Sentenza 17 giugno 2010
Massime • 1
Non integra il reato di violazione della pubblica custodia di cose la condotta di rimozione, ad opera del soggetto che istituzionalmente è preposto alla custodia, del registro delle presenze del personale di una pubblica struttura ospedaliera, che pure costituisce un documento potenzialmente oggetto materiale dell'indicato reato, se la rimozione dal luogo di conservazione è temporanea e diretta a finalità non illecite, quali quelle di rimediare ad annotazioni incomplete e superficiali, che sono coerenti alla funzione propria del documento e che non qualificano in termini di estraneità alla P.A. interessata la condotta medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2010, n. 33703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33703 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO US M. - Presidente - del 17/06/2010
Dott. PRESTIPINO Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 2520
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 8536/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SI RD, N. IL 16/11/1940;
2) RD PP, N. IL 30/01/1950;
3) LA TORRE AGOSTINO, N. IL 06/06/1944;
4) NE AO, N. IL 01/02/1954;
5) MANNONE TOMMASO, N. IL 26/10/1937;
6) UN PINA, N. IL 04/10/1970;
avverso la sentenza n. 3432/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 25/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Febbraro US, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Rocchi Marco del Foro di Firenze;
Udito il difensore avv. Capani Andrea del Foro di Firenze, di fiducia per IN RI;
CI RI del Foro di Firenze per SE;
ME NN del Foro di Firenze per il NO;
Vicicente G., per il La TO e il TO;
(Ndr: testo originale non comprensibile) AL per il DI. OSSERVA
Con sentenza del 27.2.2007, il Tribunale Di Firenze dichiarava DI RI e SE AM colpevoli del reato di truffa aggravata continuata in concorso di cui al capo d) della rubrica accusatoria, e concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulla contestata aggravante, li condannava alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 400 di multa ciascuno, adottando le conseguenti statuizioni per spese e danni in favore dell'amministrazione sanitaria interessata, costituitasi parte civile;
assolveva, invece gli stessi imputati dal reato di falso cui al capo c), relativo alla simulazione, da parte del SE, delle presenze al lavoro del DI, mediante l'utilizzazione del "badge" di quest'ultimo; il DI e NO TO dal reato di cui all'art. 477 c.p., contestato al capo A) in relazione a due certificati medici rispettivamente in data 4.11.2002 (capo A-a1) e 20.12.2002 (capo A a2), attestanti alcune patologie del DI, e dal connesso reato di truffa di cui al capo b), perché il fatto non sussiste.
Con la stessa formula, infine, il Tribunale assolveva IN RI, La TO ST e TO NA, dai reati di cui all'art. 490 c.p., artt. 351 476 e 479 c.p., loro ascritti in concorso ai capi e), f), g), rispettivamente per l'occultamento, l'appropriazione e la falsificazione del registro delle presenze presso l'unità ospedaliera del pronto soccorso del CTO di Careggi. Sull'appello del DI, del SE e del Pm, la Corte territoriale di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il DI e il NO colpevoli del reato di falso di cui al capo A-a2) e del corrispondente reato di truffa di cui al capo b), limitatamente ai fatti relativi al certificato medico del 20.12.2002; il IN, il La TO e il TO,
colpevoli del reato di cui all'art. 351 c.p., contestato al capo f). Unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 9 e concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche, prevalenti sulle residue aggravanti, la Corte di appello rideterminava quindi la pena nei confronti del DI, in anno uno e mesi sei di reclusione ed Euro 700 di multa;
la stessa pena applicava nei confronti del NO;
condannava, infine, il IN e il La TO alla pena di anni uno di reclusione ciascuno;
e il TO alla pena di mesi otto di reclusione;
concedeva a tutti gli imputati i doppi benefici;
estendeva al NO, al IN al La TO e al TO, le statuizioni per spese e danni in favore della parte civile;
confermava, nel resto, la sentenza di primo grado. Ricorrono tutti gli imputati, articolando i seguenti motivi: 1) DI US: Omessa e contraddittoria motivazione in relazione al capo D) dell'imputazione.
