Sentenza 4 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell'operatività del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità - previsto dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada - è sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale essendo, invece, irrilevante che, all'esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatorio.
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La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall' art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l'aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di …
Leggi di più… - 2. Ubriaco non ha colpa di un incidente inevitabile (Cass. 17183/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 agosto 2020
Incidente è qualsiasi avvenimento inatteso che interrompe il normale svolgimento della circolazione stradale e che proprio per tale ragione è portatore di pericolo per la collettività: per collegare l'evento alla condotta va, tuttavia, ulteriormente verificata la sussistenza del nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendo certamente giustificarsi l'inflizione di un deteriore trattamento sanzionatorio a carico del guidatore che, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di alcuna connessione con lo stato di alterazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2015, n. 13853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13853 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'ISA Claudio - Presidente - del 04/02/2015
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 233
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 23505/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE;
nei confronti di:
EL ST N. IL 19/06/1981;
avverso la sentenza n. 1140/2013 TRIBUNALE di FIRENZE, del 20/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. FRESE Nadia, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Firenze ha condannato EL NO per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2 bis e 2 sexies, giudicando equivalente la prima di dette aggravanti alle riconosciute attenuanti generiche, e sostituito la pena detentiva e quella pecuniaria ritenuta equa con il lavoro di pubblica utilità.
Il ricorrente si duole dell'errata applicazione delle legge nella quale sarebbe incorso il giudice, avendo egli concesso le attenuanti generiche per la occasionalità della condotta;
motivazione che l'esponente denuncia come meramente apparente, in considerazione del fatto che l'accertamento del reato di cui trattasi non può che essere occasionale;
e perché viola il divieto normativo di rilevanza dell'incensuratezza ai fini della concessione delle attenuanti generiche, ove si dovesse intendere come riferita alla assenza di precedenti penali a carico del prevenuto.
Censura, inoltre, la statuizione con la quale è stata disposta la sostituzione della pena principale con quella del lavoro di pubblica utilità, sulla considerazione che il giudizio di bilanciamento tra circostanze non esclude la ricorrenza dell'aggravante ostativa a tale sostituzione, giusta previsione dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato in parte.
2.1. Il primo motivo non coglie il segno, posto che l'occasionalità nel reato non costituisce parafrasi dello stato di incensuratezza ma piuttosto carattere del reato in rapporto alla complessiva condotta di vita del reo;
sicché essa può essere negata anche per il reato del soggetto incensurato (proprio in tema di guida in statoci ebbrezza si può affermare non occasionale il reato di colui che risulta etilista, pur non avendo riportato condanne in passato per tale reato).
2.2. Per converso, è fondato il secondo motivo. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, proprio in tema di reato di guida in stato di ebbrezza, che ai fini dell'operatività del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità - previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 9 - bis, è sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale essendo, invece, irrilevante che, all'esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatorio (Sez. 4^, Sentenza n. 48534 del 24/10/2013, Bondioli, Rv. 257289). Ed infatti, il giudizio di bilanciamento delle circostanze di per sè non influisce sugli istituti che non si ricollegano al quantum della pena inflitta e le circostanze soccombenti o equivalenti continuano a produrre gli effetti previsti dalla legge, dal momento che anche il giudizio di soccombenza non fa venire meno la sussistenza in concreto della circostanza subvalente ma semplicemente la paralizza e la rende non applicata "quoad poenam". Non si è in presenza, infatti, di una di quelle ipotesi che si discostano dalla regola generale succitata, in cui già la formulazione normativa appare indiziante della volontà del legislatore di ricollegare l'effetto della circostanza al fatto che la stessa sia stata concretamente applicata e non meramente ritenuta dal giudice.
3. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione che dispone la sostituzione della pena principale con quella del lavoro di pubblica utilità; ed il rigetto del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla disposta sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, sostituzione che elimina. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 febbraio 2015. Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2015