CASS
Sentenza 25 settembre 2023
Sentenza 25 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/2023, n. 38966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38966 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di OL AT, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 6/6/2022 della Corte di Appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore dell'imputato, avv. Francesco Mascoli, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio. Penale Sent. Sez. 2 Num. 38966 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 14/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La -Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato e riconosciuto in forma attenuata dalla lieve entità (art. 648 comma quarto, cod. pen.) e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, rigettando anche la richiesta qualificazione del fatto come contravvenzione prevista dall'art. 712 cod. pen. (incauto acquisto). 1.1. Deduce il difensore a sostegno della impugnazione i seguenti argomenti, in appresso sintetizzati secondo quanto prescrive l'art 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: a) violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) per la errata convinzione che l'ipotesi attenuata della ricettazione (oggi art. 648 comma quarto cod. pen.) non potesse rientrare, per limiti edittali, nel novero dei reati suscettibili del riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131 bis. cod. pen.); b) violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice, per non aver qualificato il fatto come incauto acquisto (art. 712 cod. pen.). 2. Il primo motivo di ricorso è fondato, resta assorbito il secondo, essendosi il reato prescritto entro il 2 settembre 2022. 2.1. La Corte di appello motivava il rigetto del richiesto riconoscimento della causa di non punibilità, per la particolare tenuità dell'offesa, giacché l'art. 131 bis cod. pen. stabilisce espressamente al primo comma che la causa di non punibilità per tenuità del fatto è applicabile, in astratto, a tutti i reati "per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena". Il successivo comma quarto aggiunge poi che "ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale". Ergo, la particolare causa di non punibilità (introdotta nell'ordinamento penale con D.L.vo del 16 marzo 2015, n. 28) non era (ad avviso della Corte) applicabile ai reati puniti con pena detentiva superiore a cinque anni di reclusione, anche se tale pena risulti dalla applicazione di un'attenuante ad effetto speciale. 2.2. La difesa, con i motivi di ricorso, ha ricordato l'intervento della Corte costituzionale, che con sentenza n. 156, depositata il 21 luglio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 30) del 22 luglio 2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, inserito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non 2 punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera - m), della legge 28 -aprile 2014, n. 67»,- nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. Dunque, la causa di non punibilità per la "particolare tenuità del fatto" era (già in allora) applicabile al reato di ricettazione attenuata, previsto dal secondo comma (oggi quarto) dell'articolo 648 del codice penale, e a tutti i reati per i quali, non essendo previsto un minimo edittale di pena detentiva, si applica il minimo assoluto di 15 giorni di reclusione, pur essendo previsto un massimo superiore a cinque anni. La Corte costituzionale ha osservato che, con la scelta di consentire l'irrogazione della pena detentiva nella misura minima assoluta (15 giorni di reclusione), il legislatore ha riconosciuto che alcune condotte possano essere della più tenue offensività. Per esse, quindi, è irragionevole escludere a priori l'applicazione della causa di esclusione della punibilità. 2.3. Nella presente fattispecie processuale la difesa ha pure osservato che l'intervento della Corte costituzionale (in G.U. del 22 luglio 2020) ha preceduto di quasi due anni la decisione di merito impugnata (6/6/2022), talché la Corte di appello aveva l'obbligo di apprezzarne gli effetti sulla regiudicanda. 2.4. Non ricorrendo ipotesi di inammissibilità del ricorso, la decisione di merito sull'accertamento del fatto e l'attribuzione della penale responsabilità non cristallizza i suoi effetti alla data di emissione della sentenza di appello. Il decorso del tempo successivo a tale evento può essere quindi efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez. U. n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tornei, Rv. 271965, in motivazione). In assenza di cause che possano aver determinato sospensione del corso della prescrizione, deve quindi dichiararsi la estinzione del reato commesso entro il 2 settembre 2012, per la prescrizione intervenuta entro il 2 settembre 2022. Né dagli atti sgorga, in relazione al delitto di ricettazione, quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito che legittimano la decisione indicata al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Stante la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. 4. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito dalla natura rescissoria della decisione. 3 5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la -motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore dell'imputato, avv. Francesco Mascoli, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio. Penale Sent. Sez. 2 Num. 38966 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 14/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La -Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato e riconosciuto in forma attenuata dalla lieve entità (art. 648 comma quarto, cod. pen.) e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, rigettando anche la richiesta qualificazione del fatto come contravvenzione prevista dall'art. 712 cod. pen. (incauto acquisto). 1.1. Deduce il difensore a sostegno della impugnazione i seguenti argomenti, in appresso sintetizzati secondo quanto prescrive l'art 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: a) violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) per la errata convinzione che l'ipotesi attenuata della ricettazione (oggi art. 648 comma quarto cod. pen.) non potesse rientrare, per limiti edittali, nel novero dei reati suscettibili del riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131 bis. cod. pen.); b) violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice, per non aver qualificato il fatto come incauto acquisto (art. 712 cod. pen.). 2. Il primo motivo di ricorso è fondato, resta assorbito il secondo, essendosi il reato prescritto entro il 2 settembre 2022. 2.1. La Corte di appello motivava il rigetto del richiesto riconoscimento della causa di non punibilità, per la particolare tenuità dell'offesa, giacché l'art. 131 bis cod. pen. stabilisce espressamente al primo comma che la causa di non punibilità per tenuità del fatto è applicabile, in astratto, a tutti i reati "per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena". Il successivo comma quarto aggiunge poi che "ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale". Ergo, la particolare causa di non punibilità (introdotta nell'ordinamento penale con D.L.vo del 16 marzo 2015, n. 28) non era (ad avviso della Corte) applicabile ai reati puniti con pena detentiva superiore a cinque anni di reclusione, anche se tale pena risulti dalla applicazione di un'attenuante ad effetto speciale. 2.2. La difesa, con i motivi di ricorso, ha ricordato l'intervento della Corte costituzionale, che con sentenza n. 156, depositata il 21 luglio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 30) del 22 luglio 2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, inserito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non 2 punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera - m), della legge 28 -aprile 2014, n. 67»,- nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. Dunque, la causa di non punibilità per la "particolare tenuità del fatto" era (già in allora) applicabile al reato di ricettazione attenuata, previsto dal secondo comma (oggi quarto) dell'articolo 648 del codice penale, e a tutti i reati per i quali, non essendo previsto un minimo edittale di pena detentiva, si applica il minimo assoluto di 15 giorni di reclusione, pur essendo previsto un massimo superiore a cinque anni. La Corte costituzionale ha osservato che, con la scelta di consentire l'irrogazione della pena detentiva nella misura minima assoluta (15 giorni di reclusione), il legislatore ha riconosciuto che alcune condotte possano essere della più tenue offensività. Per esse, quindi, è irragionevole escludere a priori l'applicazione della causa di esclusione della punibilità. 2.3. Nella presente fattispecie processuale la difesa ha pure osservato che l'intervento della Corte costituzionale (in G.U. del 22 luglio 2020) ha preceduto di quasi due anni la decisione di merito impugnata (6/6/2022), talché la Corte di appello aveva l'obbligo di apprezzarne gli effetti sulla regiudicanda. 2.4. Non ricorrendo ipotesi di inammissibilità del ricorso, la decisione di merito sull'accertamento del fatto e l'attribuzione della penale responsabilità non cristallizza i suoi effetti alla data di emissione della sentenza di appello. Il decorso del tempo successivo a tale evento può essere quindi efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez. U. n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tornei, Rv. 271965, in motivazione). In assenza di cause che possano aver determinato sospensione del corso della prescrizione, deve quindi dichiararsi la estinzione del reato commesso entro il 2 settembre 2012, per la prescrizione intervenuta entro il 2 settembre 2022. Né dagli atti sgorga, in relazione al delitto di ricettazione, quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito che legittimano la decisione indicata al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Stante la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. 4. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito dalla natura rescissoria della decisione. 3 5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la -motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2023.