Sentenza 15 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3739 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
E A N L O L I Z E / D A R " 9 T 7 1 . S OME EL POPOLO TALCORTE 0 3 3 9/00 37 3 9 /0 1 I 3 T G R . REPUBBLICA ITALIANA E N A ' R L 7 L 6 A E 9 D 1 D - E I 5 - T S 3 N N LA CORTE SU REMA E E E Oggetto G S G E I G " OPPOSIZIONE A E A L SEZIONE PRIMA CIVILE SANGONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente R.G.N. 2105/99 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere 7944 Cron. -© Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE - Ud. 18/12/2000 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA AN, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DI FRANCESCO ROBERTO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO, in persona del Sindaco. pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DEL GALLO 4, presso l'avvocato SERGIO TASSINI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Loredana Bocca di Palestrina rep. n. 26942000 2437 del 18.4.2000; resistente avverso la sentenza n 79/98 della Pretura di ROMA, Sezione distaccata di PALESTRINA, depositata il 23/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2000 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il resistente, l'Avvocato Tassini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 15 novembre 1995, OR NT propose opposizione davanti al OR di Roma contro n.3499101,notificatagli il 3 la caretella esattoriale stato intimato il paga- novembre 1995 con cui gli era mento dell'importo di £.660.000 per la violazione dell'art.103 cod.str. accertata in data 27 ottobre 1991. 'adito OR con sentenza del 23 aprile 1998 ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché non preceduta né dal ricorso al Prefetto, né dal ricorso all'autorità giudiziaria contro il verbale di accerta- mento dell'infrazione regolarmente notificatogli il 27 2 febbraio 1992. Per la cassazione di questa sentenza, il NT ha proposto ricorso per due motivi. Il comune di Galli- cano non ha spiegato difese. Motivi della decisione Con il primo motivo OR NT, denunciando M. violazione degli art.18 e segg. della legge 689 del 1981, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto condizione dell'azione davanti all'autorità giudizia- ria, il preventivo ricorso al Prefetto, malgrado la Corte Costituzionale con più decisioni abbia dichiarato il ricorso sudetto meramente facoltativo e le Sezioni Uni- яввічно te di questa Corte Vaffermato che anche l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento notificata dal concessionario del servizio riscossione appartiene alla cognizione del giudice ordinario. Con il secondo motivo, deduce altresì contradditto- rietà di motivazione, essendo il OR pervenuto alla declaratoria di inammissibilità dopo aver espressamente riconosciuto che il ricorso al Prefetto costituiva non già un obbligo, ma una mera possibilità concessa dalla menzionata legge del 1981 all'interessato e perciò non influente sulla normale tutela giurisdizionale. Il ricorso è inammissibile. Il OR, infatti, ha dichiarato l'inammissibilità 3 dell'opposizione del NT alla cartella esatto- riale per cui è procedimento, anzitutto perché malgrado il verbale di accertamento risultasse regolarmente no- tificato al ricorrente in data 27 febbraio 1992, costui non aveva fatto pervenire i rilievi e le osservazioni di cui all'art.18 della legge 689 del 1981 al Prefetto competente per territorio;
che dunque non aveva potuto emettere alcuna ordinanza ingiunzione, contro la quale successivo art. 22 soltanto è prevista dal l'opposizione. E, quindi, perché non aveva proposto neppure contro lo stesso verbale ricorso all'autorità giudiziaria nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione ai sensi dell'art. 23 della legge 122 del 1989. In realtà ciascuna delle due ragioni era del tutto distinta ed autonoma rispetto all'altra e singolarmente idonea a sorreggere sul piano logico e giuridico la de- cisione del OR di inammissibilità per cuidell'impugnazione della cartella esattoriale, non soltanto la prima, ma anche la seconda relativa al mancato ricorso giurisdizionale nel termine di 60 gior- ni dalla notificazione del verbale contestazione da parte dell'amministrazione comunale doveva essere spe- cificamente impugnata dal ricorrente per ottenere l'annullamento di tale capo sfavorevole della decisione. Laddove nessuna censura specifica è stata formulata nei confronti di quest'ultima, avendo il NT ri- volto entrambi i motivi di ricorso contro la prima del- la due ragioni onde dimostrare che il rimedio ammini- strativo previsto dall'art. 18 della legge 689 del 1981 è soltanto una facoltà ulteriore e non un obbligo per l'interessato,e che dunque la sua inosservanza non può giammai elidere la tutela giurisdizionale del suo di- ritto davanti all'autorità giudiziaria, peraltro confer- mato in questa materia da recenti decisioni dalle Se- zioni Unite della Corte, nonché dalla Corte Costituzio- nale. Sicchè trova nel caso applicazione il princi- pio, costantemente enunciato da questa Corte, secondo cui non è suscettibile d'essere cassata la sentenza fondata su vari ordini di ragioni, distinti ed autono- mi, ognuno dei quali sia, in astratto, idoneo e suffi- ciente a legittimare il decisum, qualora taluno di essi risulti immune da vizi logici ed errori di diritto, o addirittura non sia stato impugnato poiché, qualunque possa essere la conclusione in ordine alla censura re- lativa alle altre regioni della pronuncia, la decisione rimarrebbe pur sempre ferma stante l'intervenuta defi- nitività delle altre non impugnate (Cass.12 maggio 1999 n. 4687; 24 novembre 1998 n. 11902; 5 ottobre 1998 5 n.9866). Nessuna pronuncia va emessa in ordine all spese del giudizio, perché il comune di Gallicano, cui l'esito del giudizio è stato favorevole, non ha spiegato difese.
P.Q.M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente lowo lament Salvatore Salvago Corrado Carnevale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE JU Valli meto Luisa Passinetti Depositato in Cancelleria || 15 MAR 2001. IL CANCELLIERE E N Mine O A I Seller nett L Z L A E R D T " S 9 I 7 1 . G 3 T E . R R N A ' A 7 L D L 6 3 E E 1 D - T 5 I N - S E 3 N S E E E " G S G I E A L 9