Sentenza 26 marzo 2010
Massime • 1
Il termine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza assolutoria entro il quale deve essere proposta la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, decorre, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione abbia revocato l'originale sentenza assolutoria, applicando l'effetto estensivo di altra decisione assolutoria (con formula più favorevole), dalla data del provvedimento applicativo dell'effetto estensivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/03/2010, n. 14580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14580 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 26/03/2010
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere ? N. 523
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere ? REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo ? rel. Consigliere ? N. 12376/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GR GL, N. IL 31/05/1949;
contro
1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 17/2008 CORTE APPELLO di MESSINA, del 21/01/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Ambrosio Vito, che ha chiesto annullamento con rinvio.
OSSERVA
Con ordinanza del 21 gennaio 2009 la Corte d'appello di Messina rigettava la domanda di riparazione proposta in data 6 marzo 2008 da LL UG, in relazione alla detenzione dallo stesso sofferta, in regime di arresti domiciliari, dal 12 febbraio 1993 al 26 marzo 1993, nell'ambito del processo penale che lo aveva visto indagato del delitto di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p. e art. 323 c.p., comma 2, imputazione dalla quale era stato assolto con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato".
In motivazione il giudicante dava atto che alla domanda di equa riparazione, proposta dal LL, era stata allegata la documentazione concernente il complesso iter processuale della vicenda in cui l'istante era rimasto coinvolto, i cui passaggi più significativi possono così riassumersi: 1) misura cautelare degli arresti domiciliari dal 12 febbraio al 26 marzo 1993, per il delitto di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p. e art. 323 c.p., comma 2;
2) sentenza di assoluzione del Tribunale di Locri in data 22 luglio 1998 con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato"; 3) appello del LL e del coimputato AR ON per ottenere la più favorevole formula di assoluzione "perché il fatto non sussiste"; 4) declaratoria di inammissibilità di detta impugnazione con sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 6 novembre 2000, esecutiva per il LL il 27 gennaio 2001; 5) ricorso per Cassazione proposto da AR ON, avverso detta sentenza di inammissibilità, e conseguente sentenza della Cassazione di annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
6) nuovo giudizio della Corte di Appello di Messina in sede di rinvio, ed assoluzione del ma rulla, con sentenza passata in giudicato il 7/6/2003, con la formula "perché il fatto non sussiste", in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Locri del 22 luglio 1998; 7) declaratoria del Tribunale di Locri, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 5 luglio 2007, di operatività dell'effetto estensivo dell'impugnazione a favore del LL.
La Corte distrettuale riteneva la domanda di equa riparazione presentata dal LL inammissibile per l'inosservanza del termine di due anni, dal passaggio in giudicato dalla sentenza assolutoria, previsto dall'art. 315 c.p.p.. La Corte stessa evidenziava in proposito che: 1) la sentenza di assoluzione del Tribunale di Locri pronunciata nei confronti del LL "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato" era passata in giudicato il 27 gennaio 2001, come da attestazione della cancelleria, mentre la domanda di equa riparazione era stata proposta in data 6 marzo 2008;
2) tale formula assolutoria "legittimava ampiamente ai sensi dell'art. 314 c.p.p." la proposizione dell'istanza di equa riparazione..