Dopo avere sottolineato che la pronuncia di condanna riguarda soltanto 2 episodi sui 27 originariamente attribuiti agli imputati, la difesa contesta le conclusioni dei giudici di merito sul rilievo probatorio della coincidenza temporale delle timbrature dell'imputato e di altri addetti alla struttura sanitaria, e contesta le inferenze tratte dai giudici di appello dalla rilevazione dei movimenti del DI all'interno del plesso ospedaliere e, rispettivamente, presso la sua abitazione, nella giornata dell'11.7.2002. In realtà, non sarebbe superabile la diversa ricostruzione dei fatti proposta dal DI, secondo cui egli si sarebbe allontanato dall'ospedale a bordo di un motorino solo per un brevissimo periodo di tempo, per consentire l'ingresso nella propria abitazione di alcuni operai che vi stavano eseguendo dei lavori, rientrando quindi al lavoro alla guida di una Smart;
sarebbe inoltre smentita dalle acquisizioni probatorie del giudizio di appello, la possibilità che i militari della guardia di NAnza potessero notare la presenza in casa dell'imputato al momento del loro sopralluogo e in ogni caso i militari riferirono di lavori in corso;
la pluralità dei terminali di timbratura, il numero dei quali i verbalizzanti non avevano nemmeno saputo specificare, avrebbe consentito la contemporaneità degli inserimenti di più badge;
in punto di fatto, poi, due minuti di differenza nell'orario di uscita del DI e del SE, proverebbero tutto il contrario di quanto supposto dall'accusa, trattandosi di uno scarto temporale significativo. Il DI potrebbe avere omesso di timbrare il cartellino in uscita alle ore 9,00, ma ciò potrebbe agevolmente attribuirsi alla sua verificata disattenzione nell'uso del badge, dal momento che in alcune occasioni risultava assente in ospedale benché fosse certamente impegnato in lunghe sedute operatorie.
Analoghe considerazioni la difesa sviluppa con riferimento all'episodio del 18.12.2002. Dopo avere rievocato i tempi delle sequenze delle timbrature e delle telefonate, secondo la pacifica ricostruzione dei fatti emersa in processo, la difesa rileva l'inconcludenza del dato della localizzazione delle celle impegnate dal telefonino del DI nel corso delle sue conversazioni con il SE, riferendosi alle indicazioni di un verbalizzante sul fenomeno della "supplenza delle celle", che comporta la possibilità dello smistamento di una telefonata da una cella all'altra, quando quella più prossima al luogo di utilizzazione del telefonino sia in quel momento satura.
Sarebbe inoltre emerso che gli orologi marcatempo dell'ospedale di Careggi non erano precisi, ciò che inficerebbe il dato della corrispondenza tra le telefonate e gli orari di timbratura. Nella prospettiva accusatoria, poi, sarebbe illogico il linguaggio "criptato" che il DI avrebbe usato con il SE, non avendo i due imputati alcun motivo di sospettare di essere intercettati, e singolare il limitato aiuto che il DI avrebbe richiesto all'amico, dovendo recuperare un debito orario di ben seicento ore.
La difesa deduce quindi le stesse censure di legittimità in ordine al rovesciamento, da parte della Corte territoriale, del precedente giudizio assolutorio del Tribunale in ordine ai reati di cui ai capi A-a2 e B dell'imputazione, ponendo a confronto i diversi percorsi argomentativi dei due giudici di merito, per contestare infine la coerenza, con le risultanze istruttorie esaminate, delle conclusioni della Corte di Appello sulla mancanza di "attualità" della tendinite riscontrata al DI.
2) AM SE:
Con il primo motivo, la difesa deduce il vizio di mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della sentenza impugnata, e il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) e b), in ordine alla ritenuta sussistenza del requisito del danno per il reato di truffa.
Il motivo si incentra anzitutto sulla valutazione dei parametri retributivi dell'attività professionale del DI, in relazione alla qualifica di dirigente di quest'ultimo. Secondo il C.C.N.L. di categoria, infatti, la retribuzione dei dirigenti, categoria di appartenenza del DI, non sarebbe adeguata ad una prestazione oraria minima, ma alla valutazione del conseguimento degli obiettivi propri e immancabili dell'incarico affidato;
tanto sarebbe confermato anche da alcune deposizioni testimoniali e dalla circostanza che l'Azienda Ospedaliera non aveva mai intimato al DI il recupero del presunto debito orario di 600 ore.
Un diverso aspetto della dedotta irrilevanza penale del fatto è sottolineato dalla difesa con il secondo motivo di gravame, con il quale si lamenta il vizio di mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della sentenza in ordine all'omessa valutazione della richiesta difensiva di compensazione del presunto danno subito dall'amministrazione sanitaria, con il vantaggio alla stessa derivato dalla mancata registrazione della presenza del DI all'interno della struttura ospedaliera in numerose altre occasioni. il ricorso prende quindi in esame gli episodi dell'11.7.2002 e del 18.12.2002 (motivi nr. 3 e 4), in parte ripercorrendo, in sostanza, le argomentazioni del DI, per il resto sottolineando la superficialità degli accertamenti eseguiti nei confronti del SE, mai oggetto di specifici accertamenti da parte dei militari della guardia di finanza, e coinvolto dall'accusa in presunti fatti di fraudolenta utilizzazione del cartellino del coimputato addirittura in giorni in cui non risultava in servizio all'Ospedale di Careggi, o prestava la propria attività professionale presso altra struttura ospedaliera.
Con il 5^ motivo, infine, la difesa deduce la mancanza di motivazione della sentenza di appello sulla richiesta contenuta nei motivi di gravame di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.4. 3) TO NO:
Dopo ampio richiamo allo svolgimento della vicenda processuale, rileva anzitutto la difesa che non sarebbero mai emersi in giudizio particolari rapporti personali tra il ricorrente e il DI;
sarebbe inoltre infondato l'assunto del coimputato secondo cui la certificazione del pronto soccorso avrebbe escluso una successiva visita fiscale, senza dire del tono scherzoso riferito dalla teste che aveva raccolto questa confidenza del DI;
ancora, la certificazione medica rilasciata dal NO sarebbe veritiera e corrispondente alla patologia descritta. La questione viene sviluppata in prosieguo con riferimento alla presunta sussistenza del reato di falso, che sarebbe stata affermata dalla Corte territoriale sulla base di indizi del tutto privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192 c.p.p.; le patologie diagnosticate al DI sarebbero state reali, e poco conterebbero le affermazioni scherzose fatte dall'interessato ad una teste sulla divergenza tra quelle diagnosticate e quelle effettivamente accusate. Articolatissime censure vengono quindi formulate dalla difesa con riferimento alla disciplina del concorso di persone nel reato, che sarebbe stata oggetto di erronea applicazione da parte della sentenza di appello.
4), 5) 6) IN RI, La TO ST e TO IN:
I ricorrenti, tutti coinvolti nella revisione della precedente pronuncia assolutoria adottata nei loro confronti dal tribunale per il reato di cui al capo f), contestano anzitutto la stessa configurabilità del delitto di cui all'art. 351 c.p. con riferimento alla natura del registro delle presenze, che non sarebbe annoverabile tra le cose mobili la custodia delle quali possa corrispondere ad un particolare interesse dell'amministrazione sanitaria. Il difensore del IN sostiene, anzi, che si tratterebbe di un semplice "promemoria", di un documento di supporto alla formazione del riepilogo mensile delle presenze. Mancherebbero inoltre disposizioni normative o regolamentari rigidamente intese ad assicurare la costante presenza del registro all'interno della struttura sanitaria di riferimento, circostanza, questa, fortemente sottolineata dalle difese, considerata la legittimazione "soggettiva" alla custodia del documento in capo al La TO e al IN. Le difese non mancano inoltre di stigmatizzare l'approssimativo approccio della Corte territoriale al tema dell'individuazione delle singole responsabilità penali con riferimento allo specifico contributo di ciascuno degli imputati alla presunta sottrazione del documento, rilevando che nella motivazione della sentenza impugnata le uniche citazioni nominative in rapporto al reato di cui all'art.351 c.p., riguardano erroneamente il DI e il SE, del tutto estranei all'imputazione de qua.
Alla stregua delle censure rispettivamente proposte, i ricorrenti chiedono pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con le statuizioni consequenziali. Analizzando i ricorsi secondo l'ordine delle imputazioni, si osserva che il rovesciamento della pronuncia assolutoria di primo grado nei confronti del NO e del DI, in ordine al reato di cui al capo a), a2), appare in effetti il frutto di una non troppo meditata valutazione delle risultanze istruttorie.
Secondo l'accusa, il NO avrebbe falsamente attestato nell'interesse del DI, che costui, in occasione di un infortunio casalingo, aveva riportato una distorsione alla spalla destra, guaribile in quindici giorni, consentendogli così di beneficiare di un periodo retribuito di astensione dal lavoro, utilizzato poi dal falso infortunato per un viaggio all'estero. In realtà, la patologia diagnosticata sarebbe stata alquanto risalente, essendo emerse, all'esame radiografico, piccole calcificazioni di tessuti molli provocate da una serie di traumi ripetuti nel tempo.
