Sentenza 25 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2003, n. 4324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4324 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
Oggetto ее 65 205 Inammissibilità ricorso ESENTE DA REGISTRAZIONE proposto contro ufficio AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 periferico dell'ammin N. 131 TAB. ALL. B. N. 5 finanziaria. MATERIA TRIOTARIA ITALIA REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLNITALIANO Composta043 LA CORTE S PREMA DI CASSAZIONE ZIGE QUINTA CIVILE Ill.mi Signori Magistrati: Dott. Ugo Presidente Favara R. G. N. 12911/99 Cron. 9930 Dott. Mario Cicala Consigliere Cons. rel. Dott. Giuseppe V.A. Magno Rep. Consigliere Di Palma Dott. Salvatore Ud. 15/10/02 Consigliere Benini Dott. Stefano CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE S EN TENZA 65205 sul ricorso proposto da: N. ZA RG, ZA OS e ZA NA, elettivamente domiciliati in Roma, presso ZA OS, via Pieve di Cadore, n. 33, rappresentati e difesi dall'Avvocato Cesare Gasbarri giusta procura speciale in calce al ricorso ricorrente
contro
Ufficio del registro di Viterbo, in persona del direttore reggente, rappresentato e difeso, insieme col Ministero delle finanze in persona del Ministro p.t., dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale, 3667 1 in via dei Portoghesi, n. 12, Roma, sono domiciliati ex lege
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 479.04.97, depositata il 5.5.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/02 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con rogito notaio Kechler del 9.10.1992, registrato a Viterbo il 22.10.1992, ZA RG, OS e zona di terreno di loro NA vendettero una agro di Viterbo, località in proprietà, sita Occhibianchi, al prezzo dichiarato di Lire 290.000.000. Successivamente, l'ufficio del registro rettificò il valore dichiarato, sulla scorta di una stima dell'U.T.E., attribuendo all'immobile il valore effet- tivo di Lire 532.000.000 ed emettendo il relativo avviso di accertamento valori. La commissione tributaria provinciale di Viterbo, con sentenza n. 44 del 1995, accolse parzialmente i ricorsi 2 proposti dai venditori e dagli acquirenti dell'immobile descritto, riducendo il valore accertato а Lire 344.200.000. Avverso tale decisione propose appello l'ufficio, in contraddittorio con le altre parti, e la commissione tributaria regionale di Roma, con sentenza depositata il 5.5.1998, dichiarò cessata la materia del contendere nei confronti degli acquirenti, per interve- nuta definizione della lite mediante oblazione ai sensi dell'articolo 9bis, D. L. 28 marzo 1997, n.79 (conver- tito con modifiche nella legge 28 maggio 1997, n.140); accolse ¡ quindi, l'appello dell'ufficio e dichiarò legittima la pretesa tributaria nei confronti dei venditori ZA RG, OS e NA. Questi ultimi, avversO tale sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, con cui deducono violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed erronea ed insufficiente motivazione (articol 360, 1°co., nn. 3 e 5, c.p.c.), assumendo che la decisione è basata su un erroneo ed illegittimo criterio di valutazione dell'immobile, utilizzato dal- consistente nel dare valore ad una delibera1'U.T.E. e regionale, non ancora esecutiva al momento della sti- pula del contratto di compravendita, secondo la quale il terreno in questione non era più compreso, in gran parte, nella zona di rispetto di una superstrada. 3 r Il ministero delle finanze e l'ufficio del registro di Viterbo resistono mediante controricorso con cui d'inammissibi-sollevano, pregiudizialmente, eccezione lità ed improponibilità del ricorso, per violazione degli articoli 25 e 144 c.p.c., essendo stato questo notificato all'ufficio del registro di Viterbo, anziché presso l'avvocatura generale dello Stato, trattandosi di causa portata davanti alla corte di cassazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Devesi pregiudizialmente esaminare la questione d'inammissibilità del ricorso, non soltanto sotto il profilo indicato dal controricorrente, attinente alla notifica di esso, ma anche e soprattutto sotto quello dell'esatta identificazione della parte intimata. Infatti, secondo l'ormai consolidato orientamento di questa corte, il richiamo alle norme del codice di procedura civile operato dall'articolo 62, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (sul nuovo processo tributario), con specifico riguardo al giudizio di cassazione, determina l'applicazione del combinato disposto degli articoli 366, comma 1 (in particolare, n. 1), di detto codice, e 11, R.D.30 ottobre 1933, n. 1611 - non derogato da alcuna specifica disposizione - per cui il ricorso deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione "delle parti" e, se 4 diretto contro le amministrazioni dello Stato, Va notificato, a pena di nullità, alle medesime in persona del ministro competente (art. 52, R.D. cit.), presso l'ufficio dell'avvocatura generale in Roma, essendo in Roma l'autorità giudiziaria (corte disedente cassazione) davanti alla quale è portata la causa. Nel caso specifico, essendo l'ufficio del registro di Viterbo privo di soggettività esterna nel giudizio di cassazione, il ricorso ad esso diretto è inammissibile, non risultando rivolto al legittimo contraddittore, che l'amministrazione finanziaria dello Stato, imperso-è nata dal ministro dell'economia е delle finanze (cfr., fra le molte, Cass. 13730/2001, 8714/2001, 657/2000, 717/2000, 12315/1999, 6034/1998 e, per il caso contra- rio, in cui ricorrente sia l'ufficio, 1217/2001). Tale vizio, in quanto attinente all'individuazione (Cass. 217/2002, esatta della "parte" processuale 15927/2001, 9538/2001, 2160/1996), sussisterebbe anche se la notifica del ricorso fosse stata effettuata pres- l'avvocatura competente, giacché ciò che rileva aiso fini della puntuale osservanza dell'articolo 366, primo comma, n.1, c.p.c., è l'indicazione corretta della con- troparte processuale (nel caso, amministrazione finan- ziaria dello Stato о ministero dell'economia е delle finanze), non il destinatario della notificazione. Nel 5 caso di specie, comunque, il ricorso non è stato neppu- re notificato all'avvocatura dello Stato, ma solo all'ufficio che aveva emesso l'atto impugnato. L'inammissibilità del ricorso, per i motivi indicati, è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla costituzione in giudizio dell'amministrazione finanziaria (Cass. 2714/2001); la quale, peraltro, lo ha rilevato prima di ogni altra difesa. Per le ragioni esposte, il ricorso proposto da ZA OS e NA nei confronti dell'ufficio RG, del registro di Viterbo, in persona del direttore reg- gente, per la cassazione della sentenza della commis- sione tributaria regionale del Lazio sopra indicata, deve essere dichiarato inammissibile. Tale pronunzia esime, ovviamente, dall'esame del motivo di merito. Quanto alle spese di questo giudizio di legittimità, si ritengono sussistenti giusti motivi per la loro integrale compensazione.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile tributaria, il 15 ottobre 2002. offsigente Il pre Il consigliere est. Guiseppe Dengero jevaza DEPOSITATVIN CANCELLERIA Oggi 2.5 MAR. 2003 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo AS IL CANCELLIERE C1 Osvaldo AS