Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2003, n. 7584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7584 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALINA IN NOME DEL POPOLO ITALINO LA CORTE SUPREUPR 0 7 5 8 4 / 0 3 SEZION LA ORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 17266/01 Consigliere Cron.16725 Dott. Bruno BATTIMIELLO 1 Consigliere Dott. Raffaele FOGLI Rep. Dott. Grazia CATALDI - Consigliere Ud. 14/11/02 Rel. Consigliere Dott. Camilla DI IASI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: SUPERMERCATI PAM SPA, in persona del legale h rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO GRAZIANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO OLIVETTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DE LI SE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI SANTI COSMA E DAMIANO N. 46, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO DURANTE, rappresentata e difesa 2002 4582 dall'avvocato BRUNO DURANTE, giusta delega in atti;
-1- 1 i. controricorrente avverso la sentenza n. 96/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 29/06/00 - 81/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito l'Avvocato GRAZIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO d'appello di Milano rigettava La Corte l'impugnazione proposta dalla s.p.a. Supermercati PAM avversO la sentenza pretorile che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato alla dipendente EP De LI, condannando la predetta società alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18 1. n. 300 del 1970. In particolare, il giudice d'appello confermava la declaratoria di illegittimità del licenziamento, ritenendo verosimile, sulla base della dinamica dall'esperita deg i accadimenti come emergent istruttoria, che il fatto contestato alla De LI (mancato pagamento del prezzo di un pezzo di carne ritirato al banco macelleria del supermercato dove lavorava) non fosse intenzionale, bensì dovuto ad una dimenticanza. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società; resiste la De LI con controricorso successivamente illustrato dal deposito di memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo la società ricorrente 3 censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, in particolare rilevando che il giudice d'appello avrebbe ritenuto che l'omesso pagamento della carne potesse essere stato dimenticanza ella base di una determinato da una erronea interpretazione della testimonianza resa dalla cassiera del supermercato, e senza tenere nel le argomentazioni portate debito conto dall'appellante per confutare la tesi della possibile dimenticanza. La censura proposta è infondata e inammissibile sotto diversi profili. Giova innanzitutto rilevare che spetta esclusivamente al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, esaminare e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione (v., tra le tante, Cass. n. 5964 del 2001 RV 546251; n. 5231 del 2001 RV 536392) e che la545751; n. 6023 del 2000 RV censura di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto 4 il profilo logico formale e della correttezza giuridica, in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti rilevabile d'ufficio, le argomentazioni svolte dal giudice di merito. (v., tra le tante, Cass. n. 5806 del 2000 RV 536252; n. 9716 del 2000 RV538742; n. 14858 del 2000 RV 541772). Tanto premesso, è da rilevare che la motivazione della sentenza impugnata consente di identificare il procedimento logico - giuridico posto a base della decisione e non si presenta né carente né intimamente contraddittoria, mentre la proposta dalla società ricorrente si censura risolve, inammissibilmente, nella prospettazione di una diversa lettura e di un diverso coordinamento dei molteplici dati acquisiti al processo, ritenuti dalla parte più appaganti, laddove tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento, atteso che alla cassazione della sentenza per vizio di motivazione si può giungere solo quando tale vizio emerga dallo stesso ragionamento decisorio (che si 5 presenti incompleto, illogico o inconvente) e non anche quando il giudice di merito si sia limitato ad attribuire agli elementi valutati un valore ed un significato difforme dalle aspettative e deduzioni della parte (v. in tal senso, tra le altre, Cass. n. 3904 del 2000 RV 535213 e n. 350 del 2002 RV 551532). Giova aggiungere che la ricorrente, proponendo diversa interpretazione della deposizione resa una dalla cassiera del supermercato, non ha riportato per esteso la suddetta prova testimoniale (come avrebbe dovuto, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione), ma si è limitata a riportarne soltanto un brano, impedendo così a questo giudice di legittimità (che, in relazione al vizio dedotto, non può accedere alla lettura integrale degli atti) di apprezzarne il valore e la decisività in relazione all'intero contrasto. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte: Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al 6 pagamento delle spese processuali del presente che liquida in Euro 10,00 , oltre giudizio, che liquida in Euro 2000 per onorari. Così deciso in Roma il 14.11.2002. Mile ireeces to il Presidente: U hauelle Il Cors. estensore IL GANCE LIERE ove Concelleria 1.5 MAG. 2003 CANCELLORE Luene faille моя 7