I giudici di primo grado rilevavano però tra l'altro che il perito all'uopo nominato aveva accertato che su questa patologia preesistente si era innestato un nuovo evento traumatico, con conseguente limitazione funzionale della spalla, e concludevano per la veridicità dei due certificati medici rilasciati dal NO. La Corte territoriale ribaltava il giudizio assolutorio soprattutto sulla base del contenuto di una intercettazione telefonica, e sul rilievo che il DI si era rivolto al NO con sospetto intuitus personae, attendendo 11 ore che il collega arrivasse al pronto soccorso di Careggi per farsi visitare proprio da lui. I giudici di appello rilevavano, inoltre, le contraddizioni in cui era incorso il DI nell'indicazione dell'ora dell'incidente. Nella sentenza di appello non vi è cenno alcuno dei risultati della perizia d'ufficio; viene sopravvalutato l'intervallo di tempo tra l'infortunio e il primo contatto tra il DI e il NO, già di per sè non particolarmente lungo, ma che appare del tutto irrilevante considerando che il giorno dell'infortunio il DI aveva dovuto recarsi a Roma per un serio impegno personale, e che subito dopo il suo ritorno aveva raggiunto senza ulteriore indugio il NO al pronto soccorso;
viene trascurata l'incidenza della patologa accusata dal DI in relazione alle sue specifiche mansioni professionali, trattandosi di medico specializzato in microchirurgia, che doveva disporre-di una adeguata mobilità dell'arto; tutte circostanze congruamente valutate, invece, dal tribunale.
Le presunte contraddizioni nell'indicazione dell'ora dell'infortunio da parte del DI, che nel corso del suo esame dibattimentale aveva collocato l'evento intorno alle ore 9,00 del mattino del 20 dicembre 2002, mentre nel corso di una telefonata con il SE aveva precisato di "essersi fatto male" la sera dello stesso giorno, sono senz'altro valorizzate dai giudici di appello con uno sbrigativo rinvio ai motivi dell'impugnazione del Pm, senza considerare che l'imputato non aveva nessun motivo di raccontare di un qualunque falso incidente al collega SE, e che nel linguaggio informale di una telefonata con un collega egli poteva avere sovrapposto l'incidente e la visita medica.
Al riguardo, il giudice di primo grado sottolinea giustamente la sostanza della conversazione, cioè il riferimento ad un infortunio realmente accaduto, rilevando che dello stesso infortunio il DI aveva parlato anche con un conoscente del tutto estraneo al suo ambiente di lavoro, in un contesto, quindi, in cui una menzogna avrebbe avuto ancora meno senso.
Resta il contenuto della telefonata nel corso della quale il DI sembra vantarsi di aver "lucrato" su una tendinite preesistente al presunto infortunio, e suggerisce analoghe tattiche assenteiste ad un'amica.
Ma, come rileva il Tribunale, il riferimento dell'imputato ad "una tendinite che ho" è quantomeno ambiguo, considerato l'uso del presente indicativo, che allude letteralmente ad una patologia in atto, mentre la spiegazione in chiave accusatoria della conversazione dovrebbe rimanere affidata esclusivamente alla specifica descrizione della patologia, dal momento che il NO aveva certificato al collega non una tendinite ma una distorsione.
Anche a questo riguardo è però corretta l'osservazione del giudice di primo grado che si tratterebbe in un caso e nell'altro di processi infiammatori "attuali", dovendosi rilevare che l'ipotetico riferimento dell'imputato alla datata cronicizzazione di piccole calcificazioni di tessuti molli provocate da una serie di traumi ripetuti nel tempo, apparirebbe davvero troppo sintetico, oltre che altrettanto impreciso.
Quanto al viaggio in Thailandia, la localizzazione e la non particolare gravità dell'infortunio sembrano compatibili con l'evasione vacanziera molto più che con l'attività di microchirurgo.
Altri aspetti di perplessità sono segnalati al riguardo nella sentenza di appello, ma appaiono marginali rispetto alle complessive risultanze istruttorie analizzate dal Tribunale, dalle quali si ricava, infine, che la soglia di plausibilità delle opzioni difensive rimane troppo alta per superare il limite del ragionevole dubbio sulla colpevolezza degli imputati.
