Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/04/2015, n. 22793
CASS
Sentenza 9 aprile 2015

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Massime1

In tema di incendio colposo conseguito al cattivo funzionamento della canna fumaria, non spetta all'artigiano che, su incarico del proprietario di un immobile, abbia installato una stufa, l'obbligo di provvedere alla pulitura della canna fumaria, in assenza di ulteriore apposito incarico del medesimo proprietario, sul quale esclusivamente ricadono gli obblighi manutentivi.

Commentario1

  • 1Responsabile il proprietario per la manutenzione del camino (Cass.,22793/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Spettano al proprietario e non all'artigiano gli obblighi inerenti la manutenzione dell'impianto di evacuazione dei fumi prodotti dalla caldaia a legna. Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 9 aprile ? 28 maggio 2015, n. 22793 Presidente Zecca ? Relatore Montagni Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 14.02.2013, confermava la sentenza di condanna resa dal G.i.p. presso il Tribunale di La Spezia il 10.01.2012, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di A.C. , rispetto al reato di cui all'art. 449 cod. pen., in relazione all'art. 423 cod. pen. Al prevenuto si contesta, quale artigiano incaricato dai proprietari RM e GF, di avere installato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/04/2015, n. 22793
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22793
Data del deposito : 9 aprile 2015

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