Sentenza 14 giugno 2012
Massime • 1
Non integra il reato previsto dall'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'omessa indicazione del nome dell'autore su un manuale riprodotto ad uso interno e realizzato nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che il titolare esclusivo delle prerogative di sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno è solo il datore di lavoro e non il dipendente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/2012, n. 35807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35807 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2012 |
Testo completo
35807 / 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/06/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA CLAUDIA SQUASSONI N. 1683/2012 - Presidente Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI N. 4691/2011 - Consigliere - Dott. SILVIO AMORESANO - Consigliere - Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) AR ST N. IL 20/06/1966 2) FU TR N. IL 12/06/1953 * C/ 3) LA ON N. IL 07/10/1972 * C/ avverso la sentenza n. 2905/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 06/07/2010 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gabriele Mazzotta che ha concluso per L' ANNSSIBILITA DEL RICORSO Udito, per la parte civile, l'Avv. MASSIMO, F. DOTTO Udit-iſdifensoręAVV. SILVIO GALLUZZO RITENUTO IN FATTO 1.- Con sentenza del 6 luglio 2010, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 3 giugno 2009, appellata dalla parte civile, con la quale gli imputati erano stati assolti dal reato di cui agli artt. 110 cod. pen., e 171 - Furia quale della legge n. 633 del 1941, loro contestato perché, in concorso amministratore e AR quale legale rappresentante di una società riproducevano - illecitamente un'opera d'ingegno realizzata da RB (parte civile) dal titolo *Manuale per Medici Traduttori», eliminando volontariamente dall'intestazione dell'opera l'indicazione del vero autore. 2. - Avverso la sentenza la parte civile ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché la violazione degli artt. 2, 12 bis, 12 ter, 13, 171, della legge n. 633 del 1941. Lamenta la difesa che la Corte d'appello aveva ritenuto penalmente irrilevanti le condotte ascritte agli imputati, in virtù dell'applicabilità, al caso concreto, del generale principio di diritto del lavoro in base al quale, nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro acquisisce i risultati del lavoro svolto dai lavoratori, senza necessità di alcuna specifica autorizzazione riguardo ai diritti di utilizzazione economica. Veniva, conseguentemente, ritenuto applicabile l'art. 12 bis della legge n. 633 del 1941, il quale prevede che, salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca dati creati dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro. Secondo la prospettazione difensiva, il manuale realizzato dalla parte civile non era riconducibile alla nozione di "banca dati" desumibile dall'art. 2, n. 9), della legge n. 633 del 1941, secondo cui essa è una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. Prosegue la difesa affermando che mancherebbe, nel caso di specie, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e che non vi sarebbe una sufficiente motivazione sul punto. Del resto sempre secondo la difesa le modalità concrete di riproduzione - - dell'opera sarebbero irrilevanti, in presenza di un'espressa inibitoria al suo uso da parte dell'autore, con la diffida del 5 febbraio 2002: il manuale era stato, invece, scannerizzato, modificato, reimpaginato, privato del nome del suo autore, stampato e distribuito a tutti i traduttori che collaboravano con la società degli imputati, senza limitazioni a progetti particolari, con conseguente lesione della reputazione dell'autore. 3. - All'udienza di discussione davanti a questa Corte la parte civile ha depositato conclusioni scritte, con le quali chiede l'accoglimento del ricorso, e nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è infondato. La sentenza censurata, che si pone in totale continuità con quella di primo grado, si basa, essenzialmente, sui seguenti assunti: 1) il manuale redatto dalla parte civile ha la natura di opera dell'ingegno, perché presenta i caratteri della creatività e della originalità, consistendo in una creazione intellettuale a scopo didattico, che esprime la personalità dell'autore in modo tale da distinguerlo da opere precedenti di analogo tenore, avendo per oggetto una serie di suggerimenti grammaticali e stilistici diretti ai traduttori di testi scientifici;
2) il manuale era stato realizzato nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato che il suo autore svolgeva, nei confronti della società degli imputati, nella sua veste di "manager della qualità"; 3) il manuale era assimilabile a una banca dati;
