Sentenza 4 febbraio 2009
Massime • 2
In tema di reati sessuali, la procedibilità d'ufficio per il delitto di violenza sessuale non viene meno ove il connesso reato di atti osceni in luogo pubblico sia dichiarato estinto per prescrizione, in quanto la connessione non viene meno per effetto della causa estintiva.
Il delitto di violenza sessuale è configurabile sia nel caso di rapporto sessuale completo sia nel caso di compimento di atti sessuali, in quanto ai fini della configurabilità del reato è sufficiente un'intrusione nella sfera sessuale della vittima.
Commentario • 1
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Rassegna di giurisprudenza Elemento soggettivo Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale non è necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell'agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente “sessuale” dell'atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito (Sez. 3, 3648/2018). Elemento oggettivo Integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2009, n. 16757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16757 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 04/02/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 287
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 32576/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) C.L. n. il (OMISSIS);
2) CO.GI. n. il (OMISSIS);
avverso la SENTENZA del 23 maggio 2008 della CORTE APPELLO di PALERMO;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO Margherita;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore RAIOLA Antonio anche in sostituzione dell'avvocato PENTONE che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e in subordine la rinnovazione della perizia. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 5 dicembre 2003 il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava Co.Gi. colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv e 609 bis c.p. e art. 61 c.p. n. 5, così qualificata l'originaria imputazione di cui al capo B), esclusa l'aggravante di cui all'art. 609 ter c.p. per avere, in più occasioni, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso costretto la propria nipote P.C., minore di anni sedici, a compiere atti sessuali, nonché del reato di cui all'art. 527 c.p., riuniti in continuazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva contestata, condannava il Co. alla pena di anni sei di reclusione applicando le pene accessorie.
Con la stessa sentenza il suddetto Tribunale dichiarava C. L. colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv e 609 bis c.p. e art. 61 c.p., n. 5, così qualificata l'originaria imputazione di cui al capo D), esclusa aggravante di cui al capo E), per avere costretto la suddetta minore a compiere atti sessuali, riuniti in continuazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, nonché quelle di cui all'art. 609 bis c.p., ultimo comma prevalenti sull'aggravante contestata, condannava l'imputato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, con pene accessorie.
Con sentenza pronunciata il 23 maggio 2008 la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale degli imputati dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di cui all'art. 527 c.p. perché estinto per intervenuta prescrizione, e riduceva la pena inflitta al C. ad anni due e mesi 4 di reclusione e al Co. ad anni cinque e mesi sei di reclusione.
Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione entrambi gli imputati chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il C. deduce che la sentenza impugnata fondava la statuizione di colpevolezza sulla sola deposizione della parte lesa, senza considerare che la stessa aveva fornito versioni dei fatti contraddittorie. In particolare aveva fornito due diverse versioni della dinamica dei fatti in relazione alla violenza subita da parte del C. che, secondo una prima versione, l'aveva accompagnata a scuola e poi ripresa e secondo un'altra versione l'aveva incontrata per strada. Inoltre vi erano dei dubbi anche in relazione all'orario. Doveva infatti escludersi l'orario indicato dalla minore, corrispondente al termine delle lezioni, in quanto all'uscita da scuola la minore era controllata dalla professoressa M..
Inoltre anche la suddetta professoressa aveva fornito delle dichiarazioni contraddettone e non aveva riconosciuto con certezza la vettura del C. all'uscita da scuola della minore.
Secondo il ricorrente anche il teste L.M., la cui deposizione era stata ritenuta dal Tribunale sufficiente ad escludere la necessità di una consulenza tecnica di ufficio che approfondisse la personalità della ragazza, aveva manifestato delle perplessità sull'attendibilità della minore, prospettando l'ipotesi che la stessa avrebbe potuto architettare il racconto delle violenze per attirare l'attenzione della professoressa.
In ordine al motivo il Collegio rileva che la Corte di merito ha richiamato, condividendole, le argomentazioni del giudice di primo grado.
Pertanto, considerato che allorché le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appella si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, deve ritenersi congruamente motivata la sentenza di appello con riferimento agli elementi di prova a carico dell'imputato. Il Tribunale ha infatti motivato, in ordine all'attendibilità della minore, tenendo presente e richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai criteri di valutazione della deposizione dei minori vittime di abusi sessuali, secondo cui "in tema di reati contro la libertà sessuale la valutazione del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa minorenne deve contenere un esame sia dell'attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo esatto, ovvero di recepire le informazioni, raccordarle con altre e di esprimerle in una visione complessa, sia della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne che hanno regolato le sue relazioni con il mondo esterno ( v. per tutte Cass. pen. sez. 3^ sent. 26 settembre 2007, n 39994; v. anche Cass. pen. sez. 3^ sent. 7 novembre 2006, n. 5003 ). Il Tribunale ha quindi espresso un giudizio positivo in ordine alla credibilità della minore rilevando che la testimonianza si presentava prima facie credibile in quanto sufficientemente precisa e dettagliata nel riferimento ai singoli episodi ed ai loro autori ed era immune da incongruenze e da palesi contraddizioni nonostante il lungo tempo trascorso. Ha inoltre rilevato che non erano emersi pregressi motivi di rancore nei confronti degli imputati che potessero far pensare ad un intento puramente ritorsivo. La Corte di Appello ha, a sua volta, ulteriormente motivato precisando che la veridicità del narrato o della minore si desumeva anche dalle modalità con cui era avvenuta la rivelazione, in quanto era stata la stessa minore a prendere l'iniziativa di riferire i fatti alla professoressa M., sua insegnante presso l'Istituto Tecnico che aveva, in precedenza, notato uno stato di grave disagio della ragazza. La minore era stata quindi sentita dal medico specialista L.M., responsabile di un centro supporto alla scuola, proprio con riferimento a compiti di ascolto dei giovani e, solo all'esito di un vaglio positivo di detti professionisti, la giovane si era dichiarata disponibile a denunciare l'accaduto ed era quindi intervenuta l'arma dei Carabinieri.
