Sentenza 18 gennaio 2001
Massime • 2
L'ordine di demolizione della costruzione abusiva previsto dall'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi, e come tale non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo della originaria costruzione.
In tema di condono edilizio ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, i presupposti per la formazione del silenzio assenso comprendono non solo la presentazione della istanza di sanatoria ed il decorso del termine di un anno, ma anche il pagamento integrale dell'oblazione dovuta (come determinata dal comune), la presentazione della documentazione tecnica e fotografica e la denuncia tempestiva al catasto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2001, n. 10248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10248 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente del 18/01/2001
Dott. GUIDO DE MAIO Consigliere SENTENZA
Dott. PIERLUIGI ONORATO est. Consigliere N. 144
Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO GRILLO Consigliere N. 30039/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR OR, nata a [...] il [...],
avverso la ordinanza resa l'11.7.2000 dal tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, quale giudice dell'esecuzione. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato, Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Galasso, che ha chiesto il rigetto del ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Il difensore di OR IT proponeva incidente di esecuzione contro il provvedimento del pubblico ministero presso il tribunale di Lucca, che ingiungeva alla stessa IT la demolizione delle opere edili abusive, in relazione alle quali, con sentenza n. 447 del 1996, divenuta definitiva il 27.4.1998, la IT era stata dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 20 lett. b) legge 47/1985 e condannata a pena di giustizia con l'ordine di demolizione delle stesse opere abusive. Il tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza dell'11.7.2000, respingeva l'istanza, ritenendo infondati i motivi dedotti dal difensore avverso l'esecuzione dell'ordine di demolizione.
2 - La IT ha proposto ricorso per cassazione contro detta ordinanza, deducendo tre motivi. In particolare lamenta:
a) erronea applicazione dell'art. 39, comma 4, legge 724/1994, giacché aveva presentato domanda di concessione in sanatoria in data 13.1.1995, ricevendo diniego da parte del comune di Pietrasanta solo in data 5.2.1996, e quindi oltre il termine annuale previsto dalla norma citata per la formazione del silenzio-assenso: sicché la concessione silenziosa in tal modo intervenuta era ormai incompatibile con la demolizione;
b) erronea applicazione dell'art. 670 c.p.p. in relazione all'art. 7, ult. comma, legge 47/1985: sostiene al riguardo che il giudice di cognizione l'aveva condannata a demolire il manufatto abusivamente realizzato "al grezzo"; che nelle more del giudizio di cognizione aveva eseguito consistenti opere di ultimazione del fabbricato;
che pertanto la demolizione non poteva essere eseguita su tutto il fabbricato, mancando il titolo esecutivo adeguato (che infatti era limitato al solo manufatto "al grezzo");
c) difetto di motivazione in ordine al punto precedente. Motivi della decisione
3 - Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento giuridico. Va anzitutto osservato che la presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria (risalendo al 13.1.1995), così come l'asserita concessione tacita (che secondo la prospettazione difensiva risale al 13.1.1996) precedono verosimilmente la sentenza di primo grado (n. 447/1996) e il suo passaggio in giudicato (27.4.1998). Si tratta quindi di una vicenda amministrativa che è coperta dal giudicato, e come tale non può essere proposta in sede esecutiva.
Al riguardo, la giurisprudenza di questa corte è univoca, avendo costantemente stabilito che in sede esecutiva non possono sollevarsi questioni concernenti la fase di cognizione e deducibili in questa con i mezzi di gravame previsti dalla legge (cfr. per tutte Sez. 2^, sent. n. 5009 del 17-01-1994, ud. 13-12-1993, Sinibaldi, rv 197033;
Sez. 6^, sent. n. 748 del 09.04.1998, ud. 04.03.1998, Rosi, rv 210408).
In ogni caso, si deve sottolineare che, ai sensi dell'art. 39, comma 4, legge 23.12.1994 n. 724, che ha una formulazione volutamente diversa dalla corrispondente norma dell'art. 35, comma 18, legge 47/1985 (v. Cass. Sez. 3^ n. 2885 del 7.8.1996, c.c. 2.7.1996), i presupposti per la formazione del silenzio assenso non si riducono alla presentazione della istanza di sanatoria, e al decorso del termine di un anno (o di due anni nei comuni con più di 500.000 abitanti), ma comprendono anche il pagamento integrale dell'oblazione dovuta (che non coincide con quella autodeterminata dall'istante, ma è determinata dal comune sulla base delle dichiarazioni dell'istante, purché veritiere e non palesemente dolose), la presentazione della documentazione tecnica e fotografica prescritta e la denuncia tempestiva al catasto.