4) il manuale era stato riprodotto ed aveva circolato nell'ambito della società per la quale era stato realizzato, senza essere diffuso all'esterno; 5) la circostanza che nelle riproduzioni del manuale era stato omesso il nome dell'autore non assume rilievo penale, perché l'usurpazione della paternità dell'opera costituisce reato solo qualora comporti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore, secondo quanto previsto dall'art. 171, comma 2, della legge n. 633 del 1941. Deve osservarsi che, tra tali assunti, riveste rilievo decisivo, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale e ai fini della conseguente - responsabilità civile – degli imputati, quello sub 2): l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato escluderebbe infatti, in radice, la sussistenza del reato, anche indipendentemente dall'accertamento della natura di opera d'ingegno del manuale realizzato e della sua assimilabilità ad una banca dati. Sul punto, deve ritenersi che la motivazione della sentenza impugnata sia pienamente sufficiente e logicamente coerente laddove ricostruisce in termini di rapporto di lavoro subordinato l'attività svolta dalla persona offesa all'interno della società degli imputati, in base al ruolo che egli aveva di "manager della qualità". Deve, del resto, rilevarsi: che nel fascicolo di causa non è presente il contratto di lavoro;
che il Tribunale aveva sostanzialmente ritenuto sussistente un rapporto di lavoro subordinato;
che la parte civile non aveva proposto specifici motivi di appello su questo punto. 3 L'accertata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato esclude, dunque secondo la corretta ricostruzione della Corte d'appello - la sussistenza del reato sotto il profilo della lesione del diritto di sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno. Trova, infatti, applicazione il principio, enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini della attribuzione al lavoratore, anziché al datore di lavoro, dei diritti patrimoniali conseguenti ad una sua opera creativa, occorre verificare in modo rigoroso l'esistenza di uno stretto nesso di causalità fra l'attività dovuta e la creazione realizzata, accertando se questa costituisca o meno l'esito programmato della prima. Peraltro, qualora risulti che la prestazione è stata intesa dalle parti come funzionale ad uno specifico risultato (quale la realizzazione di un bene immateriale) considerato come la ragione stessa del rapporto, i diritti patrimoniali sono attribuiti totalmente al datore di lavoro, con la conseguenza che, ferma restando la piena libertà dispositiva delle parti, non sarà il datore di lavoro a dover provare quali diritti sono trasferiti, bensì il lavoratore a dover dimostrare che le parti, secondo quanto risulta dall'accordo, dal comportamento delle stesse o da un eventuale patto contrario, hanno inteso limitare l'attribuzione solo a talune facoltà patrimoniali;
in particolare, il lavoratore deve provare la ricorrenza di un'opera creata del tutto al di fuori dello svolgimento del rapporto di lavoro, fuori dell'orario di lavoro o del luogo di lavoro, e senza l'utilizzazione di strumenti, documentazione e strutture di ricerca e comunicazione appartenenti al datore di lavoro (Cass. civ., sez. lav., 1° luglio 2004, n. 12089, Rv. 574004). Quanto, poi, allo specifico profilo dell'omissione del nominativo dell'autore nelle copie riprodotte a uso interno, deve rilevarsi in parziale difformità da quanto - ritenuto dai giudici di primo e secondo grado che la sua penale irrilevanza non deriva dalla mancanza di prova di una lesione all'onore o alla reputazione dell'autore conseguente a detta omissione. La norma incriminatrice non richiede, infatti, una tale prova ai fini della sussistenza del reato, ma solo ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui al terzo comma dell'art. 171 della legge n. 633 del 1941; circostanza aggravante non contestata nel caso in esame. La penale irrilevanza della semplice omissione del nominativo dell'autore nelle copie riprodotte consegue, invece, alla struttura stessa della norma incriminatrice (art. 171, primo comma, della legge n. 633 del 1941), la quale trova applicazione solo nel caso di riproduzione di opere dell'ingegno da parte di un soggetto che non sia titolare del diritto di utilizzazione economica delle opere stesse, non essendo da essa contemplata la condotta di colui che, essendo titolare del diritto di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno ma non essendone l'autore, proceda alla sua riproduzione. Dalla formulazione letterale della disposizione in questione si desume, in altri termini, che essa è destinata a tutelare il solo profilo economico e non anche il profilo strettamente morale del diritto d'autore. Nel sistema del richiamato art. 171, tale ultimo profilo non viene in rilievo autonomamente, ma solo in via eventuale, come circostanza aggravante, nel caso in cui sia posta in essere una violazione del profilo economico, l'unica idonea ad integrare il reato. Ne consegue che la fattispecie penale in parola non può mai trovare applicazione per la tutela di profili non patrimoniali del diritto d'autore nei rapporti fra il datore di lavoro titolare del diritto di sfruttamento economico di un'opera dell'ingegno, e il lavoratore autore di detta opera.
5. Ne deriva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012. Il Presidente Il Consigliere extensoreA The tea DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 SET 2012 IL CANCELLIERE CASE Luana Mariani T N O C 5