Sentenza 21 novembre 2014
Massime • 1
In tema di intercettazioni, la captazione delle conversazioni mediante utilizzo di microspie esterne rispetto agli impianti installati presso la Procura della Repubblica, con successivo invio a questi ultimi del dato captato, costituisce una semplice modalità tecnica di esecuzione dell'intercettazione e, in particolare, di trasmissione dei dati, che non muta il carattere delle operazioni, che devono ritenersi eseguite a mezzo degli impianti installati presso la Procura della Repubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2014, n. 52016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52016 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 21/11/2014
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 2690
Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 22638/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IU IN N. IL 14/04/1964;
LA IU N. IL 22/04/1974;
TO SI N. IL 17/11/1966;
AL AV N. IL 30/01/1979;
avverso la sentenza n. 2152/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 05/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baldi Fulvio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. Luceni Giorgi e AN PE, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. FR GO, AN PE, HI SI e LC VI ricorrono per cassazione - a mezzo dei loro difensori - avverso la sentenza della Corte di Appello di ER del 5.12.2013, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Marsala, con la quale sono stati condannati alle pene di giustizia per i delitti di rapina aggravata e sequestro di persona;
in particolare, per avere rapinato un furgone dell'agenzia di trasporti TNT, condotto dai dipendenti GO EN e De AS LO ZI, e aver privato questi ultimi della loro libertà personale, trasportandoli - dopo averli immobilizzati e incappucciati - in un casolare di campagna (fatto avvenuto in Mazara del Vallo, il 10 aprile 2009).
2. FR GO propone tre motivi di ricorso.
2.1. Col primo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Deduce, in particolare, che il decreto del P.M. n. 406/09 sarebbe carente nella motivazione quanto alla sussistenza del requisito della insufficienza o inidoneità degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica posto a giustificazione dell'utilizzo di impianti esterni;
deduce ancora l'erroneità - con riferimento al numero di targa dell'autovettura Panda dello stesso FR - del decreto del P.M. n. 273/09 e delle successive proroghe, con il quale è stata disposta l'intercettazione ambientale su tale autoveicolo.
Le censure sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, perché dedotte per la prima volta col ricorso per cassazione e non previamente dedotte come motivi di appello.
In ogni caso trattasi di censure infondate, come si vedrà infra nel par. 3.1..
2.2. Col secondo motivo di ricorso, deduce il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli. Deduce, in particolare, che la Corte di Appello avrebbe errato nel dare credito alla versione resa in dibattimento dalle persone offese circa l'orario della rapina (secondo cui quest'ultima sarebbe avvenuta tra le ore 8,00 e le ore 8,30), piuttosto che dar credito alla versione dalle stesse rese nel corso delle indagini preliminari (secondo cui la rapina sarebbe stata commessa intorno alle ore 9,40), versione quest'ultima che renderebbe impossibile la partecipazione alla rapina del FR, in quanto lo stesso alle ore 10,35 venne individuato dalla Polizia nel comune di Terrasini, ad oltre cento chilometri di distanza dal luogo del delitto.
La censura non è fondata, in quanto i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione (richiamando - tra l'altro - come entrambe le persone offese abbiano riferito, con precisione, che il giorno della rapina uscirono col furgone della ditta tra le ore 8,00 e le ore 8,30 e che la rapina avvenne quasi subito dopo la partenza, ad una distanza di circa cinque chilometri dalla sede aziendale), sicché deve escludersi tanto la mancanza quanto la manifesta illogicità della motivazione, vizio quest'ultimo che, per essere deducibile nel giudizio di cassazione, deve essere "di macroscopica evidenza", "percepibile "ictu oculi"" (cfr. Cass., sez. un., n. 24 del 24.11.1999 Rv 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074), ciò che - nel caso di specie - deve senz'altro escludersi.
2.3. Col terzo motivo di ricorso, deduce il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata riduzione della pena irrogata. Queste censure sono inammissibili.
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la censura è inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, perché dedotta per la prima volta col ricorso per cassazione e non previamente dedotta come motivi" di appello. In ogni caso, la censura in questione e quella relativa alla mancata riduzione della pena sono manifestamente infondate, avendo la Corte di Appello negato le attenuanti generiche e la diminuzione della pena sulla base di motivazione (che richiama i precedenti penali specifici e gravi dell'imputato, nonché la gravità della condotta ascrittagli) esente da vizi logici e giuridici.
3. AN PE propone diversi motivi di ricorso.
3.1. Col primo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, nonché l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con decreto del P.M. n. 273/09, per essere stata disposta l'intercettazione sull'autovettura Panda del FR mediante l'utilizzo di impianti esterni rispetto a quelli in dotazione alla Procura della Repubblica in assenza di motivazione circa la sussistenza di "eccezionali ragioni di urgenza" e circa la insufficienza o inidoneità degli impianti esistenti presso l'ufficio giudiziario.
