Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 D.L.G. 25 luglio 1998, n.286 nella parte in cui non prevede la espulsione dello straniero a titolo di sanzione sostitutiva anche nei confronti degli stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno; rientra infatti nel legittimo esercizio della discrezionalità legislativa prevedere che, nel caso di straniero in posizione irregolare, l'interesse dello Stato alla espulsione possa, entro un determinato limite di pena e previa valutazione del giudice, prevalere sull'interesse alla pretesa punitiva, escludendosi invece una tale possibilità nel caso di straniero regolarmente soggiornante in Italia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/06/1999, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Paolo Fattori Presidente del 2.6.1999
1. Dott. Renato Olivieri Consigliere SENTENZA
2. " IT AV " N. 1770
3. " Francesco Malagnino " REGISTRO GENERALE
4. " GE BI " N. 46490/98
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RE IN, n. a Valona il 23.12.1977 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, emessa in data 26.6.1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Malagnino Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. proc. gen. Dott. G. Iadecola che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
RE IN ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lodi del 10.2.1998, ha ridotto la pena inflittagli determinandola in anni 1, mesi 10 di reclusione e lire 12.000.000 per il reato di concorso nell'illecita detenzione di gr. 19821,6 di sostanza stupefacente tipo marijuana, denunciando, previa richiesta di immediata espulsione ai sensi dell'art. 7 co. 12 e sgg. Legge 28.2.1990 n. 39, violazione di legge e mancanza e illogicità della motivazione in ordine: a) alla ritenuta responsabilità, fondata - si assume - sull'errata valutazione di elementi idonei, in mancanza di altri, per una declaratoria di colpevolezza;
b) al mancato riconoscimento dell'attenuante dell'ipotesi beve di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR n. 309/90, alla conferma della misura dell'espulsione dallo stato a pena espiata, nonché in ordine alla mancata concessione della sospensione della pena. Ha inoltre eccepito l'incostituzionalità dell'art. 14 legge n. 40 del 6.3.1998 in riferimento all'art. 11 c. 2 stessa legge, nella parte in cui non prevede l'applicazione della sanzione sostitutiva dell'espulsione anche per gli stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno.
Rileva la corte che il ricorso è infondato, al limite estremo dell'inammissibilità, atteso che le censure si traducono essenzialmente in sommarie ed apodittiche asserzioni di mero fatto, non solo non verificabili in questa sede ma anche prive, il più delle volte, di qualsivoglia specifico riferimento alle argomentazioni contenute nell'impugnata sentenza a sostegno della decisione adottata dalla corte territoriale, ai fini del formulato giudizio di colpevolezza in ordine al reato contestato, al diniego della sospensione condizionale della pena, al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale del fatto di lieve entità, nonché in ordine alla conferma dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata.
Per quanto attiene, invero, al confermato giudizio di colpevolezza espresso dal giudice di primo grado in ordine al concorso nell'illecita detenzione a fini di spaccio, la corte territoriale ha sottoposto ad approfondito esame critico tutti gli elementi fattuali emersi, per giungere alla motivata conclusione che gli stessi, unitamente ad altre convergenti risultanze, costituivano tranquillante base probatoria per l'affermazione di responsabilità. Il ricorrente, per converso, non contesta sostanzialmente i riferimenti fattuali ne', a ben vedere, le argomentazioni contenute nell'impugnata sentenza (in parte del tutto ignorate), ma si limita alla prospettazione di una diversa lettura di detti elementi, reiterando la tesi difensiva volta ad accreditare l'asserita sua estraneità alla condotta illecita dei coimputati, sull'assunto meramente soggettivo che i detti elementi fattuali esaminati dai giudici di merito non sarebbero idonei a dimostrare la partecipazione attiva dello stesso alla condotta criminosa degli altri coimputati. Inconsistente si appalesa, in particolare, il rilievo critico espresso dal RE a proposito della mancanza ed illogicità della pronuncia, da parte della corte territoriale, in ordine alla circostanza dell'accertata occasionalità della sua presenza, al momento dell'arrivo della polizia, nel container abitato dal fratello AN, che invece - si assume - escluderebbe un suo collegamento con la condotta dei coimputati in mancanza di prova che lo stesso fosse a conoscenza della esistenza dello stupefacente nel comodino esterno al container ovvero di quello sotterrato in giardino.
Trattasi di valutazioni soggettive di risultanze fattuali cui si contrappone la correttezza logico-giuridica delle deduzioni che da esse sono state tratte per ritenere che la circostanza dell'occasionalità "ancorché dimostrare l'estraneità dello stesso alla condotta criminosa accertata, fornisce la prova del fattivo contributo consapevolmente e volontariamente dallo stesso prestato alla realizzazione di tale condotta" (pagg. 6-7).
Nè miglior sorte mentano le altre censure di mento, anch'esse sostenute unicamente da apodittiche e sommane asserzioni meramente soggettive del tutto disancorate da qualsivoglia riferimento alla specifica motivazione, immune da vizi logico-giuridici, fornita su ciascun punto dalla corte territoriale (v. pagg. 6-10). Quanto infine alla dedotta eccezione di incostituzionalità dell'art.14 della legge 6.3.1998 n. 40 in riferimento al precedente art. 11,
co. 2 (rectius, artt. 16 e 13 T.U. approvato con D. Leg.vo 25.7.1998 n. 86), ritiene questa corte che essa debba considerarsi manifestamente infondata, posto che si tratta di scelta del legislatore che non appare irrazionale.
Il legislatore, infatti, nel legittimo esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto che, nel caso di straniero in posizione irregolare, l'interesse dello Stato alla espulsione potesse - entro un determinato limite di pena e previa valutazione del giudice in singoli casi - prevalere sull'interesse all'attuazione della pretesa punitiva, escludendosi invece la possibilità di una tale prevalenza nel caso di straniero regolarmente soggiornante in Italia. Il fatto che anche a quest'ultimo possa, poi, essere applicata, a pena espiata, l'espulsione a titolo di misura di sicurezza come previsto dall'art. 15 T.U. precitato, non implica affatto un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello previsto dal successivo articolo 16 per lo straniero in posizione irregolare di cui all'art. 13 co. 2, dal momento che la norma anzidetta prevede l'applicabilità della misura di sicurezza allo straniero indipendentemente dalla regolarità o meno della sua posizione di soggiornante in Italia, ponendo come unica condizione quella che egli "risulti socialmente pericoloso".
P.Q.M.
la Corte dichiara manifestamente infondata la proposta questione di incostituzionalità. Rigetta il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2000