Nel caso di specie la IT ha provato al giudice dell'esecuzione la realizzazione del primo presupposto (presentazione tempestiva della domanda di sanatoria), ma non degli altri presupposti. Sicché non può dirsi perfezionata la fattispecie amministrativa della concessione tacita in sanatoria.
Resta quindi assorbita l'argomentazione adottata dal giudice dell'esecuzione, secondo cui la concessione tacita andava disapplicata perché si riferiva a un fabbricato ultimato dopo il termine del 31.12.1993, e quindi mancava del requisito temporale prescritto dalla legge per la sanatoria.
Per altro verso, rimane assorbita l'argomentazione prospettata dalla ricorrente, secondo la quale - alla stregua di una giurisprudenza del Consiglio di Stato - decorso il termine perentorio per la formazione del silenzio-assenso è preclusa alla pubblica amministrazione la possibilità di emanare legittimamente un provvedimento di diniego della concessione in sanatoria.
Nei sensi suddetti va modificata la motivazione dell'ordinanza impugnata, a norma dell'art. 619 c.p.p.. 4 - Altrettanto infondato è il secondo motivo dedotto a sostegno del ricorso.
In sintesi, il difensore della IT aveva prospettato al giudice dell'esecuzione che il manufatto per cui era intervenuta condanna definitiva consisteva in un fabbricato in struttura metallica, tamponato su tre lati in muratura, in corso di costruzione alla data del 10.6.1995; che in seguito i lavori erano proseguiti tanto che il fabbricato era stato ultimato e reso abitabile;
che per questi ulteriori lavori era pendente altro processo penale. Poiché le opere così eseguite non erano separabili, il difensore ne concludeva che l'ordine di demolizione non era eseguibile per mancanza di titolo valido.
La tesi non può essere accolta per varie ragioni.
Vero è che l'ordine di demolizione edilizia di cui all'ultimo comma dell'art. 7 legge 47/1985, in virtù della sua natura sostanzialmente amministrativa, sfugge alla regola del giudicato penale, ed è suscettibile di rivalutazione in sede esecutiva;
sicché il giudice dell'esecuzione deve svolgere ogni accertamento sulla esatta individuazione delle cose da demolire.
Ma è altrettanto vero che varie ragioni di ordine logico e teleologico impediscono al giudice dell'esecuzione di dare rilevanza, ai fini della demolizione, alle opere eseguite sullo stesso immobile abusivo nel corso del procedimento di cognizione o dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Infatti - come osserva opportunamente il pubblico ministero requirente - il titolo esecutivo riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna. Il contraro assunto comporterebbe l'effetto paradossale che ogniqualvolta si formi un titolo esecutivo per la demolizione di un edificio abusivo basterebbe aggiungere o modificare anche una piccola parte inscindibile per paralizzare l'ordine di demolizione. Si aggiunga che, secondo la sua ratio evidente, l'obbligo di demolizione che incombe al responsabile di un abuso edilizio si configura come dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi, e come tale ha per oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo della costruzione originaria.
In altri termini, l'oggetto della demolizione è quello definito nella sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta concorde delle parti, che il giudice dell'esecuzione può e deve opportunamente interpretare. Ma questo oggetto comprende naturalmente anche le accessioni nel frattempo intervenute, in virtù del generale principio giuridico della prevalenza, secondo cui accessorium cedit principali, che ha negli artt. 934 - 938 c.c. una rilevante applicazione in tema di proprietà. L'estensione alle opere complementari e accessorie dell'abusività e della soggezione all'obbligo demolitorio statuite per l'opera principale avviene ope iuris in virtù del giudicato già formato, senza la necessità di attendere un eventuale nuovo giudicato sulle opere complementari e accessorie.
5 - Data l'infondatezza giuridica del motivo precedente, resta assorbito l'ultimo motivo di censura, relativo a difetto di motivazione sul punto della estensione del titolo esecutivo della demolizione. In sostanza, per le ragioni suddette, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di "doversi procedere alla mera demolizione del corpo di fabbrica abusivamente realizzato", con motivazione sufficiente e assolutamente corretta sotto il profilo giuridico,.
6 - Il ricorso va quindi respinto. Segue per legge la condanna alle spese del processo. In ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di dover irrogare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2001