Sentenza 4 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2003, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 1 6 02 /0 3 LA CORTE SUPREMA DY C SÁZI Oggetto VENDITA SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: + Dott. Antonio VELLA Presidente R.G.N. 7902/00 3659 Dott. Alfredo - Consigliere- Cron. MENSITIERI Rep. 519 DE JULIO -Consigliere- Dott. Rosario -Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA ud.27/09/02 Dott. Giovanna SCHERILLO - Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI SI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSTRIANA 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO DU BESSE', che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MOSCA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI SNC, AUTODOMUS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimati -
avverso la sentenza n. 416/99 del Tribunale di 2002 VERBANIA, depositata il 12/08/99; ,1260 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 27/09/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato Francesco DU BESSE'difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per rigetto. i -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 4/10/1988 la s.n.c.Impresa Costruzioni Edili, in persona del legale rappresentante AU DO, conveniva in giudizio davanti al Pretore di Verbania (sez.dist. di Domodossola) SI OS chiedendo che questi fosse condannato a sottoscrivere l'atto notarile di vendita del furgone Fiat tg.NO 489279, da lui lasciato in conto vendita presso l'MU s.p.a. di Domodossola, dalla quale successivamente la società attrice lo aveva acquistato. Il convenuto, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda sostenendo di non avere avuto alcun rapporto con la società attrice, in quanto il furgone era stato da lui ceduto all'MU in permuta di una Lancia Prisma, e non in conto vendita. Nelle more del giudizio l'attrice, non potendo intestarsi il furgone, lo restituiva all'MU. Con citazione 13/6/1990 la s.p.a.MU conveniva in giudizio il OS davanti al medesimo Pretore, chiedendo pagamento di quattro milioni di lire, quale residuo prezzo della Lancia Prisma da lui acquistata. Precisava che la somma, corrispondente al valore del furgone lasciatole dal OS in conto vendita, non era stata ancora incassata da essa MU, perché il furgone non era stato venduto. Riunite le due cause, il Pretore, con sentenza 28/6/1994, dichiarava cessata la materia del contendere tra l'Impresa Costruzioni Edili e il OS;
rigettava, invece, la domanda proposta contro il OS dall'MU compensando tra tutte le parti le spese di lite. 4 Proponeva appello il OS limitatamente alla statuizione relativa alle spese. Entrambe le appellate si costituivano chiedendo il rigetto dell'appello e, in via di appello incidentale, la sola MU reiterava la richiesta di condanna del OS al pagamento dei quattro milioni di lire a titolo di residuo prezzo della vendita. Con sentenza 12/8/1999 il Tribunale di Verbania rigettava l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, riformava parzialmente la sentenza di primo grado condannando il OS al pagamento in favore dell'MU della somma richiesta dalla società, nonché a pagare ad entrambe le appellate le spese del doppio grado di giudizio. Contro la sentenza il OS ha proposto ricorso per cassazione per cinque motivi. Nessuna attività difensiva hanno svolto le intimate. MOTIVI DELLA DECISIONE I - Il primo motivo di censura, concernendo la statuizione relativa alle spese giudiziali, va esaminato per ultimo, in quanto non autonomo. I restanti quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi e, in parte, anche ripetitivi. Lamentando vizi di motivazione e violazione di legge (art.115 c.p.c.), il ricorrente censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha affermato che il furgone di sua proprietà era stato dato alla s.p.a. MU in conto vendita, anziché in permuta della Lancia Prisma, e che la somma di quattro milioni che la detta società gli aveva richiesto in pagamento rappresentava il که residuo prezzo dell'automobile, anziché l'importo dello sconto che l'MU gli aveva praticato nella misura corrispondente al valore del furgone permutato. Secondo il ricorrente, la sentenza non solo contrasterebbe con quanto dichiarato nell'atto di citazione dalla stessa MU (e cioè che il furgone le era stato dato in permuta della Lancia Prisma), ma non