CASS
Sentenza 7 luglio 2023
Sentenza 7 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/2023, n. 29599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29599 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AT VI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' e in subordine il rigetto del ricorso. udito il94fensore L'avvocato GILDO URSINI insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato DOMENICO MIGNOSA si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso Penale Sent. Sez. 5 Num. 29599 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 24/05/2023 • RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catania, decidendo sull'appello del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siracusa avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di quella stessa città aveva revocato la misura del divieto di dimora in Sortino applicata a ZO RL, siccome indagato dei reati di cui agli artt. 48-479, 323 cod. pen. per condotte poste in essere in qualità di sindaco del Comune di Sortino, avendo ravvisato il pericolo di reiterazione - ha accolto l'impugnazione applicando la misura cautelare richiesta. 2. Ricorre l'indagato, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Domenico Mignosa, il quale svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione dell'art. 274 co. 1 lett. c cod. proc. pen.. Premette che le condotte ascritte al ricorrente riguardano, come affermato dal G.I.P., una condotta sostanzialmente unitaria e diretta ad avvantaggiare una sola persona, la dott.ssa Enza Marchica, revisore dei conti presso il predetto Comune, beneficiaria della condotta di abuso di ufficio, in funzione del quale sarebbe stato commesso anche il reato di falso ideologico per induzione, e che, già nell'ordinanza genetica, il G.I.P. aveva ancorato il giudizio di attualità e concretezza della esigenze cautelari al perdurante legame giuridico tra il RL e la Marchica a cui era collegato il rischio di un indebito asservimento funzionale del revisore dei conti all'amministrazione comunale. Rileva, quindi, la Difesa, come la revoca della misura cautelare - sopravvenuta effettivamente a distanza di pochi giorni dalla sua applicazione da parte del medesimo Giudice - sia stata fondata sulla addotta circostanza delle dimissioni della predetta Marchica dall'incarico di revisore dei conti, che, spezzando quel legame, eliderebbero le esigenze cautelari ravvisate a carico dell'indagato. E tanto anche a volere valorizzare, come ha fatto l'ordinanza impugnata, ulteriori condotte, antecedenti a quella in esame, e non penalmente rilevanti, da cui il Giudice a quo ha tratto il convincimento del persistente periculum, dal momento che - sostiene la Difesa - anche con riguardo a tali condotte, oggetto di un intervento da parte della Corte dei Conti, la beneficiaria sarebbe stata la medesima Marchica, a conferma della unitarietà della condotta, e del venir meno del profilo cautelare. Si sottolinea, ancora, come i fatti contestati risalgano all'ottobre 2020, essendo, quindi, decorso un apprezzabile lasso temporale dal fatto, e si denuncia la natura congetturale degli argomenti con cui il Tribunale del riesame ha ravvisato la continuità del periculum libertatis, senza evidenziare fatti successivi concretamente significativi della perduranza del periculum da scongiurare, secondo le coordinate giurisprudenziali evocate in ricorso. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 283 e 289 cod. proc. pen.. sostenendosi che, in ragione delle motivazioni sottese alla misura cautelare applicata - disposta al solo fine di impedire all'indagato di reggere l'ufficio di sindaco - essa finisca per eludere illegittimamente il divieto previsto dall'art. 289 co. 3 cod. proc. pen, che non consente la applicazione della misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio agli uffici direttivi ricoperti per diretta investitura popolare. Che la misura cautelare sia stata disposta con la 2 • esplicita finalità suddetta emergerebbe dalla stessa ordinanza impugnata che, a pg. 8, per giustificare la persistenza del periculum fa riferimento alla "persistente potenzialità criminosa del RL in ragione del ruolo da lui rivestito" CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice di merito. 