Pienamente fondato è anche il ricorso di IN RI, La TO ST e TO IN in ordine all'affermazione della loro responsabilità per il reato di cui all'art. 351 c.p. (capo f) della rubrica accusatoria).
Si tratta della contestata sottrazione del registro delle presenze dell'Ospedale di Careggi, che secondo l'ampia e pacifica ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado, fu recapitato presso l'abitazione privata del La TO durante le indagini della guardia di finanza sugli episodi di assenteismo oggetto delle altre imputazioni, consentendo così al La TO di "aggiornarlo".
Il tribunale aveva escluso la responsabilità degli imputati ritenendo che il registro in questione non possa essere qualificato come atto pubblico, con la conseguente esclusione dell'applicabilità dell'art. 351 c.p.. La Corte territoriale, rilevava invece che il documento rientra tra le cose che devono essere particolarmente custodite presso la pubblica amministrazione, essendo destinato a garantire l'efficace svolgimento della funzione sanitaria con il controllo e la disciplina delle presenze all'interno delle strutture ospedaliere. Ciò comportava, secondo i giudici di appello, la tipicità della condotta di sottrazione rispetto alla fattispecie dell'art. 351 c.p., avendo i ricorrenti "agito da privati per fini illeciti privati". Ebbene, riguardo alla "natura" del documento, è evidente l'errore di prospettiva in cui è incorso il giudice di primo grado, perché nella previsione dell'art. 351 c.p. sono bensì compresi gli "atti" e i "documenti", ma senza alcuna ulteriore qualificazione, e tra le "cose" particolarmente custodite si annoverano, ancora, i corpi di reato e le cose mobili, cioè categorie di beni per le quali un problema di "verità" o di "falsità" non potrebbe nemmeno porsi. Nella corretta ricostruzione della diversa collocazione sistematica e della diversa oggettività giuridica dell'art. 351 c.p., rispetto ai delitti contro la fede pubblica, si giustifica quindi, semmai, in ragione della natura del documento, l'assoluzione degli imputati dal reato di cui all'art. 479 c.p. agli stessi contestato al capo g), la pronuncia su questo capo non essendo stata del resto nemmeno oggetto di impugnazione del PM.
Sotto il profilo dell'identificazione degli estremi della condotta punibile ai sensi dell'art. 351 c.p., appaiono invece corrette le opposte valutazioni della Corte territoriale, non potendosi negare il particolare interesse dell'amministrazione sanitaria alla custodia e alla conservazione del registro delle presenze all'interno di una struttura ospedaliera, come documento di intuitivo rilievo ai fini dell'organizzazione del servizio, della distribuzione dei turni di lavoro, del calcolo delle ore di lavoro straordinario ecc... Nè ha pregio la tesi difensiva dell'irrilevanza del documento sotto il diverso profilo della sua funzione meramente "ausiliaria" rispetto alla formazione dei riepiloghi mensili delle presenze, essendo vero proprio il contrario, dal momento che qualunque documento "riepilogativo" ha natura derivata e secondaria rispetto a quello contenente i dati "primari". Il punto è che i giudici di appello, dopo le corrette premesse teoriche sulla rilevanza del documento come "cosa" attratta alla sfera di influenza dell'art. 351 c.p., liquidano davvero troppo superficialmente gli ulteriori problemi relativi al concreto avveramento della fattispecie, con l'osservazione sopra riportata secondo cui gli imputati avrebbero commesso il fatto agendo da privati per fini illeciti privati.
Quest'ultima notazione, che riecheggia la letterale formulazione del titolo 5^ ("dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione"), avrebbe dovuto però sostanziarsi di tutti i passaggi argomentativi necessari, completamente elusi dai giudici di appello, che non hanno nemmeno considerato che la soluzione adottata dal tribunale con l'affermazione dell'insussistenza del fatto, motivata dalla natura di "atto non pubblico" del registro delle presenze, si era posta come pregiudiziale e preclusiva rispetto ad ogni ulteriore valutazione sugli altri aspetti rilevanti ai fini della punibilità del fatto ai sensi dell'art. 351 c.p.. Risolta in senso "inclusivo" la disputa teorica sull'appartenenza del registro delle presenze alla categoria dei beni tutelati dall'art.351 c.p., i giudici di appello non si sono invece preoccupati in alcun modo di spiegare quale fosse il fine illecito "privato" perseguito dagli imputati, la cui identificazione darebbe conto fra l'altro dei rilievi difensivi circa la necessaria qualità soggettiva dell'autore del reato come estraneo alla pubblica amministrazione interessata dalla condotta punibile.
