Sentenza 29 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, al procedimento di consegna per l'estero non si applica la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale. (Fattispecie relativa ai termini per la presentazione del ricorso per cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2013, n. 44265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44265 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 29/10/2013
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1610
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 42057/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OV IT N. IL 14/07/1978;
avverso la sentenza n. 76/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 07/08/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. D'ANGELO Giovanni che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o in subordine rigettarsi lo stesso.
Udito il difensore avv. Asta Pietro che insiste.
OSSERVA
1. - Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha disposto la consegna del cittadino NO RL IJ all'autorità giudiziaria belga in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Giudice istruttore del Tribunale di Mechelen, in relazione ai reati di duplice tentato omicidio e associazione a delinquere finalizzata al detto duplice omicidio.
2. - Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma ha presentato ricorso per cassazione personalmente l'RL deducendo un unico motivo, la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. P giacché, come comprovato dalla documentazione prodotta, il delitto posto a fondamento del mandato di arresto in contestazione, risulterebbe ideato e pianificato in Italia.
3. Il ricorso è tardivo e perciò inammissibile. La L. n. 69 del 2005, art. 39, comma 2 prevede espressamente l'inapplicabilità alla materia del mandato d'arresto europeo della normativa sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742 e successive modificazioni. Si tratta di una deroga che trova piena giustificazione nei tempi contratti della procedura sul mandato d'arresto europeo, funzionali a soddisfare, da un lato, le esigenze di un'efficace cooperazione tra gli Stati membri e, dall'altro, a garantire una piena tutela dei diritti e delle libertà individuali anche attraverso la scansione di tempi rapidi di decisione sulle domande di consegna. Non operando la sospensione dei termini procedurali, la Corte d'appello di Roma ha correttamente trattato nel periodo feriale la richiesta di consegna avanzata dall'autorità giudiziaria belga nei confronti del ricorrente, emettendo la sentenza nell'udienza del 7 agosto2013, sentenza di cui è stata data lettura lo stesso giorno. Pertanto, sempre in conseguenza della deroga stabilita dalla L. n. 69 del 2005, cit. art. 39, comma 2, da tale data, peraltro coincidente con quella di notifica al ricorrente del relativo provvedimento, è iniziato a decorrere il termine di dieci giorni per l'eventuale ricorso per cassazione (L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 1), la cui mancata proposizione ha determinato l'irrevocabilità della decisione, divenuta esecutiva il 18 agosto successivo. Da qui la intempestività del gravame, depositato il 27 settembre 2013.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00. La Cancelleria provvedere alle comunicazioni previste dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2013