Sentenza 17 maggio 2002
Massime • 1
In tema di liquidazione di onorari di avvocato, le disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794 prevedono un procedimento semplificato a conclusione del quale viene emessa un'ordinanza sottratta all'appello ed impugnabile solo con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.; tale eccezionale deroga al principio generale del doppio grado, può trovare applicazione quando la controversia involga unicamente la misura del compenso dovuto all'avvocato, con la conseguenza che, ove sia contestata la fondatezza della pretesa del legale al compenso o l'effettiva esecuzione delle prestazioni, il giudizio non può procedere con il suddetto rito semplificato, onde qualora il giudice ritenga ugualmente di pronunziarsi ovvero ometta di pronunziarsi, su alcuna di dette questioni, il provvedimento finale, comunque denominato, costituisce sentenza impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione.
Commentario • 1
- 1. Compensi professionali: rito sommario inammissibile se va deciso anche l'anAccesso limitatoAlessandra Agrillo · https://www.altalex.com/ · 15 maggio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2002, n. 7259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7259 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Roma sul ricorso proposto da:
EN LO, EN PP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato GUIDO (ST NATOLI) ORLANDO, difesi dall'avvocato DIEGO BUSACCA, giusta delega in atti;
ricorrente che non ha presentato il ricorso nei termini prescritti dalla legge.
- ricorrenti -
contro
EA NT elettivamente domiciliato in ROMA Via EZIO N. 34 presso lo studio dell'avvocato VIRGINIA VALENTINI, difeso dall'avvocato VALENTINI NICOLÒ per procura speciale Notaio ROCCO DELLA CAVA di MESSINA, in data 13/11/01, n. rep. 24815, depositata in cancelleria il 15/11/01;
- resistente con procura -
avverso il provvedimento n. RG 716/98 del Tribunale di MESSINA, depositato il 15/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato Nicolò VALENTINI, difensore del resistente che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale autonomo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n. 716/98 parte 2^c in data 1/15-6-1999, emessa ai sensi degli artt. 29 e 30 legge 13-6-1942 n. 794, il tribunale di Messina ha liquidato in favore dell'Avv. ON Leardi ed a carico di ME RM e ME IU (indicati nel provvedimento soltanto come "resistenti"!) la complessiva somma di lire 27.838.370, per spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CAP e spese della procedura, con riferimento a n. 7 giudizi svoltisi davanti a quell'ufficio giudiziario, nei quali il predetto legale aveva prestato la propria opera professionale nell'interesse dei resistenti.
Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso principale l'Avv. Leardi e controricorso e ricorso incidentale ME EL e ME IU, deducendo sia il primo che i secondi quattro motivi di gravame.
Il P.G. ha chiesto che la Corte dichiari l'improcedibilità del ricorso proposto da Leardi ON, per mancato deposito del ricorso stesso nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c., e che si provveda alla fissazione della pubblica udienza per la trattazione del ricorso proposto da ME EL e ME IU.
È stata depositata procura ad litem, rilasciata in data 13-11-2001 con atto per notaio Rocco Della Cava di Messina dall'Avv. Leardi ON all'Avv. Valentini Nicolò.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dell'Avv. ON Leardi è improcedibile, in quanto, essendo stato notificato il 15-7-1999, non è stato depositato entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c. Il ricorso incidentale è stato notificato l'8-10-1999, e cioè nel termine di legge (art. 370 c.p.c.), e va, quindi, trattato come ricorso principale.
Esso, peraltro, è inammissibile.
Con il proposto gravame ME EL e IU, dopo avere eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso dell'Avv. Leardi per difetto di procura e contestato, nel merito, la fondatezza dello stesso, denunciano:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e segg. della legge n. 794/1942 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'applicabilità, nella fattispecie, della legge stessa (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Secondo i ricorrenti, la speciale procedura prevista dalla legge summenzionata non è applicabile nel caso di specie, in quanto le prestazioni professionali per le quali l'Avv. Leardi ha chiesto il pagamento dei relativi compensi sono state svolte anche per altri soggetti, con posizioni, peraltro, ben differenziate, e non soltanto nell'interesse di essi ricorrenti;
ed, inoltre, per il motivo che i relativi procedimenti e giudizi erano stati trattati, oltre che innanzi al tribunale civile di Messina, anche innanzi alla pretura ed alla corte di appello della stessa città, e l'attività del legale ha riguardato anche affari stragiudiziali.
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 136 e 176 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), per mancata comunicazione, da parte della cancelleria del tribunale di Messina, all'Avv. Salvatore Aloisi, procuratore di ME IU, dell'udienza di rinvio della causa, con conseguente trattazione di questa in assenza del predetto legale. 3) violazione e falsa applicazione di legge ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per la immotivata condanna solidale dei resistenti, nonostante le posizioni ben differenziate assunte dagli stessi nei vari procedimenti nei quali si è svolta l'attività professionale dell'Avv. Leardi. 4) violazione e falsa applicazione delle norme processuali in ordine alla prova (art. 360 n. 3 c.p.c.), ed omessa motivazione sulle richieste istruttorie formulate dai resistenti ME, al fine di provare la corresponsione al legale di acconti per circa lire 30.000.000; violazione tanto più grave, ove si consideri che ME IU aveva prodotto in udienza la trascrizione di una conversazione dalla quale emergeva il pagamento di un acconto di lire 20.000.000.
Come si evince chiaramente dalle censure rivolte dai ricorrenti all'"ordinanza" emessa dal tribunale di Messina ai sensi dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, essi, con il ricorso per cassazione, non si sono limitati a contestare il quantum della pretesa azionata dall'Avv. Leardi con il ricorso ex art. 28 legge citata, ma, analogamente a quanto già avevano fatto in sede di comparizione davanti al collegio in camera di consiglio, hanno riproposto l'eccezione di inapplicabilità, nella fattispecie, del procedimento speciale disciplinato dalla predetta legge, a motivo dell'insussistenza, sotto vari profili, dei presupposti stessi del diritto ai compensi richiesti dal legale, oltre che per l'avvenuta corresponsione a lui di acconti per lire 30.000.000. Ora, questa Suprema Corte ha avuto modo di affermare e ribadire che, in tema di liquidazione di onorari di avvocato e procuratore, le disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 della legge n. 794/1942 - che prevedono un particolare procedimento semplificato ed accelerato in camera di consiglio, a conclusione del quale viene emessa ordinanza non impugnabile (e perciò soltanto ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione) - introducendo nel sistema delle impugnazioni una eccezionale deroga, per la non appellabilità del provvedimento terminale del procedimento medesimo, al principio generale del doppio grado, sono applicabili solo fino a quando l'oggetto della controversia rimanga limitato, appunto, alla determinazione della misura del compenso.
Con la conseguenza che, nel caso in cui l'intimato abbia introdotto, ampliando il thema decidendum, un'eccezione di compensazione, o una domanda riconvenzionale, oppure abbia contestato, nel merito, la fondatezza della pretesa del legale al compenso o, infine, l'effettiva esecuzione delle prestazioni, il giudizio non può procedere con il suddetto rito semplificato, per cui, qualora il giudice ritenga egualmente di pronunciarsi o ometta di pronunciarsi su alcuna di dette questioni, il provvedimento finale, comunque denominato, costituisce una sentenza impugnabile con i normali mezzi, e non con il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione (sent. n. 786/98; n. 1505/98; n. 2020/98; n. 4375/95). Nella fattispecie, si è in presenza, come è agevole comprendere dalle censure mosse dai ricorrenti al provvedimento impugnato, di contestazione, articolata sotto vari profili, del diritto stesso del legale ai compensi, e, pertanto, il procedimento avrebbe dovuto svolgersi secondo il rito ordinario ed essere definito con sentenza;
con la conseguenza che il mezzo di impugnazione esperibile avrebbe dovuto essere l'appello, e non il ricorso per cassazione. Questo è, dunque, inammissibile.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso di Leardi ON e inammissibile quello di ME EL e IU, e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2002