Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2004, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - rel. Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN VI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CITTÀ DELLA PIEVE 19, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO MARTINO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DEL TESORO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 54/01 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 06/03/01 R.G.N. 1311/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/06/03 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 1^ marzo 2001, accogliendo l'appello del Ministero dell'Interno e del Ministero del Tesoro, e riformando l'impugnata sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda di IA CE, accolta dal giudice di primo grado, volta ad ottenere la corresponsione dell'indennità di accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 1980 n. 18. Il giudice del gravame, avuto riguardo alle risultanze e agli elementi di fatto evinciblli dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, e dissentendo dal parere conclusivo espresso in quella sede dal consulente, ha ritenuto non sussistere nella specie, a carico dell'invalida, una situazione patologica così grave da determinare la necessità di una continua assistenza per l'incapacità permanente della stessa di compiere gli atti quotidiani della vita, e da attribuire quindi alla stessa il diritto alla chiesta indennità.
Avverso tale sentenza la IA ricorre per Cassazione deducendo, con unico motivo, "difetto assoluto di motivazione su punto decisivo della controversia" (ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.). I ministeri intimati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La ricorrente IA lamenta, nel motivo d'impugnazione, che la Corte di merito abbia accolto l'appello dei Ministeri sulla base di considerazioni illogiche ed immotivate, errate scientificamente e non corrispondenti in fatto allo stato fisico di essa istante, ed argomenta partitamente in ordine a singole affermazioni della sentenza impugnata assumendone la infondatezza e la erroneità. In particolare, relativamente alla ritenuta mancata indicazione dell'encefalopatia nella cartella clinica del 1995, deduce la ininfluenza di tale circostanza avendo il consulente fissato la decorrenza del diritto all'indennità da epoca successiva e cioè dal 9 luglio 1997 e richiama al riguardo altre certificazioni mediche. Lamenta l'erroneità e l'infondatezza del rilievo secondo cui non sarebbe stata prodotta documentazione da strutture sanitarie pubbliche o da cliniche private particolarmente qualificate che descrivesse, in base ad opportuni esami specialistici, la natura e la gravità della malattia, e ribatte osservando che le conclusioni del consulente si basavano invece su documentazione rilevante e proveniente da strutture pubbliche. Discute in ordine alla valutazione del giudice d'appello sulla collaborazione prestata da essa ricorrente in sede di anamnesi nel corso della consulenza d'ufficio e sugli esiti dell'esame obiettivo effettuato dal consulente stesso. Sostiene che gli episodi di disorientamento temporo - spaziale, riferiti nella relazione di consulenza, rendevano indispensabile la continua assistenza e vigilanza sull'invalida; e lamenta ancora che il giudice d'appello, nel dissentire dalle conclusioni del consulente d'ufficio abbia contrastato dette conclusioni con osservazioni inadeguate e con motivazione erronea ed insufficiente, senza disporre una nuova consulenza. 2. - Il motivo deve essere disatteso, contenendo prevalentemente censure inammissibili nella presente sede di legittimità in quanto non riconducibili al denunziato vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c., legittimante l'impugnazione in Cassazione. Invero i singoli rilievi e le varie osservazioni svolte nel motivo di ricorso costituiscono critiche ed obbiezioni alle diverse valutazioni operate dal giudice del merito in grado d'appello in ordine alle risultanze di natura sanitaria emerse dalla consulenza tecnica d'ufficio, ed appaiono volte ad involgere, imponendo un nuovo e diverso apprezzamento dei fatti rispetto a quello operato dal giudice di secondo grado, un sindacato nel merito della causa che non è consentito nel giudizio di legittimità innanzi a questa Corte. Il vizio di motivazione denunziabile in sede di legittimità può invece configurarsi solo nella ipotesi di carenza, nello sviluppo logico delle ragioni del provvedimento, di elementi idonei a consentire la identificazione del criterio posto a base della decisione adottata ovvero nel caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico -giuridiche esposte a sostegno della soluzione presa e tale da renderne incomprensibile la "ratio decidendi", ma non già quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice del merito alle risultanze ed agli elementi delibati e le deduzioni svolte dalla parte al riguardo (cfr. tra le molte, Cass. 27 febbraio 2001 n. 2830; 24 giugno 2000 n. 8629). 3. - Nel caso di specie la motivazione enunciata nell'impugnata sentenza è comunque congrua e sufficiente, e manifesta in maniera esaustiva e coerente il procedimento logico giuridico seguito dalla Corte di merito.
E ciò, in particolare, là dove la Corte d'appello, preso atto che la consulenza d'ufficio aveva condotto alla diagnosi di "cirrosi epatica post HVC, diabete mellito, spondiloartrosi diffusa ed encefalopatia metabolica", ed escludendo che tale quadro patologico comportasse le gravi compromissioni e menomazioni, giustificanti il diritto alla indennità di accompagnamento, quali previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di assistenza continua), ha fondato tale giudizio su argomentazioni motive idonee e sufficienti. Ha cioè rilevato che la consulenza tecnica aveva escluso la presenza di alcun serio impedimento alla deambulazione, stante la riscontrata semplice dolenzia alla digitopressione sul rachide;
ha ritenuto non adeguatamente documentati da idonee pregresse certificazioni la natura, la gravità e gli effetti della diagnosticata encefalopatia, quando era stata riscontrata, di fatto, una regolare collaborazione della paziente con il consulente in sede di anamnesi, ed anche l'esame obiettivo, effettuato dallo stesso consulente, aveva evidenziato alterazioni di non rilevante gravità ("disorientamento temporo - spaziale;
non appare perfettamente vigile"); ed ha escluso così la sussistenza di una situazione tanto grave da rendere giustificata la necessità di una assistenza continua della IA nel compimento degli atti quotidiani della vita.
4. - Pertanto la motivazione posta a base della decisione di rigetto della domanda, implicante la non condivisione della valutazione conclusiva espressa dal consulente d'ufficio, è da ritenere immune da vizi denunziabili ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., e conseguentemente il ricorso deve essere rigettato. La mancata costituzione delle parti intimate esime da una pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004