In realtà, il pervertimento dei fini ipotizzato dai giudici di appello non è in alcun modo desumibile dalla pacifica ricostruzione dei fatti.
Il reato di cui all'art. 351 c.p. è stato contestato al IN, al La TO e alla Pica, senza alcun collegamento con le imputazioni riguardanti gli altri imputati, non risultando comunque in alcun modo che le annotazioni postume sul registro fossero state effettuate con la trascrizione di dati falsi, a "copertura" di condotte illecite altrui.
Quello che emerge dalla ricostruzione della vicenda processuale effettuata dai giudici di merito è soltanto la soggettiva preoccupazione degli imputati di un personale coinvolgimento nelle indagini in corso sui fatti di assenteismo all'Ospedale di Careggi, per la sciatteria nella tenuta del registro.
A scanso di complicazioni, essi intesero quindi aggiornarlo, rimediando alle precedenti trascuratezze, come avrebbero potuto fare in qualunque momento diversamente "sensibile", per finalità che non possono considerarsi illecite, corrispondendo anzi proprio alla funzione del documento.
E tanto dovrebbe ribadirsi specie se la Corte territoriale, con la vaga quanto sicura affermazione dei fini illeciti privati perseguiti dagli imputati, avesse voluto operare il sotterraneo recupero dell'impropria criminalizzazione dell'aggiornamento cumulativo del registro delle presenze espressa dall'imputazione di falso di cui al capo g), definitivamente caduta all'esito del giudizio di merito. Sono pertanto calzanti le obiezioni difensive relative alla circostanza che il La TO, presso l'abitazione privata del quale era stato trasferito il registro, era pur sempre il funzionario addetto alla sua tenuta e alla sua conservazione, mentre la temporanea rimozione del documento dalla struttura sanitaria a nulla rileva, considerati la sua evidente temporaneità e i fini perseguiti dagli imputati, indipendentemente dall'esistenza o meno di specifiche norme regolamentari sul luogo di conservazione (cfr. Cassazione 12/01/2010 SEZ. 6 RIC. P.M. in proc. Fiore e altro, secondo cui non commette il delitto di violazione di pubblica custodia di cose, non integrando tale condotta gli estremi di quella di sottrazione della cosa custodita, il giornalista che momentaneamente asporti un fascicolo processuale dall'armadio in cui era custodito, trasportandolo all'esterno del palazzo di giustizia per poi ricollocarlo al suo posto immediatamente dopo aver documentato fotograficamente l'azione al fine di dimostrare i disservizi della giustizia;
e si trattava, nel caso di specie, di condotta posta in essere da soggetto privo di qualunque legittimazione istituzionale). Va invece ritenuta l'infondatezza dei ricorsi del DI e del SE nella parte diretta a contestare la congruità logica delle valutazioni della Corte territoriale in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità degli stessi imputati per il reato di truffa di cui al capo d). Va rilevato anzitutto in punto di diritto, che non può ritenersi l'esenzione del DI dall'obbligo di firmare timbrare il cartellino segnatempo, in relazione alla sua presunta qualifica di dirigente, e alle corrispondenti norme di una non meglio identificata contrattazione collettiva di categoria. Il privilegio di cui avrebbe goduto l'imputato, si pone già in stridente contrasto logico con il fatto che un badge gli era stato assegnato e che egli soleva utilizzarlo;
e si pone in stridente contrasto logico con lo scopo dell'imputato, rilevato dai giudici di merito sulla base di specifiche risultanze istruttorie, di non aggravare il proprio "debito" orario nei confronti dell'amministrazione sanitaria.
Non si vede, inoltre, in che modo le prestazioni dell'imputato all'interno dell'amministrazione sanitaria avrebbero potuto e dovuto formare oggetto di una valutazione in termini di risultati "'complessivi", senza alcuna rigida programmazione oraria, dal momento che si trattava di un sanitario specializzato in microchirurgia, e, quindi, impegnato in mansioni professionali che sottolineano, al contrario, l'importanza della sua presenza all'interno dell'ospedale.
