Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2001, n. 9863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9863 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
AULA "A" REPUB9863/ 01 oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Ettore MERCURIO Consigliere R.G. N. 14340/98 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere Cron.22466 Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD.06.06.2001 da LE TA FR CA rapp.ta e difesa dall'avv. Paolo Di Giovanni, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via di Fioranello, n. 2659 96, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
MI N I S TER O DELL ' I N TE RNO -intimato sentenza del Tribunale di per l'annullamento della 16.04/12.05.1998, Potenza n. 00491/98 del R. G. n. J 1 00288/98, notificata 1'08 giugno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06 giugno 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per la improcedibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 1110 dell'11/18 novembre 1997 il Pretore di Potenza, espletata consulenza medico legale, rigettava la domanda proposta da FR CO contro il Ministero dell'Interno, diretta al riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità dalla data della domanda amministrativa del 03 dicembre 1992 per insussistenza del requisito sanitario. Il Tribunale di Potenza rigettava l'appello proposto dalla CO;
irripetibili le spese del grado. Ricorre per cassazione CO FR con unico motivo di censura. Il Ministero dell'Interno non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso CO FR denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 20 marzo 1971, n. 118, e 1 della legge 15 2 maggio 1997, n. 127, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.. Preliminare all'esame dei motivi di censura è quello relativo alla procedibilità del ricorso. La causa era stata rinviata all'odierna udienza а seguito della concessione del termine perentorio per la rinotifica del ricorso al Ministero presso l'Avvocatura Generale dello Stato, essendo stato il ricorso stesso la prima volta notificato al medesimo Ministero presso l'Avvocatura Distrettuale. A tale adempimento il ricorrente non ha proceduto, e comunque della rinotifica del ricorso non vi è traccia in atti, sicché il ricorso va oggi dichiarato improcedibile (da ultimo, Cass. 05.01.2000, n. 00053). Non va adottato alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione, nel quale ultimo il Ministero intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.
P. Q. M.
C o r t e dichiara improcedibile il la ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 06 giugno 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giovannill/apparelle Giuseppe Ianniruberto 3 вля IL CANCELLIERË, ةLluck. Depositato in Cancelieria oggi, 2.0 LUG, 2001 IL CANCELLIERE ن A DL M E R P U T R O C I D , N Q O ' O N I A D A E E D S , E T O T A R T N O E S IS T S E G T E L I E R R I A D L L O E D