Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2010, n. 33703
CASS
Sentenza 17 giugno 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non integra il reato di violazione della pubblica custodia di cose la condotta di rimozione, ad opera del soggetto che istituzionalmente è preposto alla custodia, del registro delle presenze del personale di una pubblica struttura ospedaliera, che pure costituisce un documento potenzialmente oggetto materiale dell'indicato reato, se la rimozione dal luogo di conservazione è temporanea e diretta a finalità non illecite, quali quelle di rimediare ad annotazioni incomplete e superficiali, che sono coerenti alla funzione propria del documento e che non qualificano in termini di estraneità alla P.A. interessata la condotta medesima.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2010, n. 33703
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33703
    Data del deposito : 17 giugno 2010

    Testo completo