2.Va ricordato che l'ordinanza impugnata ha sottolineato la duplice veste della dott.ssa Enza Marchica, quale controllore ( in veste di revisore dei conti presso il Comune amministrato dall'indagato) dell'operato contabile della amministrazione comunale, e, nel contempo, di occulta concorrente - unitamente al responsabile del settore dello stesso ente, CC EL, con una funzione di concreto supporto di quest'ultimo - alla concreta attività di gestione finanziaria dell'amministrazione comunale. Ha ritenuto non dirimente il pensionamento del CC, facendo leva sul precedente episodio attenzionato dalla Corte dei Conti, evidenziando come il RL, pur a conoscenza del procedimento contabile ( condannato con sentenza del 28/10/2020 a rifondere al Comune di Sortino euro 34.248, stante la illegittimità dei suoi provvedimenti di nomina e proroga in favore ella dott.ssa Marchica, quale suo esperto a far data dal 2018) a seguito di atto di citazione del 22/10/2019 che gli rendevano noti gli addebiti, abbia truccato a favore della Marchica il sorteggio per il conferimento dell'incarico di revisore dei conti del Comune. Ciò che denota, secondo il Tribunale, spregiudicatezza e temerarietà che rendono recessive le osservazioni del GIP della revoca in merito alla cessazione del periculum libertatis e al venir meno della attualità e concretezza che - osserva il tribunale - era stato ancorato, dal GIP, a una condotta (dimissioni della Marchica) del tutto indipendente dal comportamento del RL. Ha anche ricordato che il P.M. nella richiesta cautelare, aveva segnalato anche altre irregolarità ( pg. 8) , e il contesto ambientale "denso di complicità". 3. Osserva il Collegio come l'ordinanza impugnata, intervenuta circa due anni dopo i fatti, non abbia adeguatamente affrontato, rispetto agli arresti giurisprudenziali di questa Corte, il tema della risalenza dei fatti e della perduranza del periculum, affidandosi a un percorso logico - argomentativo disancorato dalle evenienze fattuali, costituite, per un verso, dalle dimissioni della dottoressa Marchica, e dall'altro, dal pensionamento del dipendente comunale EL CC, circostanze a cui non può negarsi la capacità di impattare sullo scenario iniziale e, quindi, sul quadro cautelare. 3.1. 0 meglio, il Tribunale del riesame si è limitato a negare a tali oggettivi evenienze, sopravvenute all'applicazione iniziale della misura cautelare da parte del GIP, la capacità di influire sul legame criminale tra l'indagato e la Marchica, senza esplicitare le ragioni di una siffatta affermazione, in tal senso non risultando soddisfacente l'argomento, che rende la motivazione solo apparente, che si tratti di scelte compiute da terzi, ovvero, appunto, dalla Marchica e dal CC, non dipendenti dall'indagato: ciò che rileva, tuttavia, e che deve essere chiarito, è se e perché le circostanze oggettive delle dimissioni della beneficiaria delle condotte 3 • illecite dell'indagato, e l'intervenuto pensionamento anche del responsabile del settore contabile del Comune amministrato dall'indagato, che avrebbe intrattenuto indebiti rapporti con la . Marchica nella gestione del settore contabile, non incidano sulla prospettazione del quadro cautelare, non integrino, cioè, elementi fattuali produttivi di effetti sulla permanenza del ravvisato periculum. 3.2. Ancora, si osserva che l'ordinanza impugnata non spiega quali scopi illeciti potrebbero essere ancora concretamente perseguiti, né descrive il "favorevole contesto socio ambientale, "denso di complicità" nel quale la condotta si era realizzata", restando inesplicata anche la individuazione dei soggetti che avrebbero in qualche modo favorito la commissione dei reati da parte dell'indagato. 4. Giova ricordare che, secondo l'insegnamento di questa Corte in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Secondo l'orientamento che appare preferibile, tale valutazione prognostica non richiede la previsione di una "specifica occasione" per delinquere (Massime precedenti Conformi: Sez.5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216; Sez. 2 n. 11511del 14/12/2016, ( dep. 2017) , Rv. 269684; Sez. 2 n. 15978 del 2016 Rv. 266988; Sez. 6 n. 3043 del 27/11/2015, Rv. 265618 - 01; Sez. 2 n. 18744 del 14/04/ 2016 Rv. 266946). 4.1. Non ignora il Collegio l'opposto indirizzo ermeneutico secondo cui, in tema di esigenze cautelari, nell'analisi dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non è più sufficiente ritenere - in termini di certezza o di alta probabilità - che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario, anzitutto, prevedere - negli stessi termini di certezza o di alta probabilità - che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti (Sez. 6, n. 1406 del 02/12/2015 (dep. 2016) Rv. 265916;Sez. 3 n. 43113 del 15/09/2015 Rv. 265653; Sez. 2, N. 9908 del 03/03/2016 Rv. 267570; Sez. 6 n. 24477 del 04/05/2016 Rv. 267091). 4.2. Ritiene, tuttavia, il Collegio, di condividere le valutazioni già operate in altre pronunce allineate al prediletto orientamento, che - in considerazione della natura prognostica del giudizio cautelare e delle finalità di concreta prevenzione che lo ispirano - appare preferibile, poiché consente di formulare il giudizio probabilistico di ricaduta nel delitto sulla base di dati oggettivi provenienti dalle modalità attuative della condotta nonché dalla concreta personalità dell'autore, senza esigere di ipotecare il futuro criminale del prevenuto, che, come è stato già osservato, è facoltà non riconoscibile al giudice della cautela. Per questo, nel dare continuità al predetto orientamento, il Collegio ritiene che, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richieda una valutazione prognostica circa la 4 dl Consigliere estensore • probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. Contesto e personalità consentono, dunque, l'espressione di un giudizio individualizzato circa la futura, probabile reiterazione criminosa. Secondo tale opzione ermeneutica " si ritiene che il pericolo di reiterazione sia "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva;
sia "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza del pericolo di recidiva "prossimo" all'epoca in viene applicata una misura, seppure non "imminente". Non si richiede, invece, che il giudizio sull'attualità si estenda alla previsione di una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice della cautela. "( Sez. 2 n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977). 5.11 Tribunale di Catania non si è allineato alle recenti elaborazioni di questa Corte di legittimità, per le ragioni innanzi esposte, avendo sostanzialmente omesso di fornire congrua argomentazione a supporto della ritenuta continuità del periculum, richiedendosi che, nel rinnovato giudizio di merito, si indichi quali condotte, concretamente individuate, influiscano positivamente sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, tali da superare l'ampio arco temporale trascorso dai fatti in questione;
in tal senso, dovrà anche essere maggiormente specificato il dato temporale nel quale sarebbero maturate:gli ulteriori episodi illeciti segnalati nell'ordinanza impugnata, a sostegno della persistenza del periculum, costituita dalle falsità attribuite al primo cittadino del Comune di Sortino nell'affidamento di un incarico di pulizia dei locali comunali e nel rilascio di un parere in materia edilizia: nulla si dice, infatti, nell'ordinanza impugnata, circa la collocazione temporale di tali condotte illecite ltenute dall'indagato nella sua qualità di Sindaco. 6.L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania, che rivaluterà il tema dell'attualità delle esigenze cautelari. Resta assorbito il secondo motivo.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania. Così deciso in Roma, addì 24 maggio 2023
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' e in subordine il rigetto del ricorso. udito il94fensore L'avvocato GILDO URSINI insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato DOMENICO MIGNOSA si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso Penale Sent. Sez. 5 Num. 29599 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 24/05/2023 • RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catania, decidendo sull'appello del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siracusa avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di quella stessa città aveva revocato la misura del divieto di dimora in Sortino applicata a ZO RL, siccome indagato dei reati di cui agli artt. 48-479, 323 cod. pen. per condotte poste in essere in qualità di sindaco del Comune di Sortino, avendo ravvisato il pericolo di reiterazione - ha accolto l'impugnazione applicando la misura cautelare richiesta. 2. Ricorre l'indagato, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Domenico Mignosa, il quale svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione dell'art. 274 co. 1 lett. c cod. proc. pen.. Premette che le condotte ascritte al ricorrente riguardano, come affermato dal G.I.P., una condotta sostanzialmente unitaria e diretta ad avvantaggiare una sola persona, la dott.ssa Enza Marchica, revisore dei conti presso il predetto Comune, beneficiaria della condotta di abuso di ufficio, in funzione del quale sarebbe stato commesso anche il reato di falso ideologico per induzione, e che, già nell'ordinanza genetica, il G.I.P. aveva ancorato il giudizio di attualità e concretezza della esigenze cautelari al perdurante legame giuridico tra il RL e la Marchica a cui era collegato il rischio di un indebito asservimento funzionale del revisore dei conti all'amministrazione comunale. Rileva, quindi, la Difesa, come la revoca della misura cautelare - sopravvenuta effettivamente a distanza di pochi giorni dalla sua applicazione da parte del medesimo Giudice - sia stata fondata sulla addotta circostanza delle dimissioni della predetta Marchica dall'incarico di revisore dei conti, che, spezzando quel legame, eliderebbero le esigenze cautelari ravvisate a carico dell'indagato. E tanto anche a volere valorizzare, come ha fatto