Sentenza 7 luglio 2011
Massime • 1
In tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dall'art. 12 sexies L. 1 dicembre 1970, n. 898 si configura anche in presenza di un inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, non essendo riconosciuto all'obbligato un potere di adeguamento dell'assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice.
Commentari • 2
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- 2. bis c.p.: natura, disciplina e ratio – IUS In ItinereAvv. Maria Vittoria Maggi · https://www.iusinitinere.it/
Il nuovo articolo 570-bis c.p., “delitti di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, è entrato in vigore il 6 aprile 2018, in virtù dell'art. 2, D. Lgs. 1.3.2018, n. 21, in attuazione della delega contenuta all'art. 1, 85° co., lett. q, l. 23.6.2017, n. 103. Il nuovo testo recita <>. Tale articolo è stato introdotto in sostituzione di altri due articoli. Si tratta degli articoli 12-sexies, l. 1.12.1970, n. 898 e art. 3, L. 8.2.2006, n. 54, che contestualmente all'introduzione dell'art. 570-bis c.p. sono stati abrogati. Di conseguenza, ogni richiamo all'art. 12-sexies, L. 1.12.1970, n. 898 e all'art. 3, L. 8.2.2006, n. 54, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2011, n. 35553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35553 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 07/07/2011
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1233
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 3788/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. A.D. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 12/01/2010 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PETRUZZELLIS Anna;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. A.D. ha proposto ricorso avverso la sentenza del 12 gennaio 2010 della Corte d'appello di Napoli con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di cui all'art. 570 c.p., commi 1 e 2, in relazione alla L. 12 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies,
disposta dal giudice di primo grado.
Con il primo motivo si lamenta violazione delle norme sul contraddittorio, facendo riferimento ad accadimenti verificatisi nel corso del giudizio di primo grado, che hanno condotto l'interessato a non partecipare al processo malgrado la sua presenza nei locali del Tribunale, ed all'udienza di rinvio, malgrado la presentazione di un certificato medico che attestava il suo impedimento.
2. Con il secondo motivo si lamenta l'inadeguatezza della motivazione di sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, individuabili nella disponibilità di risorse sufficienti da parte dell'obbligato e dello stato di effettivo bisogno del soggetto passivo.
Si rileva che il giudice di primo grado ha motivato con riferimento al mancato versamento dell'assegno, mentre la condotta in concreto tenuta dal ricorrente è costituita dal versamento di una somma inferiore a quella stabilita, per il quale comportamento, secondo la ricostruzione contenuta nell'atto introduttivo, non è possibile giungere alla determinazione di condanna.
In argomento si richiamano le proprie condizioni economiche di dipendente non regolarmente assunto, tenuto a provvedere al nuovo nucleo familiare formato da sei persone, gravato inoltre da problemi disabilità che colpivano l'ultimo figlio. Si richiamano inoltre le documentazioni prodotte nel corso del giudizio di merito, volte dimostrare il suo stato di bisogno, attestato anche dagli accertamenti della guardia di finanza disposti dopo la richiesta di accesso al patrocinio a spese dello Stato, circostanze ingiustamente non valorizzate dal giudice di merito. Si osserva inoltre che l'obbligo alimentare è limitato alla soddisfazione delle elementari esigenze di vita e che rispetto ad esse non risulta accertato la presenza di uno stato di bisogno del creditore che ha potuto mantenere l'uso della casa coniugale, senza corrispondere alcunché. Dalle circostanze esposte si riteneva verificata un'attenuazione dell'obbligo giuridico su esso esponente gravante, in ogni caso contestando la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente, in rito si deve rilevare l'assoluta genericità delle deduzioni riguardo alla pretesa erroneità della dichiarazione di contumacia dell'interessato, in quanto, a fronte di un preteso rinvio disposto, in assenza degli interessati, alla prima udienza, ma di cui gli stessi avrebbero preso atto nella stessa giornata, non sussiste alcuna violazione del principio del contraddittorio, laddove invece successivamente, secondo quanto prospettato dalla stessa difesa, il giudice di merito ha disatteso la richiesta di rinvio articolatamente motivando sulla mancata documentazione di un impedimento assoluta a comparire da parte dell'interessato; tale modalità procedimentale è stata contestata nel ricorso, senza dimostrare l'infondatezza in fatto dell'assunto, sostanzialmente sollecitando in questa sede una rivalutazione della situazione di merito, inammissibile in questo grado;
in tal senso quindi deve respingersi la relativa eccezione, in quanto inammissibile, non riguardando uno dei casi richiamati dall'art. 606 c.p.p.. 2. Nel merito è pacificamente accertato che, a fronte dell'evasione all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio minore, non è necessario dimostrare lo stato di bisogno del creditore, poiché il minore è per definizione in stato di bisogno (Cass. Sez. 6, n. 20636 del 02/05/2007, dep. 25/05/2007, imp. Cerasa, Rv. 236619; Cass. Sez. 6, n. 715 del 01/12/2003, dep. 15/01/2004, imp. Pisano, Rv. 228262) non potendo che far fronte alle sue esigenze di vita alle contribuzioni del genitori, parimenti obbligati al suo mantenimento, la cui mancanza realizza la violazione contestato. La responsabilità penale può escludersi solo se l'obbligato fornisca la prova rigorosa della sua assoluta impossibilità di adempiere, che nella specie non è stata offerta, come è dimostrato dalla circostanza che il ricorrente si è limitato ad allegare le sue difficoltà, rispetto agli obblighi derivanti dalle necessità del suo nuovo nucleo familiare, che al più gli avrebbero potuto suggerire una diversa distribuzione delle risorse, previa richiesta di modifica delle condizioni fissate in sede di determinazione dell'assegno, non l'auto riduzione, o peggio, l'esclusione di qualsiasi partecipazione ai mantenimento del figlio del primo matrimonio, come risulta invece avvenuto nel caso concreto. La sentenza impugnata correttamente motiva, sia riguardo alle risorse economiche del ricorrente all'epoca del processo, sia con riferimento alla dedotta mancanza di elemento psicologico, risultando dalla struttura normativa del reato che è sufficiente alla sua consumazione la coscienza e volontà dell'inadempimento, neppure posta in discussione dalle allegazioni difensive, che fanno riferimento ad un indimostrato stato di necessità, che non esclude la consapevolezza del mancato adempimento.
Irrilevante altresì è la pretesa deduzione della natura escludente del reato del versamento parziale, poiché, trattandosi nella specie di omesso versamento dell'assegno fissato in sede di pronuncia di divorzio, per la formulazione normativa di cui all'art. 12 sexies contestato nella specie, la violazione sussiste anche nell'ipotesi, ammessa dallo stesso interessato, di versamento parziale (Sez. 6, Sentenza n. 37079 del 27/03/2007, dep. 08/10/2007, imp. Russo, Rv. 237443), come già sottolineato dal giudice d'appello, e non contrastato in chiave argomentativa nel ricorso.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, nonché al versamento della somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011