Sentenza 5 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3138 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POPOLO IT81 38 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI ASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 13352/99 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron. 7256 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 04/12/01 CELLERINO Rel. Consigliere Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
AR IN, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ANGELO COPPOLA, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 avversO la sentenza n. 478/99 del Tribunale di LECCE, 4740 -1- depositata il 16/03/99 R.G.N. 51/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO%;B udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del terzo e quarto motivo del ricorso, rigetto del resto. -2- R.G. n. 13352/99 Svolgimento del processo Il Ministero dell'Interno affida a quattro motivi di ricorso per cassazione l'im- pugnazione della sentenza del Tribunale di Lecce descritta in epigrafe che, accogliendo l'appello della sig.ra AS LL, le ha attribuito, in irabilita' conformità alla rinnovata ctu, la pensione di invalidità civile a decorrere dal 1° aprile 1998. L'intimata si è costituita con controricorso. Motivi della decisione Con i primi due motivi di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazio- ne dell'art. 12 della 1. 118/71 e del decreto del Ministro della sanità 5.2.1992, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nonché motivazione omessa in- sufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia (art. 360, n.
5. cod. proc. civ.), la difesa erariale contesta il recepimento delle con- clusioni dell'Ausiliare nominato in appello, a fronte delle divergenti valuta- zioni del precedente CTU, osservando che il giudizio di totale invalidità ap- pare ingiustificato in relazione alle malattie accertate (obesità con compli- canze atrofiche, associata a cardiopatia ipertensiva). Questi due motivi sono manifestamente infondati Invero, è appena il caso di ricordare che il controllo di legittimità compiuto dalla Corte di cassazione non consente di riesaminare e di valutare autono- mamente il merito della causa, ma consiste nella verifica, sotto il profilo formale e della correttezza giuridica, dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice d'appello. Pertanto, nel caso in cui il giudice di merito si basi, in un giudizio in materia d'invalidità pensionabile, sulle conclusioni del Consulente tecnico d'ufficio, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciata in cassazione è necessario che sia- no riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della par- te. (v., ex multis, Cass. 11 gennaio 2000, n. 225; 9 marzo 2001, n. 3519) Con il terzo e quarto motivo l'Amministrazione contesta la violazione del- l'art. 12 della 1. 118/71 e 2697, cod. civ., ed omessa motivazione, denuncian- do, in modo unitario, la mancata valutazione, da parte del Tribunale, degli al- tri requisiti, fra cui quello reddituale, quali elementi costitutivi del preteso di- ritto. In materia di pensione d'inabilità o d'assegno d'invalidità, rispettivamente previsti, a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dagli artt. 12 e 13 del- la Legge 30 marzo 1971 n. 118, il cosiddetto requisito economico integra (diversamente dal requisito reddituale riguardo alle prestazioni pensionisti- che dell'I.N.P.S.) non già una mera condizione d'erogabilità della prestazione ma al pari del requisito sanitario un elemento costitutivo della pretesa, la - - mancanza del quale è deducibile, o rilevabile d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio. (v. ex multis, Cass., 13 aprile 1995, n. 4217). Peraltro, tale deducibilità o rilevabilità d'ufficio sono da rapportare alle pre- clusioni determinatesi nel processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno formatosi - ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda dell'assistita all'esito della verifica del solo requisito sanitario - per effetto della mancata impugnazione, da parte dell'Amministrazione della de- cisione implicita (inerente un'indispensabile premessa o presupposto logico- giuridico della pronuncia) sull'esistenza del requisito economico. Per contro, avendo il giudice di primo grado rigettato la domanda ed essen- dosi la LL limitata ad appellare la sentenza (v. sentenza impugnata, svol- gimento del processo) esclusivamente con riferimento alla sussistenza del requisito sanitario, bene l'Avvocatura ha censurato la sentenza che non ha 4C. preso in considerazione l'esistenza del requisito economico o reddituale, qua- le elemento costitutivo, come detto, della fattispecie, denunciando il vizio di omesso esame di punto decisivo. Né la circostanza, riferita nel controricorso, che l'interessata avesse, a suo tempo, prodotto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (c.d. autocertifi- cazione) circa la sua situazione patrimoniale, può surrogare la denunciata omissione, non avendo mai il contenuto di tale documento formato oggetto di analisi da parte di alcun giudice di merito. La sentenza deve essere, conseguentemente, cassata sotto quest'ultimo profi- lo e rimessa, per un nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Lecce, che si at- terrà al principio sopra enunciato, regolando infine le spese processuali di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso e accoglie i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d'appello di Lecce. Così deciso in Roma il 4 dicembre 2001. Il Consigliere est.) Il Presidente incendo ES Stilline 0 D 1 Palline 5