Sentenza 8 giugno 1999
Massime • 1
In tema di contributi previdenziali unificati in agricoltura, la legittimazione passiva del servizio contributi agricoli unificati (Scau), ente preposto all'accertamento e alla riscossione dei contributi, è venuta meno per effetto della soppressione dello Scau, definitivamente operata, dalla legge n.724 del 23 dicembre 1994 - di accompagnamento alla finanziaria 1995 - dal 1 luglio 1995, con conseguente trasferimento delle relative competenze all'INPS.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/1999, n. 5644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5644 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1999 |
Testo completo
composta dai signori Magistrati:
Dr. Giovanni Prestipino Presidente
Dr. Donato Figurelli Consigliere rel.
Dr. Vincenzo Trione Consigliere
Dr. Florindo Minichiello Consigliere
Dr. Paola Stile Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposta da:
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore prof. ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Rema alla via della Frezza n. 17 presso gli avvocati Giuseppe Gigante e Vincenzo Cerioni, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente in virtù di mandato in calce al ricorso,
Contro
SS DR,
intimata;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia in data 3 aprile - 26 aprile 1996, n. 367/96, n. 444/94 R.G.;
udita nella pubblica udienza del 17 febbraio 1999 la relazione della causa svolta dal consigliere dr. Donato Figurelli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Umberto Apice. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 16 gennaio 1996 la signora DR ES, sulla premessa di aver inoltrato tramite l'Istituto di Patronato INPS domanda all'INPS di corresponsione dell'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa;
che il parto era avvenuto il 29 giugno 1990; che l'INPS non aveva provveduto alla liquidazione;
tutto ciò premesso, ricorreva al Pretore di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir riconoscere il propria diritto alle indennità "de quibus" e la condanna dell'INPS alla corresponsione in suo favore delle suddette indennità.
Si costituiva ritualmente l'INPS, che eccepiva l'improcedibilità del ricorso e contrattava nel merito la domanda. Veniva integrato il contraddittorio nei confronti delle SCAU. Espletata la prova, il Pretore adito, con sentenza del 31 gennaio 1994, accoglieva il ricorso e condannava l'INPS al pagamento in favore dell'ES della somma dovuta a titolo di indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro. Avverso tale pronunzia proponeva tempestivo appello l'INPS con atto depositato il 10 aprile 1994, contestando che la ES avesse mai svolto lavare in agricoltura quale bracciante agricola;
chiedeva pertanto che la sentenza venisse riformata, con rigetto del ricorso dell'ES. Si costituiva con memoria del 28 novembre 1995 la ES, chiedendo il rigetto dell'appello. Il Tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza del 6 dicembre 1995, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dello SCAU, parte nel giudizio di primo grado, entro il termine del gennaio 1996. Con sentenza in data 3 aprile - 26 aprile 1996 il Tribunale, rilevato che l'INPS non aveva ottemperato all'ordinanza predetta. dichiarava inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 331 e condannava l'INPS alle spese del grado in favore di controparte. Avverso detta sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 20 settembre 1996, ed affidato ad unico motivo.
L'intimata non si è costituita in giudizio.
Motivi della decisione.
Con l'unico motivo, denunziando violazione ed errata applicazione dell'art. 360 c.p.c., in relazione allo art. 19 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 comma 5 c.p.c., l'Istituto ricorrente, premesso che la notificazione della sentenza d'appello "presso l'INPS", e non presso il procuratore costituito, non comportava la proposizione del ricorso nel termine breve d'impugnazione, e che pertanto correttamente il ricorso era stato proposto nel termine, "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., deduce che erroneamente il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, sul presupposto che l'INPS non aveva ottemperato all'ordinanza di cui in narrativa;
che infatti l'Istituto non poteva ottemperare a detta ordinanza poiché, per effetto della soppressione dello SCAU disposta dall'art. 19 della. legge n. 724 del 1994 -, questo non aveva più alcuna esistenza giuridica dal 1^
luglio 1995, e l'INPS era subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi, facenti capo al soppresso SCAU, e non era pertanto possibile l'integrazione del contraddittorio nei confronti dello SCAU in data successiva al 30 giugno 1995; che, poiché l'ordinanza predetta del Tribunale - emessa il 6 dicembre 1995 - aveva stabilito il termine per l'integrazione- entro il 6 gennaio 1996, l'INPS non era responsabile di alcuna omissione e non sussisteva l'inammissibilità del gravame dichiarata dal Tribunale.
Osserva, innanzi tutto, la Corte che, come correttamente dedotto dal ricorrente Istituto, non essendo stata la sentenza d'appello notificata al procuratore di esso, bensì all'Istituto, non decorreva da tale notifica il termine breve di impugnazione, e la sentenza andava impugnata, come è avvenuto, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. Ciò detto, si osserva che il ricorso è fondato.
Ai sensi, invero, dell'art. 19, 1^ comma della legge, 23 dicembre 1994 n. 724, comportante "Misure di razionalizzazione, della finanza pubblica", con decorrenza 1^ luglio 1995 - e cioè già in epoca antecedente l'ordinanza del Tribunale che disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dello SCAU - questo era stato soppresso e le relative funzioni venivano trasferite all'INPS, secondo le competenze del medesimo (e all'INAIL in ordine alle competenze di esso). E, poiché, nella specie, è incontroverso che il pagamento delle indennità richieste era di competenza dell'INPS, la soppressione dello Scau - con il passaggio all'INPS dei rapporti facenti capo allo SCAU, e rientranti nelle competenze dell'Istituto-, non giustificava alcuna integrazione del contraddittorio, e l'ordinanza del Tribunale relativa alla disposta integrazione era "tamquam non esset" e l'Istituto non era tenuto ad ottemperarvi. Il Tribunale non poteva pertanto dichiarare inammissibile l'appello per mancata ottemperanza alla sua ordinanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente SCAU (soppresso), ed il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altro Tribunale - indicato in dispositivo -, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Lametia Terme, che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 1999