegnato per l’anno 2006”, eccezione ritenuta dal Tribunale non giustificata “avendo la Regione avviato la procedura per il pagamento dei saldi 2006 spettanti alle strutture accreditate”. Tale sentenza passò in giudicato. 3. L’opposizione avverso il decreto ingiuntivo avente ad oggetto i crediti per le prestazioni erogate a luglio-settembre 2006, invece, fu accolta dal Tribunale di Roma con sentenza 16.7.2014 n. 15563. Il Tribunale ritenne che le prestazioni delle quali la AR chiedeva il rimborso erano state erogate in eccedenza rispetto al budget di spesa autorizzato dai competenti organi regionali per l’anno 2006. Tale sentenza fu appellata dalla AR. 4. Con sentenza 17.7.2020 n. 3554 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. La Corte d’appello, per quanto qui rileva, ritenne che: -) la ASL, proponendo l’opposizione a decreto ingiuntivo, aveva eccepito che le prestazioni fatturate dalla AR nel trimestre luglio- 3 di 7 settembre 2006 erano state rese in eccedenza rispetto al budget regionale;
-) la AR, costituendosi nel giudizio di opposizione, aveva “genericamente contestato” tale eccezione;
-) le ulteriori contestazioni sollevate dalla AR circa la “correttezza contabile” dei conteggi compiuti dalla ASL erano state ritenute tardive dal Tribunale, con statuizione non impugnata;
-) la sentenza del Tribunale di Roma 8463/11 (con cui la pretesa della AR era stata accolta relativamente ai rimborsi richiesti per il periodo ottobre-dicembre 2006), non aveva efficacia di giudicato: sia perché aveva ad oggetto prestazioni rese in un diverso periodo di tempo, sia perché in quel giudizio “non risulta che la ASL abbia sollevato la questione della non debenza delle somme per il superamento del budget”. 5. La sentenza d’appello fu impugnata per cassazione dalla AR, con ricorso fondato su un motivo, inteso a prospettare la violazione da parte della Corte d’appello dell’art. 2909 c.c.. Nell’atto d’appello la AR dedusse che la sentenza 8463/11 del Tribunale di Roma, riconoscendo il diritto della AR al rimborso per le prestazioni rese nel trimestre ottobre-dicembre 2006, imponeva ex se di ritenere esistente il diritto al rimborso anche per le prestazioni rese nel periodo luglio-settembre, in quanto l’accertamento contenuto nella sentenza pronunciata per prima costituiva la “premessa logica” della decisione da adottare con la sentenza pronunciata per seconda. Chiese pertanto dichiararsi “l’efficacia preclusiva del giudicato contenuto nella sentenza n. 8463/11 rispetto alla domanda azionata nel presente giudizio”, aggiungendo che tale efficacia di giudicato riguardava “la questione della esigibilità in relazione alla eccedenza rispetto al budget fissato per l’anno 2006”. 6. Con ordinanza 19.5.2022 n. 16139 questa Corte rigettò il ricorso. La motivazione della suddetta ordinanza si fonda sui seguenti passaggi: a) la sentenza di cui la AR invocava l’effetto di giudicato “non era stata allegata”; 4 di 7 b) in ogni caso il testo di quella sentenza, per come trascritto nel ricorso e nel controricorso, impediva di attribuirle efficacia di giudicato;
c) infatti nel processo sub iudice il thema decidendum consisteva nello stabilire se la AR avesse o no superato il budget regionale per l’anno 2006, mentre la sentenza già passata in giudicato tra le stesse parti aveva soltanto “reputato irrilevante il superamento di quel budget”, ma non aveva affatto accertato che il superamento non avvenne. 7. Di tale ordinanza la AR ha chiesto la revocazione ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. con ricorso illustrato da memoria. La ASL ha resistito con controricorso. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso per revocazione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L'unico motivo di ricorso contiene due censure. 1.1. Con una prima censura (pp.
