Sentenza 14 febbraio 2003
Massime • 1
L'opposizione a decreto penale di condanna può essere proposta oltre che nella cancelleria del GIP che ha emesso il decreto anche in quella dell'ufficio giudiziario in cui si trovano la parte o il suo difensore, atteso che con il termine opponente di cui al comma 1 dell'art. 461 cod. proc. pen. si intende designare la parte in senso processuale,e pertanto non solo l'imputato ma anche il suo difensore
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2003, n. 9914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9914 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. Umberto PAPADIA Presidente
Dott. Antonio ZUMBO Consigliere
Dott. Pierluigi ONORATO Consigliere
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere
Dott. Carlo GRILLO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN DO, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza 12/7/2002 del G.I.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Carlo M. Grillo;
lette le conclusioni del P.G., con cui chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.
La Corte rileva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il G.I.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava inammissibile per tardività l'opposizione proposta da NO EN avverso il decreto penale di condanna n. 2324/2000 del 2/11/2000, ordinando l'esecuzione dello stesso.
Riteneva invero il giudice che, essendo stato notificato il detto decreto il 21/6/2002 e dovendo quindi essere presentato l'atto di opposizione entro il 6/7/2002, non poteva considerarsi tempestiva l'opposizione de qua, in quanto pervenuta al suo ufficio l'11/7/2002; infatti non si poteva tenere conto del deposito della stessa, effettuato il 5/7/2002 presso la Cancelleria del Tribunale di Avellino, atteso che l'art. 461, comma 1, c.p.p. lo consente esclusivamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso il decreto o quella dei Tribunale del luogo in cui si trova l'opponente, e nessuna delle due ipotesi ricorreva nel caso in esame, essendo Avellino solo il luogo di domicilio del difensore. Contro tale provvedimento ricorre per cassazione il NO, chiedendone l'annullamento, in primo luogo, per violazione della citata norma processuale che, quando parla di "opponente", intende riferirsi non solo all'imputato, ma anche al suo difensore, per cui l'opposizione, in quanto presentata il 5/7/2002, doveva ritenersi tempestiva.
In secondo luogo il ricorrente eccepisce la nullità del decreto penale per violazione dell'art. 460, lett. b) e c), c.p.p., essendo generica l'enunciazione del fatto, essendo indicata in via alternativa la condotta dell'agente e non ricorrendo gli elementi costitutivi dei reati in questione.
In via gradata, il NO eccepisce l'incompetenza territoriale dell'autorità inquirente o decidente, nonché la nullità della procedura per avvenuto espletamento di esame irripetibile senza il suo intervento.
Il ricorso merita accoglimento.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che col termine "opponente", usato dall'art. 461, comma 1, c.p.p., si intende designare non solo l'imputato, ma anche il suo difensore, e cioè la parte in senso processuale (Sez. III, 30 giugno 1999, n. 2335, Veneri). Ne consegue che - sempre ai sensi della predetta norma - l'opposizione a decreto penale di condanna si intende ritualmente presentata, oltre che nella cancelleria del G.I.P. che ha emesso il decreto, anche in quella del Tribunale (o Giudice di pace) in cui si trova l'opponente (parte o suo difensore).
Ciò premesso, l'opposizione de qua deve ritenersi ritualmente proposta, essendo stata presentata (il 5/7/2002) presso la cancelleria del Tribunale di Avellino, luogo del domicilio del difensore di NO EN, per cui essa è tempestiva, considerando che il decreto penale è stato notificato in data 21/6/2002.
Ad identica conclusione si perviene rilevando che l'opposizione a decreto penale di condanna costituisce un mezzo ordinario di impugnazione, e ad essa deve ritenersi applicabile la disciplina Generale delle impugnazioni, dunque anche l'art. 582, comma 2, c.p.p., secondo cui le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento. L'ordinanza impugnata, dunque, che ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché tardiva, deve essere annullata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torre Annunziata. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 MARZO 2003 .