Sentenza 2 dicembre 2005
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav., abusiva occupazione di spazio demaniale, la collocazione di massi sull'arenile a protezione di un complesso residenziale, anche se finalizzata all'impedimento dei danni provocabili dalle mareggiate. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato come nel caso de quo non sia invocabile la causa di giustificazione dello stato di necessità, atteso che l'eventuale offesa avrebbe riguardato le cose e non le persone).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2005, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 02/12/2005
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 02194
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 047365/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SI RI, N. IL 19/08/1943;
avverso SENTENZA del 05/06/2003 TRIBUNALE di LAMEZIA TERME;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MANCINI FRANCO;
Udito il P.M. nella persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso: annullamento senza rinvio per prescrizione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 giugno 2003 il Tribunale di Lamezia Terme condannava MA AR, concesse le attenuanti generiche, alla pena di Euro 200,00 di ammenda avendola riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 1161 c.n. per avere abusivamente occupato uno spazio del demanio marittimo. Negava il giudicante - sulla base delle raccolte deposizioni e del materiale fotografico disponibile - che i massi apposti sull'arenile a protezione dell'abusiva occupazione fossero già presenti in loco al momento dell'acquisto della proprietà da parte dell'imputata e che gli stessi fossero posti a protezione non di una singola proprietà ma dell'intero complesso residenziale. Precisava infine che quanto dichiarato dall'imputata, essere stati i massi collocati per impedire i danni provocati dalle mareggiate, potesse valere come causa di giustificazione della condotta antigiuridica.
A mezzo del proprio difensore propone ricorso per Cassazione l'imputata negando in primo luogo che la condotta incriminata le fosse attribuibile.
Negli anni il mare aveva eroso la costa e per questa ragione le competenti autorità avevano ripetutamente autorizzato la posa di massi. La tesi del tribunale, che nella specie non sia configurabile uno stato di necessità in quanto la minaccia avrebbe riguardato solo un bene patrimoniale e non le persone, ad avviso della ricorrente, non è condivisibile. Si fa infine presente che i lavori di posa dei massi sono stati ultimati nel 1997 e quindi in quella data è cessata la permanenza del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ripropone infatti questioni che hanno già avuto adeguata risposta, immune da vizi di violazione di legge o motivazionali. Quanto alla attribuibilità della condotta antigiuridica il tribunale basandosi sulle risultanze di precise deposizioni testimoniali incentrate sulla sequenza dei sopraluoghi effettuati dalla polizia giudiziaria ha escluso che la condotta stessa potesse essere riferita al dante causa dell'imputata. Le stesse risultanze hanno consentito di escludere che la protezione offerta dai massi concernesse l'intero residence e non la sola singola proprietà, evento quest'ultimo che, se accertato, non avrebbe automaticamente escluso la responsabilità dell'imputata ma avrebbe semmai comportato una sua corresponsabilità con altri.
Quanto all'asserito stato di necessità è innanzi tutto condivisibile l'osservazione del tribunale secondo cui nella specie la relativa causa di giustificazione non è prospettabile in quanto l'eventuale offesa arrecata dal mare avrebbe direttamente riguardato le cose e non le persone. Deve poi osservarsi che il pericolo non era tanto imminente ed immanente da impedire alla diretta interessata di munirsi di una preventiva concessione amministrativa. Resta da dire della prescrizione del reato di cui all'ultimo motivo del ricorso. Si rammenta in proposito che all'imputata è stata contestata l'abusiva occupazione di uno spazio del demanio marittimo, protrattasi dal luglio 1997 "sino ad oggi". La recinzione in blocchi di pietra naturale nello stesso capo di imputazione è indicata solo per precisare il mezzo attraverso il quale l'occupazione stessa è stata realizzata.
Ciò significa che il precetto nella specie violato è certamente quello di cui all'art. 54 c.n. e non 55 c.n. (come si ricava anche dal fatto che quest'ultima previsione riguarda abusi realizzati nella fascia di rispetto del demanio marittimo mentre nella specie l'abuso è avvenuto proprio sul demanio stesso).
Ebbene è giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte Suprema che il reato qui contestato e sanzionato ha natura permanente e che la permanenza cessa - non con la ultimazione dei lavori come sostiene la ricorrente e come avviene invece per la fattispecie di cui al cit. art. 55 - ma per un atto di volontà del contravventore che provveda a rimuoverla oppure per il crearsi di una situazione, di fatto o giuridica, che gli impedisca di agire in tale senso (il caso tipico è quello del sequestro che crea un vincolo di indisponibilità sul bene o della sentenza che sia pure in primo grado definisce il procedimento). In tal senso, ex multis, questa stessa sezione con la sentenza del 6 novembre 2003 n. 47436, imp. Armanno. Nessuno dei primi due eventi si è verificato nella specie donde la conseguenza che il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale deve necessariamente coincidere con quello della impugnata sentenza.
Rammentato che il termine stesso è di tre anni salvo il prolungamento di cui all'art. 160 c.p. u.c. - cfr. art. 1161 c.n. e art. 157 c.p., n.
5 - occorre concludere che all'evidenza non è ancora decorso.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2006