Per il resto, alla puntuale ricostruzione dei movimenti del DI e dei significativi contatti telefonici tra lo stesso imputato e il SE nelle giornate dell'11.7.2002 e del 18.12.2002, effettuata dal giudice di primo grado con valutazioni logiche e coerenti, confermate dal giudice di appello, i ricorrenti oppongono una evidente lettura alternativa di merito delle risultanze istruttorie, costantemente fondata, oltretutto, su riferimenti processuali parziali e incontrollabili, e in qualche misura nemmeno del tutto incompatibili con l'ipotesi accusatoria. Si connota ad es., come meramente assertiva, l'affermazione che i militari della guardia di finanza non avrebbero potuto controllare i movimenti del DI all'interno della sua abitazione privata e nei movimenti di entrata e uscita dall'Ospedale di Careggi, affermazione da cui dipende, in definitiva, anche la rilevanza della astratta possibilità della contemporanea timbratura di più badge all'interno della struttura;
non costituisce criterio interpretativo basato su una massima di esperienza certa, la deduzione che gli imputati non potendo sospettare di essere intercettati, non avrebbero avuto ragione di usare un linguaggio criptico in occasione dei contatti telefonici che i giudici di merito indicano come diretti a coordinare la fraudolenta timbratura del badge del DI da parte del SE, dal momento che un atteggiamento "preventivo" di prudenza non è affatto inusuale tra gli interlocutori di conversazioni telefoniche che abbiano un oggetto potenzialmente compromettente;
si può ammettere che in occasione dell'uso di un "telefonino", venga attivata una cella diversa da quella normalmente "competente", nel caso che quest'ultima sia "satura", ma non si comprende perché non potrebbe allora essere individuata quella effettivamente attivata, non avendo peraltro la difesa in nessun modo indicato come lo spostamento inciderebbe in concreto nelle valutazioni del caso, dal momento che secondo le stesse deduzioni difensive, esso riguarderebbe pur sempre una cella contigua a quella "principale"; non si può negare il contenuto sostanzialmente ammissivo della ricostruzione dei movimenti del DI proposta dalla stessa difesa quando indugia sui mezzi impiegati dall'imputato per spostarsi dall'Ospedale alla propria abitazione, non essendo stati tali movimenti "certificati" dal cartellino segnatempo ecc... Del tutto improprio, infine, con riguardo all'effettiva sussistenza del danno derivato all'amministrazione sanitaria dalle fraudolente condotte egli imputati, è il criterio "compensativo" proposto dalla difesa rispetto alle occasioni in cui il DI non si sarebbe invece preoccupato di timbrare il cartellino in numerose occasioni in cui sarebbe stato presente all'interno della struttura sanitaria, anche a prescindere dalla vaghezza delle indicazioni difensive. È fondato invece il ricorso di SE LO limitatamente all'omessa motivazione sullo specifico motivo di gravame concernente il mancato riconoscimento, in favore dello stesso imputato, dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, che la difesa aveva invocato sulla base del considerevole ridimensionamento del quadro accusatorio, avendo l'accusa di astensionismo retto soltanto per due episodi sui ventisette originariamente contestati. La questione è semplicemente sfuggita all'attenzione dei giudici di appello, e dovrà essere riesaminata in sede di rinvio. Trattandosi di circostanza oggettiva, gli effetti dell'impugnazione del SE si estendono, sul punto, anche al coimputato DI US. Per le considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di IN RI, La TO ST e TO IN, in ordine al reato di cui al capo f) della rubrica, perché il fatto non sussiste;
e nei confronti di DI US e NO TO in ordine al reato di cui al capo A a2 e al corrispondente reato di truffa di cui al capo b), perché il fatto non sussiste;
va annullata infine, nei confronti di SE AM, e, per l'effetto estensivo dell'impugnazione dello stesso imputato, anche nei confronti di DI US, in relazione al reato di cui al capo D), limitatamente all'omessa pronuncia sulla circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, dovendosi dichiarare nel resto inammissibile il ricorso del DI e del SE.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IN RI, La TO ST e TO IN, in ordine al reato di cui al capo f) della rubrica, perché il fatto non sussiste;
annulla altresì la sentenza nei confronti di DI US e NO TO in ordine al reato di cui al capo A a2 e a1 corrispondente reato di truffa di cui al capo b), perché il fatto non sussiste, nonché nei confronti di SE AM, e, per l'effetto estensivo dell'impugnazione dello stesso imputato, anche nei confronti di DI US, in relazione al reato di cui al capo D), limitatamente all'omessa pronuncia sulla circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze;
dichiara nel resto inammissibile il ricorso del DI e del SE.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010