Avverso detta pronuncia ricorre per Cassazione il LL chiedendone l'annullamento. Con il ricorso si deduce segnatamente che il decidente avrebbe errato nel considerare quale "dies a quo", ai fini della decorrenza del termine biennale per la proposizione della domanda di equa riparazione, il passaggio in giudicato della sentenza con la quale era stata pronunciata assoluzione con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato", posto che detta istanza sarebbe stata certamente respinta in applicazione dell'art. 314 c.p.p., comma 2, essendo stato sofferto l'intero periodo di detenzione cautelare prima dell'entrata in vigore della L. n. 234 del 1997 con la quale era stato abolito il reato contestato al
LL con la misura coercitiva;
ad avviso del ricorrente, il "dies a quo" sarebbe invece individuabile nel provvedimento del Tribunale di Locri, giudice dell'esecuzione, con il quale era stata disposta "l'applicazione nei confronti di GR UG della sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 617/2003, previa revoca della sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Locri in data 22.7.1998...". Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9 del 23 giugno 1995, il ricorrente afferma che il fenomeno processuale della estensione dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante, di cui all'art. 587 c.p.p., si risolverebbe nella prospettazione di un evento (quale il riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sulla impugnazione, della fondatezza del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'impugnante diligente), al verificarsi del quale l'imputato non impugnante, potendo godere del beneficio conseguito dal coimputato impugnante, verrebbe a trovarsi, sostanzialmente, in una situazione assimilabile a quella prevista dall'art. 314 c.p.p., comma 1, ove sia stata adottata una delle formule ivi indicate. Di tal che, conclude il LL, il titolo assolutorio, da cui deriverebbe il diritto all'equa riparazione, sarebbe costituito dall'ordinanza del 5 luglio 2007 del Tribunale di Locri, quale giudice dell'esecuzione, applicativa dell'effetto estensivo a favore del LL della sentenza di assoluzione nel merito, "perché il fatto non sussiste", pronunciata dalla Corte d'Appello di Messina.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Ha presentato memoria il difensore del LL con ulteriori argomentazioni a sostegno del proposto ricorso.
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. L'art. 315 c.p.p. stabilisce che la domanda di equa riparazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro il termine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza assolutoria con la quale si è conclusi il giudizio di cognizione. Nella concreta fattispecie, la Corte distrettuale ha ritenuto tardiva la domanda di riparazione proposta dal LL individuando quale "dies a quo", ai fini del termine biennale per la presentazione della domanda, la sentenza con la quale il LL era stato prosciolto con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" (in conseguenza della modifica apportata all'art. 323 c.p. dalla L. n.234 del 1997); la Corte distrettuale ha motivato il proprio convincimento affermando che detta formula assolutoria "legittimava ampiamente ai sensi dell'art. 314 c.p.p. la proposizione della relativa istanza", senza in alcun modo affrontare la questione dei riflessi che potevano derivare, ai fini della tempestività della domanda, dalla pronuncia del Tribunale di Locri applicativa dell'effetto estensivo a favore del LL della formula assolutoria "perché il fatto non sussiste".
Orbene, così facendo la Corte distrettuale ha errato. Ed invero, non può in alcun modo negarsi l'effetto novativo, anche ai fini della individuazione del "dies a quo" per la presentazione della domanda di equa riparazione, della pronuncia del Tribunale di Locri, quale giudice dell'esecuzione, posto che con tale provvedimento è stata revocata la sentenza del Tribunale di Locri con la quale il LL era stato prosciolto con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato"; la revoca della sentenza ha conseguentemente fatto venir meno anche il "giudicato" della sentenza stessa, di tal che, ai fini della decorrenza del termine biennale per la presentazione della domanda di equa riparazione, il giudice della riparazione avrebbe dovuto tener presente la data del provvedimento applicativo dell'effetto estensivo della sentenza assolutoria nel merito a favore del LL (5 luglio 2007), e, di conseguenza, avrebbe dovuto ritenere tempestiva la domanda presentata il 6 marzo 2008 (sulla idoneità dell'effetto estensivo a determinare la revoca del giudicato in favore del non impugnante, cfr. Sez. U, n. 9 del 24/03/1995 Cc. - dep. 23/06/1995 - Cacciapuoti, Rv. 201304).
La sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto - riferibile al LL per l'effetto estensivo applicato dal giudice dell'esecuzione - richiederà ovviamente il vaglio da parte del giudice della riparazione della condotta dell'istante in relazione all'evento detenzione, onde accertare la sussistenza o meno di profili di colpa tali da porsi come condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equo indennizzo.
Conclusivamente, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio alla Corte di Appello di Messina che si atterrà a quanto sopra indicato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010