La censura è inammissibile perché aspecifica, in quanto difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568; Sez. 2, n. 36406 del 27/06/2012 Rv. 253893). In ogni caso, la censura è manifestamente infondata, in quanto - come ha spiegato il Tribunale - il decreto del P.M. ha disposto l'esecuzione della intercettazione per mezzo degli impianti installati presso la Procura della Repubblica con contestuale remotizzazione dell'ascolto, dimodoché, trattandosi dell'uso di impianti interni all'ufficio, non sono richieste ne' le "eccezionali ragioni di urgenza" ne' la insufficienza o inidoneità degli impianti esistenti presso l'ufficio giudiziario ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3 (cfr. Sez. un., n. 36359 del 26/06/2008 Rv. 240395).
3.2. Col secondo e col terzo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge e il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta responsabilità in ordine ai reati ascrittigli. Deduce, in particolare, che la Corte di Appello avrebbe errato nel dar credito alla dichiarazione del Sovr. P.S. Clemente Angelo circa la presenza dell'imputato a Terrasini e avrebbe altresì errato nel dar credito alle dichiarazioni dell'Isp. P.S. Russo circa la consegna, da parte dell'AN al FR, di un telefono cellulare destinato ad essere utilizzato per la commissione della rapina;
deduce ancora che la condotta tenuta dall'AN non potrebbe qualificarsi come concorso di persona nei delitti contestati, avendo l'AN - al più - preso parte ad atti preparatori della rapina, come tali penalmente non rilevanti. La censura non è fondata, in quanto i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione (richiamando, tra l'altro, l'individuazione dell'AN, da parte della polizia giudiziaria presso il bar PI di ER alle ore 6,00 del giorno della rapina;
il successivo avvistamento dello stesso con gli altri correi a Terrasini;
il riconoscimento della voce dell'AN mentre parlava con i correi e consegnava al coimputato FR un telefono cellulare da usare nella rapina;
le risultanze della perizia di trascrizione delle conversazioni intercettate), sicché deve escludersi tanto la mancanza quanto la manifesta illogicità della motivazione, vizio quest'ultimo che, per essere deducibile nel giudizio di cassazione, deve essere "di macroscopica evidenza", "percepibile ictu oculi" (cfr. Cass., sez. un., n. 24 del 24.11.1999 Rv. 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074), ciò che - nel caso di specie - deve senz'altro escludersi.
4. HI SI, con i due motivi di ricorso proposti, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, nonché il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta responsabilità di esso imputato. Deduce, in particolare, che la Corte di Appello avrebbe errato nel valutare le dichiarazioni rese dal teste Clemente in ordine al riconoscimento del HI presso il bar PI di ER (non corrispondendo il HI alla fattezze fisiche descritte dal teste), avrebbe comunque errato nel non considerare che il HI - una volta salito a bordo dell'autovettura Hyundai di colore nero - non fu più pedinato dalla polizia, per cui sarebbe impossibile stabilire la sua partecipazione alla rapina, avendo peraltro le pp.oo. affermato che i rapinatori si mossero a bordo di una sola auto di colore bianco e non essendo state peraltro rinvenute impronte dattiloscopiche sul furgone oggetto della rapina;
deduce, infine, la insussistenza di indizi gravi precisi e concordati per poter affermare la partecipazione del HI ai delitti contestati.
La censura è infondata, avendo i giudici di merito esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione (richiamando, tra l'altro, il suo avvistamento - da parte della polizia giudiziaria - insieme agli altri correi presso il bar PI di ER;
il contenuto delle conversazioni intercettate, laddove risulta che il HI discute con IU del furgone da svuotare), sicché deve escludersi tanto la mancanza quanto la manifesta illogicità della motivazione, vizio quest'ultimo che, per essere deducibile nel giudizio di cassazione, deve essere "di macroscopica evidenza", "percepibile "ictu oculi"" (cfr. Cass., sez. un., n. 24 del 24.11.1999 Rv 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074), ciò che - nel caso di specie - deve senz'altro escludersi.
5. LC VI, infine, propone tre motivi di ricorso.
5.1. Col primo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, nonché l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con decreto del P.M. n. 273/09 sull'autovettura Panda del FR, in quanto eseguita mediante l'utilizzo di impianti esterni rispetto a quelli in dotazione alla Procura della Repubblica e in assenza di motivazione circa la sussistenza di "eccezionali ragioni di urgenza" e circa la insufficienza o inidoneità degli impianti esistenti presso l'ufficio giudiziario. Secondo il ricorrente, erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che l'intercettazione fu eseguita presso gli impianti della Procura della Repubblica di ER, in quanto la tecnologia adottata - costituita da microspie GSM di nuova generazione, che prima registrano il dato captato e poi, solo in un secondo tempo, lo inviano (a seguito dell'invio di un comando) al server della Procura - farebbe sì che la registrazione inoltrata agli uffici della Procura costituirebbe solo un duplicato della registrazione, e non il documento originale.
