Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2011, n. 2390
CASS
Sentenza 13 dicembre 2011

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Ai fini dell'integrazione del reato di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen., per crollo di costruzione, totale o parziale, deve intendersi la caduta violenta ed improvvisa della stessa accompagnata dal pericolo della produzione di un danno notevole alle persone, senza che sia necessaria la disintegrazione delle strutture essenziali dell'edificio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la sussistenza del reato in presenza del distacco completo, su una linea lunga circa 150 metri, del rivestimento di mattoni che rivestiva la parete esterna di un edificio scolastico).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2011, n. 2390
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2390
    Data del deposito : 13 dicembre 2011

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