l'ordinanza impugnata, ulteriori condotte, antecedenti a quella in esame, e non penalmente rilevanti, da cui il Giudice a quo ha tratto il convincimento del persistente periculum, dal momento che - sostiene la Difesa - anche con riguardo a tali condotte, oggetto di un intervento da parte della Corte dei Conti, la beneficiaria sarebbe stata la medesima Marchica, a conferma della unitarietà della condotta, e del venir meno del profilo cautelare. Si sottolinea, ancora, come i fatti contestati risalgano all'ottobre 2020, essendo, quindi, decorso un apprezzabile lasso temporale dal fatto, e si denuncia la natura congetturale degli argomenti con cui il Tribunale del riesame ha ravvisato la continuità del periculum libertatis, senza evidenziare fatti successivi concretamente significativi della perduranza del periculum da scongiurare, secondo le coordinate giurisprudenziali evocate in ricorso. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 283 e 289 cod. proc. pen.. sostenendosi che, in ragione delle motivazioni sottese alla misura cautelare applicata - disposta al solo fine di impedire all'indagato di reggere l'ufficio di sindaco - essa finisca per eludere illegittimamente il divieto previsto dall'art. 289 co. 3 cod. proc. pen, che non consente la applicazione della misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio agli uffici direttivi ricoperti per diretta investitura popolare. Che la misura cautelare sia stata disposta con la 2 • esplicita finalità suddetta emergerebbe dalla stessa ordinanza impugnata che, a pg. 8, per giustificare la persistenza del periculum fa riferimento alla "persistente potenzialità criminosa del RL in ragione del ruolo da lui rivestito" CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice di merito. 2.Va ricordato che l'ordinanza impugnata ha sottolineato la duplice veste della dott.ssa Enza Marchica, quale controllore ( in veste di revisore dei conti presso il Comune amministrato dall'indagato) dell'operato contabile della amministrazione comunale, e, nel contempo, di occulta concorrente - unitamente al responsabile del settore dello stesso ente, CC EL, con una funzione di concreto supporto di quest'ultimo - alla concreta attività di gestione finanziaria dell'amministrazione comunale. Ha ritenuto non dirimente il pensionamento del CC, facendo leva sul precedente episodio attenzionato dalla Corte dei Conti, evidenziando come il RL, pur a conoscenza del procedimento contabile ( condannato con sentenza del 28/10/2020 a rifondere al Comune di Sortino euro 34.248, stante la illegittimità dei suoi provvedimenti di nomina e proroga in favore ella dott.ssa Marchica, quale suo esperto a far data dal 2018) a seguito di atto di citazione del 22/10/2019 che gli rendevano noti gli addebiti, abbia truccato a favore della Marchica il sorteggio per il conferimento dell'incarico di revisore dei conti del Comune. Ciò che denota, secondo il Tribunale, spregiudicatezza e temerarietà che rendono recessive le osservazioni del GIP della revoca in merito alla cessazione del periculum libertatis e al venir meno della attualità e concretezza che - osserva il tribunale - era stato ancorato, dal GIP, a una condotta (dimissioni della Marchica) del tutto indipendente dal comportamento del RL. Ha anche ricordato che il P.M. nella richiesta cautelare, aveva segnalato anche altre irregolarità ( pg. 8) , e il contesto ambientale "denso di complicità". 3. Osserva il Collegio come l'ordinanza impugnata, intervenuta circa due anni dopo i fatti, non abbia adeguatamente affrontato, rispetto agli arresti giurisprudenziali di questa Corte, il tema della risalenza dei fatti e della perduranza del periculum, affidandosi a un percorso logico - argomentativo disancorato dalle evenienze fattuali, costituite, per un verso, dalle dimissioni della dottoressa Marchica, e dall'altro, dal pensionamento del dipendente comunale EL CC, circostanze a cui non può negarsi la capacità di impattare sullo scenario iniziale e, quindi, sul quadro cautelare. 3.1. 0 meglio, il Tribunale del riesame si è limitato a negare a tali oggettivi evenienze, sopravvenute all'applicazione iniziale della misura cautelare da parte del GIP, la capacità di influire sul legame criminale tra l'indagato e la Marchica, senza esplicitare le ragioni di una siffatta affermazione, in tal senso non risultando soddisfacente l'argomento, che rende la motivazione solo apparente, che si tratti di scelte compiute da terzi, ovvero, appunto, dalla Marchica e dal CC, non dipendenti dall'indagato: ciò che rileva, tuttavia, e che deve essere chiarito, è se e perché le circostanze oggettive delle dimissioni della beneficiaria delle condotte 3 • illecite dell'indagato, e l'intervenuto pensionamento anche del responsabile del settore contabile del Comune amministrato dall'indagato, che avrebbe intrattenuto indebiti rapporti con la . Marchica nella gestione del settore contabile, non incidano sulla prospettazione del quadro cautelare, non integrino, cioè, elementi fattuali produttivi di effetti sulla permanenza del ravvisato periculum. 