Sentenza 19 dicembre 1997
Massime • 1
Con l'art 141 disp. att. cod. proc. pen. il legislatore ha previsto una disciplina omogenea per il procedimento di oblazione, sia con riferimento all'art.162 c.p. che all'art. 162 bis c.p., prevedendo un diverso procedimento rispetto a quanto dettato dall'art.162 bis, comma secondo; per cui non è più previsto il deposito della somma contestualmente alla presentazione della domanda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/1997, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DINACCI Ugo Presidente del 19.12.1997
1. Dott. PAPADIA Umberto Consigliere SENTENZA
2. " ON TO " N. 3523
3. " DE AI GU " REGISTRO GENERALE
4. " IM ER " N. 19180/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
P.M.
c/o
1) UL IU
2) TT TE
3) ME EN
avverso la sentenza della Pretura di Pesaro del 5.12.95 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. U. PAPADIA
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. B. Frangini che ha concluso per il rigetto del ricorso.
In fatto e diritto
Con sentenza 5.12.1995 la Pretura di Pesaro dichiarava, tra l'altro e per la parte che ancora interessa, non doversi procedere nei confronti di UL GI, TT LO e AN EN in ordine al reato di cui all'art. 27, 1^ comma d.P.R. 10.9.1982 n. 915 perché il reato era estinto per oblazione.
Ha proposto ricorso per Cassazione il P.M.. Deduce violazione dell'art. 162 bis cp. per avere gli imputati omesso di depositare la somma dovuta contestualmente alla istanza di oblazione, con conseguente inammissibilità della domanda stessa. Sostiene la inapplicabilità del disposto di cui al quinto comma del medesimo articolo (la domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado) potendo reiterarsi solo una istanza disattesa nel merito ma giammai una originariamente inammissibile.
L'art. 162 bis cp. è stato introdotto dall'art. 126 della legge n.689 del 1981 al fine di consentire la oblazione anche per le contravvenzioni punibili con pena alternativa. È previsto il pagamento di una somma consistente nella metà del massimo dell'ammenda, oltre le spese del procedimento ed è stabilito, a pena di inammissibilità della istanza, il deposito della somma anzidetta unitamente alla domanda di oblazione. Sono previsti i casi in cui la stessa istanza non è ammessa e, genericamente, una ipotesi di rigetto della domanda "avuto riguardo alla gravità del fatto". (quarto comma). La domanda disattesa in conseguenza della anzidetta valutazione di merito da parte del giudice può essere riproposta prima dell'inizio della discussione finale (quinto comma). Il procedimento innanzi descritto, ed introdotto, come già detto, nel 1981, deve però essere coordinato con le disposizioni introdotte dal nuovo codice di procedura penale posto che l'art. 555 comma 1 lett. E cpp. prevede, tra gli estremi del decreto di citazione a giudizio, la espressa indicazione della possibilità, per l'imputato di presentare istanza di oblazione;
e tale circostanza appare in armonia con il disposto dell'art. 162 bis cp. in quanto la detta istanza può essere proposta dopo la notificazione del decreto di citazione, ma sempre prima del termine finale previsto dal codice sostanziale. Senonché, il contenuto dell'art. 464.2 cpp. collide con la perentorietà del termine (prima del decreto di condanna) in quanto è ammessa la possibilità della presentazione della istanza di oblazione con l'atto di opposizione a decreto penale. E ciò anche in conseguenza del fatto che il 2^ comma dell'art. 141 delle disposizioni di attuazione al cpp. stabilisce che, ove il P.M. non abbia avvisato l'interessato circa la facoltà di chiedere la oblazione, vi deve obbligatoriamente provvedere il GIP con il decreto penale stesso (comma 3^). Ed a questo proposito va tenuto altresì presente che l'art. 141 innanzi menzionato ha integralmente disciplinato la materia prevedendo un diverso procedimento in cui non è più richiesto il deposito della somma contestualmente alla presentazione della istanza in quanto è espressamente previsto che in caso di accoglimento della domanda (proposta nel corso della indagini preliminari ovvero ai sensi dell'art. 557 cpp.), il P.M. provvede sulla richiesta entro cinque giorni e trasmette gli atti al giudice della indagini preliminari ai sensi dell'art. 556.2 cpp. con il proprio parere, peraltro mai vincolante, come chiarito dalla Corte costituzionale con la ordinanza n. 58 del 1992. Sicché, in caso di accoglimento della domanda, proposta ai sensi del comma uno, il GIP deve fissare la somma da versare dando avviso all'interessato che, successivamente, si adopererà al versamento. L'unica differenza riguarda, pertanto, il momento della proposizione della istanza, in quanto, nella ipotesi di cui sopra, il giudice trasmette gli atti al P.M. per le sue determinazioni;
mentre, in tutti gli altri casi, dichiara con sentenza la estinzione del reato. E si noti a questo proposito che l'ultimo comma del citato art. 141 parla espressamente di "ogni altro caso", lasciando chiaramente intendere che la istanza predetta può essere proposta in qualsiasi momento e svincolata da termini perentori.
E non è superfluo ricordare che il nuovo legislatore, sulla scorta dei principi di cui sopra, ha addirittura previsto che la domanda di oblazione possa essere accolta dal giudice di appello (art. 604 comma 7 CPP.) il quale sospende il procedimento e fissa un termine per il pagamento.
Quanto sopra esposto induce, pertanto, ragionevolmente a ritenere che l'art. 141 disp, att. cpp. nonché la nuova disciplina prevista dal codice di rito debbano ritenersi abrogative del comma secondo dell'art. 162 bis cp., avendo il legislatore previsto una procedura omogenea sia per l'art. 162 che per l'art. 162 bis cp., ed altresì tanto nell'ipotesi in cui la istanza di oblazione venga proposta nel corso delle indagini preliminari che successivamente. Tanto, del resto, è detto espressamente nella relazione all'art. 141 citato in cui viene espressamente evidenziata la necessità di una autonoma ed omogenea disciplina delle due ipotesi di oblazione. Alla conclusione di cui sopra si deve altresì necessariamente pervenire anche sulla base del rilievo che un diverso trattamento ed un diverso regime a seconda del variare del tempo della presentazione della istanza e del tipo di sanzione prevista violerebbe palesemente il principio di eguaglianza in riferimento a situazioni assolutamente identiche.
E pertanto, poiché prima di eccepire la incostituzionalità di una norma, la stessa deve essere dall'interprete intesa in senso compatibile con i principi costituzionali, sempre che ciò sia possibile, ne consegue che nella specie non esistono ostacoli ad una soluzione che comporti l'abrogazione implicita del comma secondo dell'art. 162 bis cp.. Nel caso che ci occupa, trattasi di reati punibili con pene alternative, la istanza di oblazione venne proposta dopo la emissione e la notificazione del decreto di citazione a giudizio, la somma venne dal Pretore indicata con ordinanza dibattimentale 13.4.1995 e gli importi versati nel mese di ottobre dello stesso anno, sempre nel corso del dibattimento.
La impugnazione del P.M. va, pertanto, rigettata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 1998