La censura non è fondata.
Come si è detto prima a par.
3.1. e come ha rilevato la Corte territoriale, il decreto del P.M. ha disposto l'esecuzione della intercettazione presso gli impianti della Procura della Repubblica con contestuale remotizzazione dell'ascolto, dimodoché, trattandosi dell'uso di impianti interni all'ufficio, non erano richieste ne' le "eccezionali ragioni di urgenza" ne' la insufficienza o inidoneità degli impianti esistenti presso l'ufficio giudiziario ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3. Non può ritenersi, poi, come assume il ricorrente, che l'intercettazione sia stata eseguita a mezzo di impianti esterni a quelli della Procura della Repubblica.
Invero, per un verso la invocata disposizione di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3 che consente al pubblico ministero - quando risultano insufficienti o inidonei gli impianti installati nella Procura della Repubblica ed esistono eccezionali ragioni di urgenza - di disporre che il compimento delle operazioni di intercettazione siano eseguite "mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria" si riferisce sempre ad impianti fissi (c.d. server) esistenti presso la polizia giudiziaria o presso gli enti erogatori di pubblici servizi, e non alle apparecchiature mobili che servono per la captazione della voce dei soggetti sottoposti ad intercettazione (c.d. microspie), le quali - per loro stessa natura - non possono che essere esterne rispetto agli impianti installati presso l'ufficio giudiziario.
Per altro verso, poi, la tecnologia adottata, costituita da microspie GSM che registrano in loco il dato captato e lo inviano in un secondo tempo al server della Procura della Repubblica, costituisce una semplice modalità tecnica di esecuzione dell'intercettazione, e in particolare della trasmissione dei dati, che non muta il carattere delle operazioni di intercettazioni, le quali devono ritenersi comunque eseguite a mezzo degli impianti fissi installati nella procura della Repubblica, laddove i dati captati sono ricevuti e registrati in via definitiva.
5.2. Col secondo e col terzo motivo di ricorso, deduce il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli. Deduce, in particolare, che la Corte di Appello avrebbe errato nel dare credito alla versione resa in dibattimento dalle persone offese circa l'orario della rapina (secondo la quale quest'ultima sarebbe avvenuta tra le ore 8,00 e le ore 8,30), piuttosto che dar credito alla versione dalle stesse rese nel corso delle indagini preliminari (secondo cui la rapina sarebbe stata commessa intorno alle ore 9,40), ciò che renderebbe impossibile la partecipazione alla rapina del LC, individuato dalla polizia giudiziaria a Terrasini alle ore 10,35; deduce l'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dagli operatori di Polizia circa l'avvenuto riconoscimento del LC a Terrasini dopo la commissione della rapina;
deduce, infine, anche l'erroneità della sentenza impugnata quanto alla qualificazione giuridica del fatto, che - a dire del ricorrente - dovrebbe essere sussunto nella fattispecie criminosa del favoreggiamento personale, e non in quello della rapina. La censura è inammissibile, in quanto sottopone alla Corte profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando - come nel caso di specie - risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione (richiamando, tra l'altro, la precisione con la quale entrambe le persone offese hanno riferito che il giorno della rapina uscirono col furgone della ditta tra le ore 8,00 e le ore 8,30 e che la rapina avvenne quasi subito dopo la partenza, ad una distanza di circa cinque chilometri dalla sede aziendale;
soprattutto, il contenuto delle conversazione intercettate sulla Fiat Panda del FR, laddove questi e il LC commentano la fasi della rapina, la velocità con la quale era stato condotto il furgone rapinato, l'entità della refurtiva e i guanti usati per depredare il furgone), sicché deve escludersi tanto la mancanza quanto la manifesta illogicità della motivazione, vizio quest'ultimo che, per essere deducibile nel giudizio di cassazione, deve essere "di macroscopica evidenza", "percepibile ictu oculi" (cfr. Cass., sez. un., n. 24 del 24.11.1999 Rv 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074), ciò che - nel caso di specie - deve senz'altro escludersi. Risulta infondata, poi, la doglianza circa la mancata derubricazione del reato di rapina in quello di favoreggiamento personale, in quanto, dalla ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, risulta il pieno coinvolgimento del LC nella commissione dei reati (fin dall'incontro con gli altri correi a Terrasini prima dell'inizio dell'azione criminosa), e non un (aiuto all'assicurazione del prodotto della rapina, intervenuto solo dopo la commissione delle stessa.
6. I ricorsi devono pertanto essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Penale, il 21 novembre 2014. Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2014