Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/2001, n. 2425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2425 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
REP0 24 2 5 /0 1 IN NOME DEL POPOLO IT ETA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto distance valle cort ar SEZIONE SECONDA CIVILE offreth incidentale tardivo. Limiti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 1141/99 Cron.сери Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Rep. 760Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Ud. 06/12/00 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA A sul ricorso proposto da: RI ES, EL AR, elettivamente domiciliati in ROMA LRE MELLINI 39, presso lo studio MARCO, MARUCCHI, difesi dagli avvocati COMPORTI PARBUONO GIORGIO, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrente Richiesta copia studio SOLE 24 ORE Sigda Paitti contro 3000 per diritti L. CI NA VED. ER, ER MICHELE, 19 FEB. 2001 IL CANCELLIERE ER RE, ER IO, ER GI, ER TRISTANO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. BAGLIVI 8, presso 10 studio dell'avvocato2000 2013 ON SERGIO, che li difende unitamente 0975967 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2 all'avvocato LEPRI MARIO, giusta delega in atti;
Rilasciata copia legale al Sig. MARucell controricorrenti - per diritti L. 24000+6 11 1.3.APR 2001... nonchè
contro
IL CANCELLIERE CI ANNITA;
- intimata levvers le suit persiele n° 992/88 me18/11/88 e avverse la sentenza n. 783/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 16/06/98; lasciata copia legale udita la relazione della causa svolta nella pubblica ON pordital 2000-3. udienza del 06/12/00 dal Consigliere Dott. Francesco 119 DPP 2001. Paolo FIORE;
udito 1'Avvocato COMPORTI Marco, difensore del ricorrent che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. LIRE 2000 CANCELLERY LIRE 2000 CANCELLERIA BB112716 BB112717 BB112718 BB112715 BB112917 P112918 AS611405 BB112711 AS611404 -2- BB112712 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 6 gennaio 1979, i coniugi RO ME e AL EV conve- nivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Monte- pulciano, AS CC ved. ER, in proprio e quale rappresentante legale dei figli minori EL, RE, MA, RI, PP e NI, chiedendo l'accertamento degli esatti confini tra i loro fondi contigui in Casti- glione d'Orcia e la demolizione del fabbricato dei convenuti per la parte insistente sul proprio fondo, nonché la chiusura delle vedute illegittima- mente aperte e la rimozione della recinzione installata senza il rispetto dell'effettiva linea di confine tra i fondi. Nel costituirsi in proprio e nella qualità esposta, AS CC ved. ER resisteva alle domande avversarie e, al contempo, proponeva domanda riconvenzionale per la rimozione delle erette dagli attori senza il rispetto costruzioni distanze legali, con correlata istanza di delle autorizzazione alla chiamata in causa, a fini di rivalsa, di RL CI, AN CI, RA SS ved. CI, TA CI e RT CI, danti causa di entrambe le parti. 3 I CI, chiamati in causa, si costituivano e resistevano alla domanda contro di loro proposta. Con sentenza del 5/25 giugno 1986, il Tribunale di Montepulciano, rigettava tutte le domande, sia di parte attrice che di parte convenuta. I coniugi RO ME e AL EV, da un lato, e AS CC ved. ER, in proprio e nella qualità esposta, dall'altro, interponevano gravame: quest'ultima, in via princi- pale, dolendosi del rigetto della loro domanda riconvenzionale e dell'adottata regolamentazione delle spese di lite;
i primi due, invece, in via incidentale, dolendosi del rigetto delle proprie domande. Gli appellati CI restavano contumaci. Con sentenza del 4/18 novembre 1988, contro cui era formulata tempestiva riserva d'impugnazione, la Corte d'appello di Firenze dichiarava inammissibile l'appello incidentale dei coniugi RO ME e AL EV perchè tardivo e rivolto avverso un capo autonomo della pronuncia di primo grado, non investito dall'impugnazione principale, e estrometteva dal giudizio gli appellati CI. Con separata ordinanza, disponeva il prosieguo del giudizio sull'appello principale. 4 Con sentenza del 13 marzo/16 giugno 1998, la Corte d'appello di Firenze accoglieva l'appello principa- le e, in riforma della pronuncia di primo grado, condannava i coniugi RO ME e AL EV a rimuovere le costruzioni erette in violazione delle distanze legali dal confine con la proprietà delle controparti ER, nonché al risarcimento del danno nella misura di lire 20.000.000, oltre agli interessi legali. Subordina- va, poi, all'esecuzione della decisione resa ovvero alla conclusione di diverso ed eventuale accordo amichevole con le controparti, lo svincolo della cauzione prestata dai predetti coniugi per il completamento del proprio edificio. Per la cassazione delle sopraindicate sentenze della Corte d'appello di Firenze, i coniugi RO ME e AL EV hanno proposto ricorso in forza di tre motivi. Gli intimati CC AS ved. ER, EL ER, RE ER, MA ER, RI ER e PP ER hanno resistito con controricorso. L'altra intimata NI CC non ha svolto alcuna difesa. 