Sentenza 20 dicembre 2012
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione dell'art. 135 cod. pen. mil. pace, che punisce il militare che imbarchi arbitrariamente mezzi o passeggeri a bordo di navi o aeromobili militari, non é necessario, che la condotta sia finalizzata a profitto per sé o per altri. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la finalità di risanamento della contabilità dell'organismo di supporto logistico non incida sull'elemento soggettivo, implicando quest'ultimo la sola consapevolezza della contrarietà degli imbarchi alla normativa di riferimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2012, n. 8993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8993 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2012 |
Testo completo
- 89 9 3/1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEI 20/12/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA -Presidente - N. 1115/2012 Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Dott. MASSIMO VECCHIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 46249/2012 - Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - Dott. MONICA BONI - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) IA NZ N. IL 02/03/1968 2) SS IO N. IL 18/12/1971 avverso la sentenza n. 58/2012 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del 25/09/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA M. Flamin GeneUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per l'inemain Non d мого ок དཔ། ས Viver til AL AM , cand or change of exti n 200s. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Pescianellé e Sena r RITENUTO IN FATTO La Corte militare di appello ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale militare di Verona il 23 novembre 2011, nei confronti di NC AL e GI AL, per il reato di concorso continuato in imbarco clandestino di merci, pluriaggravato;
ma ha ridotto la pena a mesi otto e giorni quindici di reclusione per NC AL e a mesi dieci e giorni quindici di reclusione per GI AL, previa dichiarazione di non doversi procedere, in ragione dell'intervenuta estinzione per prescrizione, in ordine ad alcuni episodi di imbarco, e cioè quelli avvenuti dal 23 dicembre 2004 al 17 marzo 2005. È stato accertato che lo AL, capo di 1° classe, e l'AL, tenente di vascello, entrambi in servizio sulla nave scuola "Amerigo Vespucci" di stanza a La Spezia, hanno imbarcato arbitrariamente a bordo della nave, sfruttando le rispettive qualità l'uno (lo - AL) di gestore dell'organismo di supporto logistico di bordo (sala convegno e spaccio) e l'altro (l'AL) di capo servizio amministrativo -, merci destinate ad essere poste abusivamente in vendita, e ciò per fini di esclusivo profitto personale, con le aggravanti di essere entrambi militari rivestiti di un grado e per il solo AL di aver concorso nel reato con un inferiore, fatti commessi in La Spezia sino a fine giugno 2005. L'imputato AL ha ammesso di avere imbarcato merce, intrattenendo rapporti commerciali personali con tale TR, titolare dell'attività con ditta "Outsider"; ha riconosciuto di aver così posto in essere una vendita parallela, cioè la vendita a bordo di merce dell'azienda "Outsider", non contabilizzata dalla "Amerigo Vespucci" e ciò per ripianare, con il ricavato, gli ammanchi trovati all'inizio della gestione. Ha quindi affermato che l'AL era a conoscenza di tutto e partecipe del piano di risanamento. L'intera gestione amministrativo-contabile della nave "Amerigo Vespucci" era carente, da molto prima che lo AL assumesse l'incarico, e ciò è stato accertato dall'apposita Commissione d'inchiesta nominata nel febbraio 2006 dal comandante del Dipartimento Alto Tirreno, dopo che il tenente di vascello PA, succeduto nell'incarico all'AL, ebbe a segnalare irregolarità contabili e la non corrispondenza fra i beni esistenti e quelli figuranti nella contabilità. In questa situazione, lo AL non tentò di trarre vantaggi personali, ma si mosse, effettuando gli imbarchi anomali di merce, al solo fine di ripianare il deficit, e quindi di regolarizzare la situazione, ma finì con l'aggravare la situazione di confusione contabile. Detta finalità non esclude però il dolo del reato di imbarco clandestino, che ebbe ad oggetto grandi quantità di merce, tutta ingombrante, in parte infiammabile, in parte anche soggetta ad aumento di peso se messa a contatto con l'acqua, e che quindi offese l'interesse, protetto dalla norma incriminatrice, costituito dal servizio militare, sotto il profilo del regolare svolgimento della navigazione marittima o aerea. In ordine, poi, alla posizione dell'AL, la Corte di appello ha rigettato la richiesta istruttoria, riguardante l'esame di due testimoni (SO e NO), il primo già 212. ampiamente sentito nel corso del giudizio di primo grado. Ha sul punto rilevato che la questione dello sbarco della merce, abusivamente imbarcata, avvenuto nel porto di Livorno è علانات stata sufficientemente approfondita e che non è necessario approfondire il tema delle prassi dell'Accademia navale nel porto di Livorno relativamente alle operazioni di sbarco degli allievi, degli istruttori e dei Comandanti con tutti i loro bagagli e il materiale didattico. Ha poi rigettato l'eccezione di nullità per omessa considerazione di una memoria difensiva contenente alcuni rilievi critici sulla ricostruzione dei fatti, ed ha precisato, ripercorrendoli criticamente, che nessuno di quei rilievi fu trascurato nella motivazione della sentenza impugnata, anche se la memoria non fu citata espressamente. Ha pure esaminato la questione di nullità della sentenza impugnata, dedotta sotto il profilo della illogicità insufficienza e inesistenza della motivazione, ed ha qualificato la censura come rilievo inerente al merito. Ha quindi preso in considerazione i dati probatori alla luce dei rilievi difensivi ed è pervenuta alla conclusione che le dichiarazioni dello AL sono connotate da spontaneità, precisione, completezza e coerenza, ed, ancora, che la chiamata di correo nei confronti dell'AL ha trovato plurimi riscontri esterni. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Pesciarelli, NC Ialogno, deducendo: difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento teleologico del reato di imbarco clandestino. La norma incriminatrice punisce le condotte di strumentalizzazione del viaggio per finalità estranee agli scopi istituzionali della forza armata, e non tanto, o non solo, quelle che alterano il regolare svolgimento del servizio. Come affermato nella stessa sentenza di condanna, il ricorrente non ha tratto né ha tentato di trarre vantaggio personale, quindi la sua condotta è rimasta priva di penale rilevanza. Inoltre, la norma richiede la consapevolezza in capo all'agente dell'arbitrarietà della condotta, ma nel caso di specie il ricorrente ha agito al solo scopo di sanare il disastroso deficit della gestione dell'organismo di supporto logistico (OSL), ereditato dalle precedenti gestioni, sicché quando si determinò ad effettuare l'imbarco non intese strumentalizzare la navigazione a mere finalità economiche personali, né, tanto meno, violare le norme che presiedono al regolare svolgimento del servizio. Il beneficio economico che sarebbe derivato per la gestione OSL della nave "Amerigo Vespucci" e la sostanziale, informale acquiescenza della catena di comando fecero sì che il ricorrente non potesse percepire l'arbitrarietà e/o illegittimità della sua condotta. La Corte di appello ha poi errato nell'affermare che il ricorrente agì con consapevolezza dell'impunità, appunto perché si determinò soltanto per la preponderante convinzione di operare nell'interesse e per il bene della nave;
ed ha errato nel dedurre l'intensità del dolo dal fatto che i carichi della merce avvennero alla luce del sole, perché detta circostanza prova, invece, l'esatto contrario, e cioè l'assenza di dolo. Ha poi proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Serra, GI AL, deducendo: difetto di motivazione e violazione di legge. La Corte di appello ha operato una errata ricostruzione dei fatti ed è pertanto giunta a conclusioni carenti, 3 Will contraddittorie, illogiche, ed in palese contrasto fra loro e, particolarmente, con gli atti del processo. Non è coerente con le risultanze probatorie l'affermazione dell'inesistenza dei vari registri e della confusione contabile, asseritamente accertata dalla Commissione d'inchiesta. Ancora, le prove raccolte, specie quelle testimoniali, hanno dimostrato che il ricorrente non poteva aver modo di accorgersi dell'esistenza di merce abusivamente imbarcata. Inoltre, la Corte di appello ha malinteso le risultanze probatorie circa l'episodio dello sbarco nel porto di Livorno, non comprendendo che il ricorrente ordinò ad alcuni marinai della nave di aiutare il personale dell'Accademia nelle operazioni di sbarco dei numerosi e voluminosi scatoli contenenti il materiale in disponibilità degli allievi e dell'Accademia, e non certo di procedere allo sbarco delle merce del TR. Non ha poi considerato tutti gli elementi che rivelano come il coimputato AL abbia mentito, e ciò per accreditare la tesi di aver voluto ripianare i debiti della precedente gestione, e come abbia mentito anche il TR per avvalorare l'esistenza di un suo credito per la merce ceduta. E ha trascurato di considerare che l'AL, che si imbarcò sulla nave "Amerigo Vespucci" dopo che altri aveva già commesso le irregolarità contabili e gestionali di cui più volte si è detto, non aveva alcun interesse a partecipare al piano di risanamento della contabilità OSL, secondo gli intendimenti del coimputato AL. Quest'ultimo, raggiunto inizialmente anche dalle imputazioni di peculato e di truffa, imbastì la tesi del ripianamento della contabilità OSL per sfuggire agli accertamenti, esponendosi alle responsabilità, non altrimenti evitabile, per i fatti di imbarco clandestino. Lo AL ha pure sostenuto di avere operato con l'avallo del Comando della nave, anzi di tutti i vari Comandi che si sono succeduti, e la Corte di appello è incorsa in manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha, da un lato, affermato che l'aspetto della vicenda che vede la chiamata in causa dei Comandanti è delicato ed è rimasto ai margini e, dall'altro, ne ha valutato la scarsa rilevanza ai fini degli apprezzamenti circa la credibilità delle dichiarazioni dello AL. Non ha spiegato perché il TR e lo AL non furono in grado di precisare i ricavi ottenuti dal commercio dei beni clandestinamente imbarcati, seppure abbia prestato fede al fatto che lo AL fu mosso soltanto dalla finalità di ripianare gli ammanchi della precedente gestione;
perché mai il TR accettò una restituzione soltanto parziale della merce e non pretese che i Comandanti, a conoscenza delle vendite parallele, intervenissero sullo AL perché restituisse l'intero; perché fu lasciata, a bordo della nave, una parte della merce, dato giustificabile soltanto col fatto che lo AL rimaneva come gestore sulla nave. Il vero è che il ricorrente ha saputo dell'esistenza di merce clandestinamente imbarcata soltanto alla fine di dicembre 2005, proprio quando ne è venuto a conoscenza il tenente PA, che poi gli è succeduto nell'incarico a bordo della nave. La Corte di appello ha frainteso le dichiarazioni del testimone marinaio LV, per la parte in cui questi ha riferito di avere in un'occasione consegnato all'AL, in assenza dello AL, il ricavato, di elevato importo, delle vendite di oggettistica fatte sulla nave, perché non ha tenuto conto che il LV ha pure dichiarato che fu una sua isolata e azzardata iniziativa. Ancora, la Corte di appello ha valorizzato la deposizione del testimone RI, designato dalla Marina militare a svolgere accertamenti, che ha riferito che durante la gestione dello AL i prezzi della merce in vendita erano stati eccessivamente ricaricati, sì che i militari si erano lamentati con l'AL, tanto che lo AL aveva restituito a molti di loro il denaro, dicendo che c'era stato un errore;
ma ha trascurato che le lamentele erano tutte riferite agli articoli di generi alimentari, estranei alla merce oggetto di vendite parallele, e che la restituzione dei soldi avvenne in relazione alla vendita di alcool puro, genere contingentato peraltro non di pertinenza dell'AL, ma del Comandante in seconda. Mancata assunzione di prova decisiva richiesta dalla parte. La Corte di appello avrebbe dovuto ammettere la testimonianza del comandante NO, comandante degli allievi imbracati sulla nave, perché questi sollecitò l'AL affinché procurasse aiuto per le operazioni di sbarco nel porto di Livorno degli allievi e del voluminoso e ingente materiale al seguito. E parimenti decisiva era la riassunzione della prova testimoniale del SO, le cui dichiarazioni sono state fraintese dalla Corte di appello, perché questi ha attribuito l'ordine di sbarco della merce clandestinamente imbarcata allo AL, in ciò confermato dalle dichiarazioni del TR. CONSIDERATO IN DIRITTO I motivi di doglianza sono per alcuni aspetti manifestamente infondati, per altri articolano questioni di mero fatto che non possono essere oggetto del controllo di legittimità. Relativamente al ricorso dello AL questa Corte rileva che la disposizione incriminatrice, di cui all'art. 135 c.p.m.p., punisce il militare che imbarchi arbitrariamente merci o passeggeri a bordo di navi o aeromobili militari, e non richiede che la condotta sia finalizzata a profitto per sé o per altri. L'avverbio "arbitrariamente", che connota la condotta di imbarco, serve a definire la contrarietà ad ogni norma che regoli l'amministrazione e la gestione delle navi o degli aeromobili militari, e non già a qualificare di intenti di profitto personale i comportamenti puniti. Il fatto che gli imbarchi di merci furono compiuti per finalità di risanamento della contabilità dell'organismo di supporto logistico (OSL) non ha alcuna incidenza sull'elemento soggettivo, che implica la volontà degli imbarchi e la consapevolezza della loro contrarietà alla normativa di riferimento per la gestione della nave, a prescindere dalla conoscenza, al più rilevante in termini di connivenza, che di quegli imbarchi potessero B avere i Comandi superiori. 5 In riferimento al ricorso dell'AL questa Corte osserva che i rilievi critici mossi alla motivazione non intaccano la logicità e la sufficienza delle argomentazioni probatorie, ma propongono letture alternative di dati di prova, che non possono divenire oggetto di valutazione in sede di legittimità. L'orizzonte del controllo sulla motivazione è segnato dall'indicazione legislativa di gravi stati patologici del discorso giustificativo, descritti in termini di carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà, che ricorrono ogniqualvolta la motivazione risulti talmente inadeguata da "non consentire l'agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero di impedire, per la sua intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti - Sez. 6, n. 7651 del 14/1/2010 (dep. 25/2/2010), PG in proc. Mannino, Rv. 246172 -. La vistosa inadeguatezza, evocata dalla disposizione di legge che delinea l'ambito del controllo di cassazione, non è riscontrabile nella motivazione della sentenza impugnata, che ha offerto una logica e congrua ricostruzione dei fatti sulla base degli elementi probatori raccolti. Sullo stato di disordine e confusione contabile della nave "Amerigo Vespucci" la sentenza impugnata ha chiarito che in tal senso hanno deposto i risultati dell'inchiesta svolta dall'apposita Commissione nominata in sede amministrativa per una verifica non certo sugli addebiti penali, ma sui profili propriamente gestionali (fl. 28-29); ha poi dato adeguata spiegazione delle ragioni per le quali le deposizioni testimoniali di alcuni militari imbarcati e addetti al punto vendita a bordo non hanno costituito un significativo elemento contrario (fl. 29). La sentenza, ancora, ha dato adeguata illustrazione dei dati di prova che militano nel senso di una piena consapevolezza dell'AL circa gli arbitrari imbarchi di merce: sono le dichiarazioni di AL, PA e TR a dare prova del coinvolgimento dell'AL nella condotta criminosa, sì come esaminate con accuratezza alla luce dei motivi di appello (fl. 34 · 39). Quanto poi alla ricostruzione dello sbarco nel porto di Livorno, la sentenza ha preso in esame le deduzioni difensive volte ad una diversa ricostruzione dei fatti (fl. 42), ha valutato le dichiarazioni rese da SO, da RI e da LV ed ha analizzato il documento di trasporto della ditta "Outsider" del 27 settembre 2005, data della presenza della nave nel porto di Livorno: ha quindi coerentemente concluso per l'assenza di plausibilità della tesi difensiva circa l'intervento di cuochi in ausilio alle operazioni di sbarco e per la consapevole partecipazione dell'AL nella gestione clandestina della merce (fl. 46). La sentenza si è soffermata sulle valutazioni di attendibilità della chiamata in correità dello AL (fl. 30 ss.) e del positivo giudizio ha dato adeguato conto. Ha pure osservato, con logica argomentazione, che la chiamata in causa dei Comandi superiori, per quanto profilo di indubbia delicatezza per il potenziale coinvolgimento di alti ufficiali, è un dato quasi neutro nel giudizio in ordine alla credibilità delle dichiarazioni accusatorie nei confronti di AL, nel senso che non lo sminuisce né lo rafforza (fl. 32). Quanto al rilievo di ricorso che sia TR che AL non sono stati in grado di precisare i ricavi ottenuti dal commercio dei beni clandestinamente imbarcati si deve prendere atto che la sentenza ha affrontato con sufficiente approfondimento la questione (fl. 31), osservando, con indubbia logicità, che la mancata precisazione sui ricarichi e quindi sui ricavi può al più far ritenere che vi fosse "anche una gestione confusa persino dell'economia sommersa posta in essere a bordo"; ha poi evidenziato (fl. 33) che le discordanze tra le dichiarazioni di AL e di TR in ordine ai pagamenti intercorsi non introducono elementi di dubbio significato, dato che in ogni caso non v'è contrasto sull'ammontare complessivo delle transazioni. Sulla parziale restituzione della merce la sentenza (fl. 33 ss.) ha dato una logica spiegazione del comportamento in qualche modo "improvvido" del TR, spiegazione che non tradisce incoerenze logiche o contraddizioni inaccettabili. In riferimento alle dichiarazioni rese dal testimone LV la sentenza ha avuto cura di trascriverle testualmente (fl. 39-41), sì che non può proprio dirsi che sia incorsa nel travisamento delle stesse;
quanto alle dichiarazioni del testimone RI la sentenza ne ha posto in evidenza il valore complementare, e non decisivo, nella ricostruzione della tesi della consapevole partecipazione dell'AL al commercio clandestino;
deve poi osservarsi che il dato di rilievo è che l'AL era coinvolto nelle questioni relative al prezzo delle merci dello spaccio di bordo, senza che ciò possa essere svilito dalla considerazione di ricorso che i ricarichi eccessivi riguardavano beni estranei al commercio parallelo. Circa, infine, la mancata rinnovazione istruttoria per l'assunzione della deposizione del comandante NO e la riassunzione della testimonianza del SO la sentenza ha offerto adeguata motivazione sulle ragioni del diniego (fl. 20), sottolineando, da un lato, che il SO è già stato sentito in primo grado e, dall'altro, sia che il tema di prova dello sbarco al porto di Livorno, su cui sarebbe intervenuto il teste NO, è stato esaminato a sufficienza, sia che non merita approfondimento il profilo delle prassi relative alle operazioni di sbarco degli allievi dell'Accademia, degli istruttori e del Comandanti, con tutti i loro bagagli e il materiale didattico. Si consideri a tal proposito che la presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale rende la rinnovazione in appello un istituto eccezionale, con conseguente possibilità per il giudice, che la rinnovazione non disponga, di motivare detta decisione anche implicitamente, facendo riferimento alla completezza e coerenza del materiale probatorio acquisito e alla sua idoneità a fondare una decisione. In questo senso si è espressa più volte, anche da ultimo, questa Corte, affermando che "la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Ne deriva che mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento" Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009 (dep. 21/4/2010), Pacini, Rv. 246859 -. B I ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili, con conseguente condanna alle spese e a una somma per ciascuno dei ricorrenti, che reputa equa nella misura di € 1000,00, in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa dei ricorrenti nella determinazione della causa d'inammissibilità, secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti alle spese del procedimento e ciascuno al pagamento della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 dicembre 2012. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Santalucia Paolo Bardovagni .P.B ardo vay rent. POGTATA IN CANCELLERIA 25 FEB. 2013 IL CANCELLIERE 120 disam ue Pani