Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2002, n. 7259
CASS
Sentenza 17 maggio 2002

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In tema di liquidazione di onorari di avvocato, le disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794 prevedono un procedimento semplificato a conclusione del quale viene emessa un'ordinanza sottratta all'appello ed impugnabile solo con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.; tale eccezionale deroga al principio generale del doppio grado, può trovare applicazione quando la controversia involga unicamente la misura del compenso dovuto all'avvocato, con la conseguenza che, ove sia contestata la fondatezza della pretesa del legale al compenso o l'effettiva esecuzione delle prestazioni, il giudizio non può procedere con il suddetto rito semplificato, onde qualora il giudice ritenga ugualmente di pronunziarsi ovvero ometta di pronunziarsi, su alcuna di dette questioni, il provvedimento finale, comunque denominato, costituisce sentenza impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione.

Commentario1

  • 1Compensi professionali: rito sommario inammissibile se va deciso anche l'anAccesso limitato
    Alessandra Agrillo · https://www.altalex.com/ · 15 maggio 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2002, n. 7259
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7259
Data del deposito : 17 maggio 2002

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