3.2. Ancora, si osserva che l'ordinanza impugnata non spiega quali scopi illeciti potrebbero essere ancora concretamente perseguiti, né descrive il "favorevole contesto socio ambientale, "denso di complicità" nel quale la condotta si era realizzata", restando inesplicata anche la individuazione dei soggetti che avrebbero in qualche modo favorito la commissione dei reati da parte dell'indagato. 4. Giova ricordare che, secondo l'insegnamento di questa Corte in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Secondo l'orientamento che appare preferibile, tale valutazione prognostica non richiede la previsione di una "specifica occasione" per delinquere (Massime precedenti Conformi: Sez.5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216; Sez. 2 n. 11511del 14/12/2016, ( dep. 2017) , Rv. 269684; Sez. 2 n. 15978 del 2016 Rv. 266988; Sez. 6 n. 3043 del 27/11/2015, Rv. 265618 - 01; Sez. 2 n. 18744 del 14/04/ 2016 Rv. 266946). 4.1. Non ignora il Collegio l'opposto indirizzo ermeneutico secondo cui, in tema di esigenze cautelari, nell'analisi dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non è più sufficiente ritenere - in termini di certezza o di alta probabilità - che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario, anzitutto, prevedere - negli stessi termini di certezza o di alta probabilità - che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti (Sez. 6, n. 1406 del 02/12/2015 (dep. 2016) Rv. 265916;Sez. 3 n. 43113 del 15/09/2015 Rv. 265653; Sez. 2, N. 9908 del 03/03/2016 Rv. 267570; Sez. 6 n. 24477 del 04/05/2016 Rv. 267091). 4.2. Ritiene, tuttavia, il Collegio, di condividere le valutazioni già operate in altre pronunce allineate al prediletto orientamento, che - in considerazione della natura prognostica del giudizio cautelare e delle finalità di concreta prevenzione che lo ispirano - appare preferibile, poiché consente di formulare il giudizio probabilistico di ricaduta nel delitto sulla base di dati oggettivi provenienti dalle modalità attuative della condotta nonché dalla concreta personalità dell'autore, senza esigere di ipotecare il futuro criminale del prevenuto, che, come è stato già osservato, è facoltà non riconoscibile al giudice della cautela. Per questo, nel dare continuità al predetto orientamento, il Collegio ritiene che, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richieda una valutazione prognostica circa la 4 dl Consigliere estensore • probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. Contesto e personalità consentono, dunque, l'espressione di un giudizio individualizzato circa la futura, probabile reiterazione criminosa. Secondo tale opzione ermeneutica " si ritiene che il pericolo di reiterazione sia "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva;
sia "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza del pericolo di recidiva "prossimo" all'epoca in viene applicata una misura, seppure non "imminente". Non si richiede, invece, che il giudizio sull'attualità si estenda alla previsione di una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice della cautela. "( Sez. 2 n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977). 5.11 Tribunale di Catania non si è allineato alle recenti elaborazioni di questa Corte di legittimità, per le ragioni innanzi esposte, avendo sostanzialmente omesso di fornire congrua argomentazione a supporto della ritenuta continuità del periculum, richiedendosi che, nel rinnovato giudizio di merito, si indichi quali condotte, concretamente individuate, influiscano positivamente sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, tali da superare l'ampio arco temporale trascorso dai fatti in questione;
in tal senso, dovrà anche essere maggiormente specificato il dato temporale nel quale sarebbero maturate:gli ulteriori episodi illeciti segnalati nell'ordinanza impugnata, a sostegno della persistenza del periculum, costituita dalle falsità attribuite al primo cittadino del Comune di Sortino nell'affidamento di un incarico di pulizia dei locali comunali e nel rilascio di un parere in materia edilizia: nulla si dice, infatti, nell'ordinanza impugnata, circa la collocazione temporale di tali condotte illecite ltenute dall'indagato nella sua qualità di Sindaco. 6.L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania, che rivaluterà il tema dell'attualità delle esigenze cautelari. Resta assorbito il secondo motivo.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania. Così deciso in Roma, addì 24 maggio 2023