6-15 del ricorso per revocazione) la società AR sostiene che questa Corte con l’ordinanza 16139/22, invece di decidere sulla questione ad essa sottoposta dalla AR, avrebbe deciso su una questione del tutto diversa, a causa della “errata percezione dell'oggetto del contendere”. L'illustrazione di tale censura può essere così riassunta: -) la AR aveva impugnato per Cassazione la sentenza d'appello, assumendo essersi formato il giudicato esterno sull'affermazione di diritto secondo cui “il superamento del budget per l’anno 2006 non costituiva fatto impeditivo al pagamento dei rimborsi da parte della ASL”; -) la Corte di Cassazione ha invece ritenuto che la AR, nell'impugnare la sentenza d'appello, aveva dedotto essersi formato il giudicato esterno sull'affermazione in facto secondo cui il budget per l'anno 2006 non era stato superato. 1.2. Con una seconda censura (pp. 15-16 del ricorso per revocazione) la AR sostiene che erroneamente l'ordinanza revocanda ha ritenuto non allegata agli atti di causa la sentenza 8463/11, di cui la ricorrente invocava l'effetto di giudicato esterno. 5 di 7 Deduce la società ricorrente che quella sentenza era stata invece allegata al ricorso per cassazione sub “I”, e che l'allegazione risultava dall'indice del fascicolo di parte. 2. Va esaminata per prima la seconda censura, in quanto pregiudiziale ai sensi dell’art. 276, secondo comma, c.p.c.. Essa è inammissibile per difetto di decisività. L’ordinanza di questa Corte 16139/22 rigettò il ricorso ordinario per cassazione in base ad una doppia ratio decidendi: a) la ricorrente non aveva allegato agli atti la sentenza di cui invocava l’effetto di giudicato;
b) il giudicato esterno in ogni caso non sussisteva, perché la sentenza 8463/11, stando al passo trascritto dalla AR nel proprio ricorso non aveva affatto stabilito che le prestazioni erogate dalla AR fossero complessivamente inferiori al budget stabilito dalla Regione per l’anno 2006; aveva soltanto rilevato che il superamento del budget era reso irrilevante dalla condotta della Regione, che aveva deciso di pagare ugualmente le prestazioni extra budget (così l’ordinanza 16139/22, p. 2, sesto capoverso). 2.1. Da ciò consegue che è inutile stabilire se l’ordinanza revocanda sia incorsa in errore percettivo là dove affermò che “non risulta allegata” la sentenza del Tribunale di Roma n. 8463/11. Infatti, anche se quell’errore esistesse davvero, esso sarebbe irrilevante, dal momento che la Corte ha comunque preso in esame il contenuto di quella sentenza per come trascritto dal ricorrente, ed escluso che essa avesse effetti vincolanti scaturenti dal giudicato esterno. Del resto, le poche righe della sentenza 8463/11 del Tribunale di Roma prese in esame dall’ordinanza revocanda, e trascritte nel ricorso originario a p. 9, primo capoverso, nel contesto della sentenza suddetta sono l’unico passo della sentenza suddetta di cui si discute se abbia l’efficacia di giudicato (p. 4, terzo capoverso, della sentenza 8463/11). Non vi è, dunque, alcuno iato tra il testo del documento ritenuto non allegato, e il testo preso in esame al fine di decidere l’impugnazione: il 6 di 7 che rende ovviamente irrilevante qualsiasi eventuale errore percettivo nella individuazione del documento allegato. Questa Corte ha infatti già stabilito che la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, la quale manca se l'impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome rationes decidendi (Sez. 3 - , Sentenza n. 4678 del 14/02/2022, Rv. 664195 - 01). 2.2. Con l’altra censura posta a fondamento del ricorso per revocazione (pp. 6-15) la società AR sostiene, come accennato, che questa Corte con l’ordinanza 16139/22, invece di decidere sulla questione ad essa sottoposta dalla AR, avrebbe deciso su una questione del tutto diversa, a causa della “errata percezione dell'oggetto del contendere”. 2.3. La censura è inammissibile perché prospetta non un errore revocatorio, ma - a tutto concedere - un errore di giudizio. Deve infatti escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo di ricorso sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Sez. U - , Ordinanza n. 31032 del 27/11/2019, Rv. 656234 - 01). Nel caso di specie l’ordinanza 22481/22 ha ovviamente percepito l’esistenza dell’unico motivo di ricorso;
ha percepito che esso poneva una questione di violazione dell’art. 2909 c.c.; ha esaminato gli atti e ritenuto inesistente la violazione del giudicato esterno. Dunque errori percettivi non ve ne furono, e qualsiasi ipotetico malinteso nell’interpretazione degli argomenti spesi dal ricorrente costituirebbe un errore non nella percezione, ma nella valutazione degli atti processuali: un errore dunque non rientrante nella previsione dell’art. 395, n. 4, c.p.c. (in terminis, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5326 del 21/02/2023; Sez. 3 - , Sentenza n. 10040 del 29/03/2022; Sez. U, Ordinanza n. 13181 del 28/05/2013). 7 di 7 3. La complessità della vicenda e la sottigliezza delle questioni oggetto del contendere costituiscono motivi gravi ed eccezionali per la compensazione integrale delle spese.
Per questi motivi
la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile