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Sentenza 13 ottobre 2023
Sentenza 13 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/10/2023, n. 41725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41725 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: UV RD nato a [...] il [...] RT FA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto likaccoglimento del secondo motivo del ricorso del UV e il rigetto, nel resto, del medesimo ricorso, come pure del ricorso del MA. nf Penale Sent. Sez. 5 Num. 41725 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 12/07/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 maggio 2021, il Tribunale di Milano ha dichiarato NA UV e AN MA -il primo, quale amministratore unico della Welcome Italia s.r.l. dal 9.12.2006 fino al 10.09.2009, il secondo, in qualità di presidente del Collegio sindacale dal 22.11.2007 fino, alla data del fallimento della predetta società, dichiarato il 25 ottobre 2012 - colpevoli del reato di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, ex art. 216, primo comma, n. 2, I. fall. La medesima sentenza ha assolto gli imputati dalle condotte di bancarotta distrattiva loro contestate. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino, nel confermare la decisione di primo grado in punto di affermazione di responsabilità, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti del UV, concedendo le circostanze attenuanti nella massima estensione, confermando nel resto la pronuncia resa in primo grado. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del proprio difensore, Avv. AN Valenza, affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, ci si duole di vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di replicare a una serie di censure dedotte con atto d'appello. In particolare, la difesa reputa del tutto oscuro l'iter motivazionale che ha portato la Corte d'appello a concludere che gli imputati potessero essere a conoscenza del carattere fittizio delle operazioni di finanziamento riportate nei bilanci degli anni 2006 - 2007 dal UV, all'epoca amministratore unico della fallita società Welcome Italia s.r.I., sulla base di documentazione proveniente dall'istituto di credito e per questo assolutamente attendibile. La tesi difensiva insiste sulla riconducibilità delle operazioni fittizie al coimputato SQ, il quale avrebbe agito in concorso con i funzionari degli istituti di credito, laddove UV avrebbe appreso della connotazione fittizia di dette operazioni soltanto in occasione dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari per i reati tributari. 2.2 Col secondo motivo, ci si duole di vizi motivazionali e di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e alla ritenuta recidiva per il MA, malgrado le specifiche censure dedotte in appello su tali profili. Si contesta altresì la mancata rideterminazione della pena nei minimi edittali. 2.3 Con successivo ricorso, il medesimo difensore ha presentato un ulteriore motivo, col quale deduce vizio di motivazione per non avere la Corte d'appello 1 replicato alla richiesta di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 3. Sono state trasmesse le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo del ricorso del UV e il rigetto, nel resto, del medesimo ricorso come pure del ricorso del MA. 4. All'udienza del 12 luglio si è svolta la trattazione orale del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso richiede una analisi distinta in relazione alla posizione dei due ricorrenti, in relazione alla diversa posizione degli stessi e alla diversa specificità della risposta fornita dalla Corte territoriale alle censure sviluppate nell'atto di appello. In particolare, per quanto riguardo il UV, la motivazione della Corte territoriale, pur nella relativa ampiezza argomentativa, indugia essenzialmente sui tratti oggettivi - non controversi - delle parziali scritture contabili rinvenute, la cui inattendibilità è fuori discussione, ma non affronta in termini puntuali il tema del dolo specifico che attribuisce al ricorrente. Le ragioni che hanno indotto il UV ad accettare l'incarico non illuminano infatti la sua consapevolezza del carattere illecito delle operazioni poste in essere dal dominus dell'attività, ossia dallo SQ e, in definitiva, sulla volontarietà di una condotta finalizzata ad assicurare a quest'ultimo ingiusti profitti. La posizione del MA è distinta, in quanto, indipendentemente dalla rilevanza della sua iniziale partecipazione societaria, assume rilievo lo specifico addebito di omessa vigilanza sulla mancata tenuta delle scritture contabili a partire dalla fine del 2009 che, per il periodo nel quale si è sviluppata e per la competenza professionale del MA, è stata razionalmente ritenuta indicativa della sussistenza del concorso del ricorrente anche sul piano soggettivo. 2. Mentre l'accoglimento del primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del UV comporta, con riferimento alla sua posizione, l'assorbimento dei restanti motivi, il rigetto nei confronti del MA impone, nei riguardi di quest'ultimo, l'esame delle doglianze successive. Il secondo motivo è inammissibile, poiché la diversificazione delle due posizioni quanto al riconoscimento dell'estensione applicativa delle circostanze attenuanti 2 Pi generiche scaturisce razionalmente dal distinto comportamento processuale degli imputati, quale valorizzato dalla sentenza impugnata. Ciò posto, il ricorso neppure indica, se non in termini di assoluta genericità, quali elementi suscettibili di positiva valutazione nei riguardi del MA sarebbero stati trascurati dalla Corte territoriale per giungere ad un diverso peso delle circostanze riconosciute sin dal primo grado in regime di prevalenza. Anche la recidiva è razionalmente argomentata alla luce del precedente specifico per bancarotta fraudolenta.-e- A-s, Cot.So dee Tk) Ciò ÀeeAt10 ,k)iit Infine, priva di ogni specificità è la censura concernente la dosimetria della pena che si attesa, quanto alla pena base, nel minimo edittale. 3. Il motivo contenuto nel distinto ricorso - sempre con riferimento alla posizione del solo MA, restando assorbita la doglianza concernente il UV - è inammissibile in quanto la richiesta della non menzione è argomentata in termini puntuali, nell'atto di appello, solo con riferimento alla posizione del UV, soggetto totalmente incensurato. In altri termini, la richiesta è del tutto generica quanto al MA e tanto rende il motivo di appello inammissibile ab origine. Al riguardo, va ribadito che, in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato neppure a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, Rv. 268705; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261423; Sez. 5, n. 18732 del 31/01/2012, Rv. 252522). 4. In conclusione, la sentenza va annullata nei confronti di NA UV con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Al rigetto del ricorso di AN AT segue la sua condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di UV NA con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Rigetta il ricorso di AT AN e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12/07/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto likaccoglimento del secondo motivo del ricorso del UV e il rigetto, nel resto, del medesimo ricorso, come pure del ricorso del MA. nf Penale Sent. Sez. 5 Num. 41725 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 12/07/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 maggio 2021, il Tribunale di Milano ha dichiarato NA UV e AN MA -il primo, quale amministratore unico della Welcome Italia s.r.l. dal 9.12.2006 fino al 10.09.2009, il secondo, in qualità di presidente del Collegio sindacale dal 22.11.2007 fino, alla data del fallimento della predetta società, dichiarato il 25 ottobre 2012 - colpevoli del reato di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, ex art. 216, primo comma, n. 2, I. fall. La medesima sentenza ha assolto gli imputati dalle condotte di bancarotta distrattiva loro contestate. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino, nel confermare la decisione di primo grado in punto di affermazione di responsabilità, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti del UV, concedendo le circostanze attenuanti nella massima estensione, confermando nel resto la pronuncia resa in primo grado. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del proprio difensore, Avv. AN Valenza, affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, ci si duole di vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di replicare a una serie di censure dedotte con atto d'appello. In particolare, la difesa reputa del tutto oscuro l'iter motivazionale che ha portato la Corte d'appello a concludere che gli imputati potessero essere a conoscenza del carattere fittizio delle operazioni di finanziamento riportate nei bilanci degli anni 2006 - 2007 dal UV, all'epoca amministratore unico della fallita società Welcome Italia s.r.I., sulla base di documentazione proveniente dall'istituto di credito e per questo assolutamente attendibile. La tesi difensiva insiste sulla riconducibilità delle operazioni fittizie al coimputato SQ, il quale avrebbe agito in concorso con i funzionari degli istituti di credito, laddove UV avrebbe appreso della connotazione fittizia di dette operazioni soltanto in occasione dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari per i reati tributari. 2.2 Col secondo motivo, ci si duole di vizi motivazionali e di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e alla ritenuta recidiva per il MA, malgrado le specifiche censure dedotte in appello su tali profili. Si contesta altresì la mancata rideterminazione della pena nei minimi edittali. 2.3 Con successivo ricorso, il medesimo difensore ha presentato un ulteriore motivo, col quale deduce vizio di motivazione per non avere la Corte d'appello 1 replicato alla richiesta di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 3. Sono state trasmesse le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo del ricorso del UV e il rigetto, nel resto, del medesimo ricorso come pure del ricorso del MA. 4. All'udienza del 12 luglio si è svolta la trattazione orale del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso richiede una analisi distinta in relazione alla posizione dei due ricorrenti, in relazione alla diversa posizione degli stessi e alla diversa specificità della risposta fornita dalla Corte territoriale alle censure sviluppate nell'atto di appello. In particolare, per quanto riguardo il UV, la motivazione della Corte territoriale, pur nella relativa ampiezza argomentativa, indugia essenzialmente sui tratti oggettivi - non controversi - delle parziali scritture contabili rinvenute, la cui inattendibilità è fuori discussione, ma non affronta in termini puntuali il tema del dolo specifico che attribuisce al ricorrente. Le ragioni che hanno indotto il UV ad accettare l'incarico non illuminano infatti la sua consapevolezza del carattere illecito delle operazioni poste in essere dal dominus dell'attività, ossia dallo SQ e, in definitiva, sulla volontarietà di una condotta finalizzata ad assicurare a quest'ultimo ingiusti profitti. La posizione del MA è distinta, in quanto, indipendentemente dalla rilevanza della sua iniziale partecipazione societaria, assume rilievo lo specifico addebito di omessa vigilanza sulla mancata tenuta delle scritture contabili a partire dalla fine del 2009 che, per il periodo nel quale si è sviluppata e per la competenza professionale del MA, è stata razionalmente ritenuta indicativa della sussistenza del concorso del ricorrente anche sul piano soggettivo. 2. Mentre l'accoglimento del primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del UV comporta, con riferimento alla sua posizione, l'assorbimento dei restanti motivi, il rigetto nei confronti del MA impone, nei riguardi di quest'ultimo, l'esame delle doglianze successive. Il secondo motivo è inammissibile, poiché la diversificazione delle due posizioni quanto al riconoscimento dell'estensione applicativa delle circostanze attenuanti 2 Pi generiche scaturisce razionalmente dal distinto comportamento processuale degli imputati, quale valorizzato dalla sentenza impugnata. Ciò posto, il ricorso neppure indica, se non in termini di assoluta genericità, quali elementi suscettibili di positiva valutazione nei riguardi del MA sarebbero stati trascurati dalla Corte territoriale per giungere ad un diverso peso delle circostanze riconosciute sin dal primo grado in regime di prevalenza. Anche la recidiva è razionalmente argomentata alla luce del precedente specifico per bancarotta fraudolenta.-e- A-s, Cot.So dee Tk) Ciò ÀeeAt10 ,k)iit Infine, priva di ogni specificità è la censura concernente la dosimetria della pena che si attesa, quanto alla pena base, nel minimo edittale. 3. Il motivo contenuto nel distinto ricorso - sempre con riferimento alla posizione del solo MA, restando assorbita la doglianza concernente il UV - è inammissibile in quanto la richiesta della non menzione è argomentata in termini puntuali, nell'atto di appello, solo con riferimento alla posizione del UV, soggetto totalmente incensurato. In altri termini, la richiesta è del tutto generica quanto al MA e tanto rende il motivo di appello inammissibile ab origine. Al riguardo, va ribadito che, in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato neppure a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, Rv. 268705; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261423; Sez. 5, n. 18732 del 31/01/2012, Rv. 252522). 4. In conclusione, la sentenza va annullata nei confronti di NA UV con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Al rigetto del ricorso di AN AT segue la sua condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di UV NA con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Rigetta il ricorso di AT AN e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12/07/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente