Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2012, n. 8993
CASS
Sentenza 20 dicembre 2012

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Ai fini dell'integrazione dell'art. 135 cod. pen. mil. pace, che punisce il militare che imbarchi arbitrariamente mezzi o passeggeri a bordo di navi o aeromobili militari, non é necessario, che la condotta sia finalizzata a profitto per sé o per altri. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la finalità di risanamento della contabilità dell'organismo di supporto logistico non incida sull'elemento soggettivo, implicando quest'ultimo la sola consapevolezza della contrarietà degli imbarchi alla normativa di riferimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2012, n. 8993
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8993
    Data del deposito : 20 dicembre 2012

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