Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/01/2004, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - rel. Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA AN, NT OB, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA APOLLODORO 26, presso lo studio dell'avvocato PAOLO VITTORIO LELLI, difesi dall'avvocato FEDERICO DI GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LA NATIONALE ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore speciale Avv. Roberto Pensato, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGRE FLAMINIO 26, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BALDI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
LA TERMOIDRAULICA SRL, MATTUCCI LORENZO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1461/01 del Tribunale di PESCARA, 17/10/2001, depositata il 12/11/01; RG. 410/1999;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 09/12/03 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato BALDI GIUSEPPE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. SANTI CONSOLO, confermate in Cartiera di Consiglio dal P.M. Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha chiesto si dichiari inammissibile il ricorso con le conseguenze di legge. LA CORTE Rilevato: - che con citazione notificata il 5/8 marzo 1999 AN RR e TA SE convenivano in giudizio davanti al tribunale di Pescara, la Nazionale Assicurazioni s.p.a., la s.r.l. Termoidraulica e LO Matteucci, proponendo appello avverso la sentenza n. 90/1999 del giudice di pace di Pescara, con la quale, decidendo in merito al sinistro stradale verificatosi in Città D. Angelo l'8 marzo 1996, era stata respinta la domanda risarcitoria da loro avanzata nei confronti dei convenuti;
- che, costituitasi la sola Nazionale Assicurazioni, il tribunale adito, con sentenza depositata il 12 novembre 2001, respingeva l'appello;
- che avverso tale sentenza AN RR e TA SE proponevano ricorso per Cassazione, cui resisteva con controricorso, illustrato da memoria, la Nazionale Assicurazioni;
- che il presidente di questa sezione, ravvisando nella specie la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 375 c.p.c., disponeva la trasmissione degli atti al P.M. per le sue richieste;
- che il P.M. chiedeva la declaratoria, in Camera di consiglio, di inammissibilità del ricorso, osservando testualmente:
"La questione di fatto attinente al punto d'urto dei veicoli coinvolti nell'incidente per cui è causa è stata affrontata e risolta dal tribunale in perfetta aderenza alle risultanze probatorie supportate da congrua motivazione, anche con riferimento alle ragioni per le quali il giudice si è discostato dalla c.t.u. Il ricorrente invoca la violazione dell'art. 2054 c.c. alla stregua di una diversa dinamica dell'incidente che si fonda esclusivamente su un apprezzamento degli stessi fatti, valutati in modo difforme da quello del giudice di merito";
Ritenuto: - che le conclusioni del P.M. sono pienamente da condividere, siccome conformi al costante insegnamento di questo S.C., secondo cui i vizi di motivazione che consentono il sindacato di legittimità del giudice di legittimità non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove contenuto nella sentenza impugnata rispetto a quello preteso dalle parti. In sostanza, il vizio logico di motivazione è un rapporto di contrasto assoluto, che può consistere o nella mancanza di un nesso di coerenza tra le varie ragioni di cui si compone la motivazione o nell'attribuzione a taluno degli elementi emersi nel corso di causa di un significato fuori del senso comune o del tutto inconciliabile con il suo effettivo contenuto. Ne consegue che non può essere considerato vizio logico della motivazione, come in effetti dedotto nella specie, la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, un migliore coordinamento dei dati o, ancora, un loro collegamento più opportuno e più appagante, atteso che tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con la logica o con leggi di razionalità, appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.;
- che, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico - giuridico (ex plurimis, Cass. 7 agosto 2000, n. 10352, nonché Cass. 19 novembre 1999, n. 12820);
- che, in caso di scontro di veicoli, infatti, il giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla dinamica, all'eziologia del sinistro ed alla condotta dei conducenti dei veicoli scontratisi, ai fini dell'accertamento e della graduazione delle rispettive colpe e della conseguente responsabilità, involgendo apprezzamenti di elementi di fatto, è incensurabile in sede di legittimità, se, come nella fattispecie in esame, il giudizio medesimo sia sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e da errori di diritto;
- che, pertanto, il ricorso proposto va rigettato siccome manifestamente infondato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di Cassazione nei confronti della resistente costituita;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi euro 1.600,00, di cui 100,00 per spese e 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dalla Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004