avrebbe indicato gli elementi di prova e le ragioni logiche su cui si fondava il convincimento del giudicante. In particolare, la conclusione a cui era pervenuto il giudicante, e cioè che il furgone era stato lasciato dal ricorrente all'MU in deposito per la futura vendita, anziché in permuta della Lancia Prisma, lungi dall'essere fondata su prove certe, il cui onere era, peraltro, a carico dell'MU, che non vi aveva ottemperato, appariva basata su una valutazione del comportamento della società ancorata a un'errata nozione giuridica di fatto notorio. Le doglianze non meritano accoglimento. La sentenza che in tale parte non è stata censurata - ha anzitutto evidenziato quali erano i dati “incontroversi” in causa¦ ioè che a) l'MU non aveva ancora ottenuto l'integrale pagamento della Lancia Prisma, e cioè i quattro milioni di lire “non contestati" dal OS che, anzi, aveva indicato nella comparsa di risposta di una delle due cause come ancora dovute lire 4.500.000; b)il furgone Fiat 127 era “ancora” di proprietà del OS (v.sent.pag. 6). Sulla base di tali pacifiche circostanze di fatto, il giudice d'appello ha ritenuto che il furgone si trovava presso l'MU in conto vendita, e non 6 in permuta osservando che “altrimenti” (e si se si fosse trattato di permuta) l'MU avrebbe subito perfezionato il contratto di vendita con l'Impresa Costruzioni Edili. A tale riguardo, la sentenza ha, in particolare, osservato che "era illogico pensare che l'MU, dopo avere trovato l'acquirente per il furgone, si fosse rifiutata di venderglielo sia perché non era conveniente per se stessa tenere in magazzino un veicolo che occupava spazio e subiva deprezzamento, sia perché con il perfezionamento della vendita avrebbe finalmente incassato il sospeso". Pertanto, la conclusione a cui il giudicante è pervenuto risulta fondata, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, su elementi di prova certi perché incontestati tra le parti (mancato pagamento del residuo prezzo dell'automobile e permanenza dell'intestazione in capo al OS del furgone consegnato alla venditrice) e sulla valutazione degli stessi secondo chiare e convincenti considerazioni logiche, che, proprio perché tali, non possono essere sindacate in sede di legittimità. Rispetto a tale ratio decidendi l'unico richiamo al notorio, contenuto a pag.7 della sentenza e riferito alle prassi seguite nelle vendite di veicoli tramite concessionari, non modifica gli elementi probatori ritenuti significativi dal giudicante e non appare, quindi, determinante ai fini della decisione. Le doglianze vanno pertanto disattese. II - Può ora essere esaminato il primo motivo di ricorso col quale si denuncia la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. in cui sarebbe incorso il giudice d'appello condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative ai due gradi di giudizio in favore di entrambe le parti तू appellate senza tenere conto che l'Impresa Costruzioni Edili “non aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva compensato le spese sostenute dalle parti, oggetto di specifico appello incidentale da parte della sola MU” (così a pag 9 del ricorso). Anche tale doglianza va disattesa. Risulta dagli atti e, in particolare dallo stesso ricorso (v.pag.8) che entrambe le appellate avevano chiesto, con la comparsa di costituzione, non modificata in sede di conclusioni finali, la riforma della statuizione pretorile in punto spese con "il favore di entrambi i gradi di giudizio". Lo stesso ricorrente, inoltre, aveva proposto l'appello solo sul capo relativo alle spese. Pertanto, il giudice d'appello, condannando il predetto ricorrente, alle spese del doppio grado in favore di entrambe le parti appellate ha pronunciato entro i limiti delle domande formulate dalle parti. Non ricorre, quindi, i denunciato vizio di ultra ovvero extra petizione. Consegue il rigetto del ricorso seja preny i julle spese war estester tinhwan caniture
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 27 settembre 2002 Il presidente L'estensore Hanworthy Lievantens IL CANCELLIERE C1 Paola Talarico lolezc CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DEPOSITATO IN CANCELLERIA Si attesta l'iscrizione a ruolo presso 4 FEB. 2003 Roma " l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 11 26.02.13 aln 13 2311. IL CANCELLIERE CI Lalozico (art. 278 T.U. n° 115 del 30/5/2002) IL FUNZIONARIO