Sentenza 13 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2002, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
I 9 L L 8 O 6 e B l . a E N n e E , p N 1 8 O a I 9 Z m 1 REPUBBLICA ITALIANA A CORTES0REMAD13 02 e A - t R 1 s T i 1 S s - I l 4 G a IN NOME DEL POPOL 2 E R . e L h A c i D 3 AZIONE f i 2 Oggetto E d Sayne and le. T o . N T m E R S SEZIONE PRIMA CIVILE E A Generi jurthestedA. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 23067/99 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere 5000 Cron. Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rel. Consigliere Ud. 06/11/2001 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso l'avvocato RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA RITA SURANO, ANTONELLA FRASCHINI e SALVATORE PEZZULLO, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente
contro
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA;
- intimata 2001 avversO la sentenza n. 3513/98 del Pretore di MILANO, 2266 depositata il 23/10/98; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Pezzullo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La lega NO in persona del Segretario Federale on. Umberto Bossi proponeva opposizione avverso 85 or- dinanze ingiunzione emesse dal Comune di Milano a fron- te della violazione della normativa comunale sulla af- fissioni pubblicitarie. Resisteva la convenuta. Il pre- tore accoglieva l'opposizione. Il primo giudice rileva- va anzitutto la nullità delle notificazioni delle in- giunzioni avvenute nella persona del Segretario Genera- le della lega Lombarda anzichè come sarebbe dovuto av- venire sulla base dello statuto della lega NO 91, in persona del Segretario nazionale. Ciò soprattutto in considerazione, precisa la sentenza impugnata, della diversità di soggettività giuridica tra Lega NO e Le- ga Lombarda. Il pretore riteneva altresì fondana l'ulteriore doglianza della opponente relativa alla incertezza del- 2 la contestazione. Rilevava infatti che i verbali in questione non consentivamo di comprendere se era conte- stata la affissione abusiva ovvero la pubblicità vieta- ta, fattispecie quest'ultima non applicabile ad un par- tito politico. Ricorre per Cassazione con quattro moti- vi il Comune di Milano e deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Deve essere esaminata per prima la quarta do- glianza atteso il valore assorbente delle altre che ri- velerebbe il suo eventuale accoglimento. Il Comune ri- corrente lamenta la omessa motivazione, indizio di man- cato esame, circa la sua eccezione di carenza di legit- timazione della Lega NO per l'indipendenza della Pa- dania ad impugnata una ordinanza ingiunzione emessa nei confronti della Lega Lombarda. 2) Osserva la Corte che la sentenza impugnata af- ferma che dallo Statuto della Lega NO emerge che essa è soggetto distinto dalla Lega Lombarda, tant'è che è distintamente rappresentata. L'esame delle ingiunzioni, che è consentito alla Corte di legittimità essendo essa, attesa la natura processuale della questione sollevata, giudice del fat- to, mostra che esse furono emesse nei confronti della Lega Lombarda Lega NO, in persona del rappresentante Luigi Negri, e non della Lega NO per la indipendenza 3 della Padania, in persona dell'onorevole Umberto Bossi, che invece propose le opposizione. Emerse dunque, anche per la decisiva indicazione del rappresentante legale, che con la dicitura Lega Lombarda Lega NO non si in- tese menzionare la predetta Lega NO per la Indipen- denza della Padania. Questa pertanto non era legittima- ta ad impugnare le ingiunzioni che non la riguardavano. 3) La doglianza è dunque fondata, e tale fondamento assorbe le restanti. la sentenza impugnata deve essere cassata. Poiché, data la predetta carenza di legittima- zione attiva della opponente, l'azione non poteva esse- re intrapresa, tale cassazione deve avvenire senza rin- vio ai sensi dell'art. 382 cpc, u.p. L'opponente Lega NO deve essere condannata al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio, a favore del Comune ri- corrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Condanna la Lega NO per 1' Indipendenza della Padania al pagamento delle spese del giudizio di merito che liquida in L. 416.500, oltre a L.
2.000.000 per onorari, nonchè a quelle relative alla fase di legittimità che liquida in L. 320.070, ol- tre a L.
1.500.000 per onorari. 4 In Roma il 6 novembre 2001. Il Consigliere estensore льдо DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 FEB. 2002 Oggi, IL CAMPELLIERE 5 Ricord # Peechi Il Presidente дес AL ANCELLIERE Maria Di Nuzzo Marie Do биого I L L 9 O 8 B 6 E . E e N l N a , O n 1 I e Z 8 p 9 A 1 R a - T m 1 S I e 1 t G - s E i 4 R s 2 l . A a L D e E 3 h T 2 c i N f . i E d T S E o R m A