Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2001, n. 10248
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Sentenza 18 gennaio 2001

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L'ordine di demolizione della costruzione abusiva previsto dall'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi, e come tale non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo della originaria costruzione.

In tema di condono edilizio ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, i presupposti per la formazione del silenzio assenso comprendono non solo la presentazione della istanza di sanatoria ed il decorso del termine di un anno, ma anche il pagamento integrale dell'oblazione dovuta (come determinata dal comune), la presentazione della documentazione tecnica e fotografica e la denuncia tempestiva al catasto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2001, n. 10248
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10248
    Data del deposito : 18 gennaio 2001

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