Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2019, n. 9755
CASS
Sentenza 3 dicembre 2019

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Il pagamento di fatture emesse per operazioni inesistenti, con successiva retrocessione dei relativi importi in contanti, integra il reato di autoriciclaggio, configurandosi un impiego in attività economiche e finanziarie dell'utilità di provenienza illecita. (In motivazione la Corte ha sottolineato la rilevanza economica e finanziaria, oltre che fiscale, di tali documenti contabili a seguito della loro annotazione nei prescritti registri, nonché dei relativi pagamenti, in quanto determinano la contabilizzazione di costi comportanti un abbattimento dei ricavi dell'imprenditore).

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  • 1Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio
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  • 2Approfondimenti e novità
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  • 3Approfondimenti e novità
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    Con riferimento alla sorte dei Contratti nell'emergenza Covid19 si segnalano i WebSeminar organizzati da questa Rivista per il prossimo 15 Sono state emanate con provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2019 le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e delfinanziamento del terrorismo” (nel seguito, L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell'antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al secondo semestre 2019 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull'operatività dell'Unità. …

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  • 4Art. 8 D.lgs. n. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
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    1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Indice: Che cos'è e quando si configura La riforma …

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  • 5Art. 2 D.lgs. n. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
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    1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Le …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2019, n. 9755
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9755
Data del deposito : 3 dicembre 2019

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