La Corte di merito ha inoltre rilevato che era significativo il fatto che la minore all'inizio non voleva denunciare l'accaduto. spaventata dalle conseguenze che la rivelazione avrebbe potuto determinare, e solo in un secondo momento, acquisita maggiore fiducia grazie al supporto psicologico del Dott. L.M. si era decisa a denunciare i fatti. Si era quindi trattato di un iter di accertamento prudente, compatibile con la difficoltà di estrinsecazione di tali episodi e che aveva consentito di valutare l'attendibilità della denuncia.
Alla luce della congrua ed esaustiva motivazione dei giudici di merito va quindi respinto il primo motivo di ricorso del C.. Vanno poi esaminati congiuntamente, in quanto sostanzialmente corrispondenti, il secondo motivo del C. e del Co..
Con tali motivi i ricorrenti deducono che era del tutto assente in primo grado e del tutto formale in secondo grado la motivazione dei giudici di merito in ordine al reato di atti osceni, mentre la sussistenza di tale reato, anche se prescritto, era fondamentale in ordine alla procedibilità di ufficio per il reato di violenza sessuale, trattandosi di fatti avvenuti quando la minore aveva già compiuto quattordici anni.
I motivi sono infondati e vanno respinti.
Rileva infatti il Collegio che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, gli atti osceni in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico si configurano come reato di pericolo, per cui la visibilità deve essere valutata ex ante, in relazione al luogo, all'ora ed alle modalità del fatto (v. per tutte Cass. pen. sez. 3^ sent. 17 dicembre 1999, n. 4954; v. anche Cass. pen. sez. 3^ sent. 6 febbraio 2008, n. 12419). Nel caso in esame la Corte di merito ha adeguatamente motivato conformemente a tale principio di diritto rilevando che le condotte sono state poste in essere da entrambi gli appellanti a bordo di un'autovettura in una pubblica via, e quindi in luogo aperto al pubblico, in ora diurna, senza che fossero adottati accorgimenti atti ad impedire visibilità a terzi.
È opportuno precisare che la connessione investigativa non viene meno per effetto dell'estinzione del reato di cui all' art. 527 c.p. per prescrizione.
Con il primo motivo di ricorso il Co. lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa. Deduce il ricorrente che la parte lesa era inattendibile come poteva evincersi dal tenore della deposizione del 10 ottobre 2002 in cui la minore dimostrava di non saper distinguere tra un rapporto sessuale completo e altri atti sessuali.
Inoltre i giudici di merito, in maniera illogica ed arbitraria, si erano attestati alla testimonianza del dottor L.M. che aveva anche rapporti amicali con la parte lesa, senza disporre una consulenza tecnica di ufficio che attestasse la capacità della giovane a testimoniare.
Anche la seconda censura del Co. è infondata.
In ordine all'attendibilità della minore si richiamano le considerazioni sopra esposte in ordine alla prima censura del ricorso del C..
Per quel che attiene alla distinzione tra rapporto sessuale completo ed atti sessuali il Collegio rileva che, ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale non opera tale distinzione, essendo sufficiente qualsiasi effettiva e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima (v. Cass. pen. sez. 3^ 3 luglio 2003, n. 28505). Per quel che attiene all'attendibilità della deposizione del L. M. va precisato che, come è stato specificato nella sentenza di primo grado, il suddetto teste ha sentito la minore nella sua qualità di medico psichiatrico responsabile del CIC, (centro di informazione e consulenza) facente parte di una struttura pubblica avente, tra l'altro, proprio il compito di ascolto delle problematiche dei giovani. Trattasi quindi di persona qualificata che aveva sentito la minore in ragione del suo compito istituzionale presso la scuola.
In ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello per esperire una consulenza tecnica di ufficio in ordine alla capacità a testimoniare della minore, premesso che non si tratta di una bambina ma di una giovinetta all'epoca delle rivelazioni, la Corte di merito ha adeguatamente motivato rilevando che dall'esame della minore e delle persone che avevano ricevuto le sue confidenze era emerso che la stessa, pur avendo subito pregressa violenza in famiglia che ne aveva reso fragile la personalità, non risultava affetta da alcuna patologia mentale che ne imponesse una perizia di natura psichiatrica.
Viceversa proprio la pregressa violenza subita spiegava il carattere insicuro ed incapace di reagire alle ulteriori violenze. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Cass. pen. sez. 3^ sent. 23 maggio 2007, n. 35372) "alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603 c.p.p., comma 1 può ricorrersi solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza". Pertanto alla luce dell'adeguata ed esaustiva motivazione della Corte Territoriale che ha ripercorso ed approfondito l'esame di tutto l'iter dal quale è scaturita la rivelazione della minore, ritenendo il suo narrato logico, coerente ed attendibile, va respinto anche il primo motivo di ricorso del Co..
Va quindi respinto anche il ricorso del Co..
Consegue al rigetto dei ricorsi la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2009