Sentenza 8 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2002, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME DI0 0142 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Usoluzione contraldo SEZIONE SECONDA CIVILE devumia vizi cok ventura temfutile.ware не работаю Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente R.G.N. 29/00 Dott. Antonio VELLA Consigliere 152 Cron. Rep. 38 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere - Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere - Ud.25/10/01 Rel. Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Francesco Paolo FIORE mp UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente 1 Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA 155 per diritti 8 GEN 2002 sul ricorso proposto da: il CANCELLIERE CALZATURIFICIO ALEXANSHOES SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore MA Enrico e TORRISI MA Laura, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI GIORDANI 22, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FABBRI, che li difende unitamente all'avvocato PIERGIOVANNI ALEVA, giusta delega in atti;
CANCELLERFA ricorrenti -
contro
SGM SUOLIFICIO SRL, in persona dell'Amm.re Unico Sig. Angelo SGARIGLIA, elettivamente domiciliato in 2001 ROMA PLE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato 1433 FRANCESCO CRISCI, difeso dall'avvocato ALFONSINA -1- SVAMPA, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 411/98 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 06/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato FABBRI Francesco, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato SVAMPA Alfonsina, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 20 ottobre/8 novembre 1995, il Tribunale di Fermo respingeva le domande di risolu- zione e risarcimento del danno conseguente, propo- ste dalla società Alexandershoes a resp. lim. (acquirente) nei confronti della società S.G.M. Suolificio a resp. lim. (venditrice) con riguardo alla compravendita di fondi per calzature, che si in accoglimento della erano assunti viziati, e, domanda (riconvenzionale) della società S.G.M. Suolificio, condannava la società Alexandershoes al t pagamento del residuo prezzo della compravendita. La società Alexandershoes interponeva gravame, cui resisteva la controparte. Con sentenza del 20 ottobre/6 novembre 1998, la Corte d'appello di Ancona respingeva il gravame. A motivo della decisione, per quel che rileva nella presente sede, osservava che l'acquirente società Alexandershoes non aveva dato prova idonea di avere tempestivamente denunciato i vizi della merce compravenduta, oggetto di una unica commessa", tale non potendosi considerare neppure quella offerta in sede di gravame, tramite lettera dell'11 ottobre 1990. Per la cassazione di tale sentenza, la società 3 Alexandershoes ha proposto ricorso in forza di due motivi. La società S.G.M. Suolificio ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1495 e 2697 C.C, la ricorrente censura la sentenza impugnata, per averle attribuito, quale parte acquirente, l'onere di dimostrare la tempestività di denuncia dei vizi della merce compravenduta. Con il secondo motivo, denunciando difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, la ricorrente censura la sentenza impugnata, per aver ritenuto che si trattasse di fornitura unica di merce, contrariamente a quanto evidenziato nello stesso atto introduttivo del giudizio. Entrambi i motivi non hanno pregio. Ed invero, con riguardo al primo, va osservato che, per consolidato orientamento di questa Corte, la tempestività della denuncia dei vizi della cosa compravenduta costituisce condizione dell'azione di garanzia ex art. 1495 c.c. e, quindi, ove contesta- ta in forma di eccezione dalla parte venditrice (come è indiscusso sia avvenuto nella specie), deve 4 essere provata dalla parte acquirente (v. "ex plurimis sent. n. 1031/00, n. 11519/99, n. 844/97, n. 2394/94, n. 9010/93, n. 6365/91 e n. 2107/91). Tale orientamento, condiviso dal collegio, cui si contrappongono isolate e risalenti pronunce (v. in particolare, sent. n. 1888/83), è fondato sul principio generale, secondo cui, quando la decaden- za da un diritto consegue dal mancato compimento di un atto determinato in un certo termine, la prova di avere compiuto tempestivamente quell'atto grava su colui che intende esercitare il diritto. Con riguardo al secondo motivo, va osservato che la sentenza impugnata dà specifica e adeguata motiva- zione del perché, nella specie, ai fini della invocata garanzia per vizi della merce compravendu- ta, si versasse in ipotesi di fornitura "unica" di secondo le stesse, conformi indicazioni merce, dell'atto introduttivo di giudizio. In effetti, la sentenza impugnata così motiva sul punto: น .Ma la dedotta, tempestiva girata delle contestazioni ulteriori non vale a radicare presup- posto per il riconoscimento del pregiudizio riven- dicato in via gradata con l'appello, atteso che esula, in radice, la autonomia delle forniture riguardanti le partite di suole singolarmente 5 utilizzate per lotti avviati ai distinti destinata- ri, evincendosi dalla stessa citazione introduttiva che unica fu la commessa, per 1749 paia, talché, non riflettendosi le vicende successive sullo assetto negoziale che interessa le parti, la tempestività della denuncia va correlata alla scoperta del difetto riscontrato, per la parte 109T 129,11 esaminata dall'ausiliare, a carico della medesima 456T 20,66 fornitura". TOT. 149,77 Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione in favore della resistente, liquidate in lire 478.900 , oltre lire 3.000.000 per onorari. (€ 92,39) (€ 1549,37) Così deciso il 25 ottobre 2001, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Ilfor 11 Sons. fest. Il presidente Глисский бав трые Vinzo Baldomen 002 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 8 GEN. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 Handel Valania 6 .