Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2001, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBB01 3 33 / 0 1 IN NOME DE POPO O ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G. N. 10368/98 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Cron. 2743 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Rep. Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Ud. 28/11/00 Dott. Raffaele FOGLIA - Rel. Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA UFFICIO COPIE Richiesta cop ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti 300 - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS GEN. 2001 il persona del legale rappresentante pro tempore, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, LIRE 3000 CANCELLERIA presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GORGA VINCENZA, PICCIOTTO UMBERTO LUIGI, giusta FABIANI GIUSEPPE, CG575387 delega in atti;
- ricorrente
contro
CONTI ROSARIO;
2000 intimato 4933 avversO la sentenza n. 187/97 del Tribunale di -1- CALTAGIRONE, depositata il 10/06/97 R.G.N. 174/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato GORGA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore GAMBARDELLA che ha concluso Generale Dott. Vincenzo per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 10368/98 Svolgimento del processo L'INPS ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, dolendosi che il Tribunale di Caltagirone (esclusa, in adesione alla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n.6491 del 1996, la decadenza ex artt. 47 d.p.r. 1970/n.639 e d.l. 1991/n.103, convertito con legge 1991/n.166) abbia riconosciuto a TI OS (appellante) la rivalutazione, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.497 del 1988, dell'indennità di disoccupazione (anche) per settantantanove giornate per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 nonché per settantotto giornate per l'anno Freep 1991, oltre interessi. L'intimato (cui il ricorso è stato ritualmente notificato) non si è costituito. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS -denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 2697 cod. civ., e vizio di motivazione- lamenta che il Tribunale non abbia verificato la sussistenza del presupposto di détta rivalutazione, e cioè la effettiva percezione, da parte dell'assicurato, dell'indennità da rivalutare (in quanto erogata nella misura di lire ottocento giornaliere). Deduce, in estrema sintesi, che l'onere di provare tale presupposto gravava sulla parte richiedente la rivalutazione e che il Tribunale ha erroneamente ritenuto pacifica, in quanto dall'Istituto in primo grado, l'anzidettanon contestata percezione, la quale -indipendentemente dalle deduzioni dell'Istituto medesimo in risposta all'appello avversario- avrebbe invece dovuto essere verificata d'ufficio, con eventuale esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 421 cod. proc. civ.. 2. Il ricorso non merita accoglimento. тиц Va anzitutto precisato che l'affermazione dell'INPS secondo cui l'effettiva percezione dell'indennità di disoccupazione nella somma di lire ottocento giornaliere costituisce fatto costitutivo della domanda di rivalutazione ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.497 del 1988 non è corretta e che fatto costitutivo di tale domanda va ritenuto, invece, il diritto a percepire l'indennità da rivalutare, spettando détta rivalutazione anche all'avente diritto all'indennità di disoccupazione al quale tale indennità in Jueg concreto tale indennità, pur spettante, non sia stata in concreto corrisposta neppure nell'esiguo importo originario. Cionondimeno, intendendo l'assunto dell'INPS come indicativo della necessità di verificare la sussistenza del diritto 4 all'indennità di disoccupazione, ed il riferimento all'effettiva percezione della somma di lire otto cento giornaliere come riferimento a circostanza dimostrativa della sussistenza di tale diritto, è sufficiente, per disattendere il ricorso dell'Istituto, richiamare il principio -pacifico nella giurisprudenza della Corte (v. Cass. 13 febbraio 1999 n.1213, 6 marzo 1986 n.1488, 6 marzo 1982 n. 1435, 22 marzo 1979 n.1664)- che l'onere probatorio gravante sull'attore non si estende ai fatti costitutivi della domanda che siano stati esplicitamente 0 implicitamente ammessi dal convenuto ed osservare che la circostanza, riferita nella sentenza impugnata, тиу dell'ammissione, da parte dell'INPS in primo grado, dell'avvenuta erogazione dell'indennità da rivalutare non contestata dall'Istituto ricorrente;
il quale, inoltre, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (v. Cass. 13 settembre 1999 n.9734, 23 febbraio 2000 n.2048) non precisa né l'atto né i termini in cui nel giudizio di appello si sarebbe concretizzata la contestazione (cui la narrativa della sentenza accenna in termini estremamente generici) dell'assicurato, della dell'effettiva percezione, da parte stessa indennità.
3. Il rigetto dell'impugnazione non comporta alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità, ما 5 non essendovi stata costituzione dell'intimato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 28 novembre 2000 CO LI IS RA Il Cons. Est. Il Presidente Penye IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Deporte Galeria 30 GEN. 2001 ogg _ABORATORE S E R CANCELLERIA P U T ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGINI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N: 533 6