5 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito, con la prima sentenza del 4/18 novembre 1988, abbia dichiarato inammissibile il loro appello incidentale tardivo, in violazione dell'art. 334 c.p.c., così segnatamente omettendo il richiesto accertamento giudiziale dell'esatta linea di confine tra il fondo proprio e quello delle controparti ER, oggetto della proposta azione di regolamento di confini e decisivo ai fini del giudizio sulle stesse contrapposte domande di riduzione in pristino. Con il secondo motivo, poi, denunciando la viola- dell'art. 872 comma zione о falsa applicazione secondo C.C. nonché vizi di motivazione, i ricor- renti si dolgono che la Corte di merito, con la successiva sentenza del 13 marzo/16 giugno 1998, li abbia condannati alla demolizione della loro opera per l'intero e non invece per le sole parti Co- struite senza il supposto rispetto delle distanze previste. Con il terzo motivo, infine, denunciando la viola- zione о falsa applicazione dell'art. 1226 C.C. nonché vizi di motivazione, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito, con la sentenza del 13 marzo/16 giugno 1998, abbia provveduto alla liqui- dazione equitativa del danno subito dalle
contro
- qualsivoglia parti ER, pur in mancanza di prova al riguardo. Il primo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento assorbe gli altri, relativi a questio- ni da esso dipendenti. In effetti, l'impugnata sentenza del 4/18 novembre 1988 ha dichiarato perché relativo a capo autonomo di decisione, non investito dall'appello principa- dell'appello incidentalele- l'inammissibilità tardivo, che i ricorrenti avevano proposto avverso la decisione di primo grado per aver rigettato le loro domande, tra cui quella di accertamento giudiziale dell'esatta linea di confine tra i fondi contigui in questione. Così operando, però, la Corte di merito non ha fatto corretta applicazione dell'art. 334 c.p.c., nei termini di cui al condiviso orientamento di questa Corte di legittimità, che, pur consolidatosi in epoca successiva alla sentenza in esame, risa- al 1988, ha chiarito come tale norma non lente alcun limite oggettivo all'impugnazione ponga incidentale tardiva, ben potendo essa proporsi nei confronti di qualsiasi capo della sentenza, senza f vincoli di connessione dipendenza dai capi impugnati con 1'impugnazione principale (v. ex . n. 4640/89 e n. 652/98, plurimis Cass. Sez. Un nonché Cass. n. 12442/98, n. 3330/99, n. 459/2000, n. 610/2000 e n. 1700/2000). Tale non corretta applicazione dell'art. 334 c.p.c., propria della sentenza del 4/18 novembre 1988, si è riflessa, travolgendone il decisum, anche sulla successiva ed anch'essa impugnata sentenza del 13 marzo/18 giugno 1998, posto che ha segnatamente precluso l'accertamento giudiziale dell'esatta linea di confine tra i fondi in que- stione, da cui pure dipendeva la valutazione delle domande di riduzioni in pristino e di risarcimento del danno, accolte con quest'ultima sentenza per violazione delle distanze nelle costruzioni. Esplicativa, al riguardo, è la stessa argomentazio- ne addotta dalla Corte di merito in tale sentenza, ove si raffigura che "restano sterili le deduzioni di parte appellata in ordine all'asserita erroneità della linea di confine fra le rispettive due proprietà delle parti in causa, dal momento che la determinazione di tale linea, stabilita dal CTU ing. Cosimi e fatta propria dal Tribunale nella impugnata, è stata oggetto disentenza appello s incidentale dei ME-EV dichiarato inammis- sibile da questa Corte con sentenza non definitiva del 4/18.11.1988". Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, in accoglimento del primo motivo di ricorso e dichia- rati assorbiti gli altri, le impugnate sentenze della Corte d'appello di Firenze vanno cassate con rinvio, fatta eccezione per il capo di decisione l'estromissione dal giudizioavente ad oggetto 60000 310000 degli appellati CI, di cui alla sentenza del 4/18 novembre 1988, che non è stato oggetto di specifica impugnazione da parte dei ricorrenti. Il giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Firenze, provvede- rà al riesame della controversia, a mente del principio innanzi enunciato, nonché al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarati assorbiti gli altri, e cassa le sentenze impugnate con rinvio, anche per le spese, ad altra 0 0 2 sezione della Corte d'appello di Firenze. . B E F Così deciso il 6.12.2000, in Roma, nella camera di 9 T . I S 1 consiglio della seconda sezione civile.della O P M Il preside7. D E est.Il cons & the D ancho are IL CANCELLIERE 01 9 Valeria NE Registrato in det 6 MAR. 2001 UFFICIO DEUCENTRATE ROMA 2 Carie 4 070.000 10951 al n. (re (PO) diziari A M ニーダン.00% STRATE A M O DI R